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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 17189/2026

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ato a GALLARATE il 27/06/1992 avverso la sentenza del 01/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 1°/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni, 10 mesi di reclusione e 8.400 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre che la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato.

3. Rilevato che con atto depositato il 2/12/2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dello [OSCURATO:PERSONA] (come da procura allegata), dichiarava di rinunciare all'impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.MIl FUMI ari Santis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a GALLARATE il 27/06/1992 avverso la sentenza del 01/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 1°/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni, 10 mesi di reclusione e 8.400 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre che la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato. 3. Rilevato che con atto depositato il 2/12/2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dello [OSCURATO:PERSONA] (come da procura allegata), dichiarava di rinunciare all'impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MIl FUMI ari Santis
Sentenza Cassazione n. 17189/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris