CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 33859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Alessandria disponeva, accogliendo l'appello del Pubblico ministero e in riforma del decreto di rigetto della istanza di sequestro emesso dal G.i.p. in data 6 dicembre 2022, il sequestro preventivo dell'importo di euro 154.300,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in uno a [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale in relazione alla fal'ita ItalBovini S.r.I., risultando il primo amministratore unico fino al 8 settembre 2017 della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il secondo amministratore unico, a seguito del modifica di sede e della denominazione della società in ItalBovini S.r.I., dal 11 marzo 2019 alla data del fallimento. 2. I ricorsi per cassazione venivano proposti con atti separati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e constano rispettivamente di due motivi il primo e un motivo il secondo, enunciati qui di seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'ad, 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di Romano lamenta violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. La motivazione resa dal Tribunale del riesame risulterebbe fondata su sospetti, non si confronterebbe con la circostanza che Romano non è amministratore della società da tempo e che non risulta avere poteri di prelievo degli importi della società, per cui non sarebbe a lui addebitabile la distrazione del denaro della fallita. Difetterebbe quindi il fumus commissi delicti a fronte della genericità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché dell'esistenza delle altre imprese attive del Romano che giustificherebbero la disponibilità dell'importo sequestrato nell'abitazione e la necessità di averne la disponibilità in contanti. Né gli accertamenti compiuti in ordine al reddito del Romano, per dimostrare la sproporzione dell'importo sequestrato, sono correttamente svolti, in quanto riferiti alla persona fisica di Romano e non alle sue altre imprese, essendo il denaro rinvenuto collegato alla attività di impresa. Ne deriverebbe la natura illogica e contraddittoria della motivazione. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la motivazione non valuta che il denaro rinvenuto è provento della lecita attività delle imprese del Romano, aventi sede presso il suo domicilio, risultando documentalmente dalla scheda contabile di cassa e dal bilancio delle imprese medesime la rispondenza all'importo sequestrato. Rappresenta il ricorrente che non vi è rischio di dispersione in quanto gli importi sono funzionali alle attività delle imprese in bonis e che la liceità delle somme residue è stata accertata dal provvedimento del tribunale del riesame di Benevento in atti. 5. Il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. Rappresenta il ricorso che [OSCURATO:PERSONA] è del tutto estraneo alla vicenda di bancarotta attribuitagli, in quanto fu Romano a decidere il trasferimento fittizio della sede aziendale, nonché l'attribuzione del ruolo di amministratore dapprima al Cioffi, deceduto, e poi all'[OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo anche alle somme sequestrate 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi rigettarsi i ricorsi in quanto il provvedimento impugnato rende conto del fumus commissi delicti e non presenta vizi per violazione di legge. 7. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni in data 25 maggio 2023, insistendo nelle ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Gennaro, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni in pari data chiedendo accogliersi il ricorso. q. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo e il secondo motivo del ricorso Romano sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente. 2.1 Va evidenziato preliminarmente che il secondo motivo prospetta vizio di motivazione che è non consentito. Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01) ovvero quando la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). 2.2 Il primo motivo, inoltre, prospetta altra censura non consentita, deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Difatti, in tema di ricorso per cessazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) 2.3 Residua, pertanto, il motivo che deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. riguardante l'assenza di motivazione o la motivazione apparente, consentito nei limiti di quanto indicato al par. 2.1 E bene, nel caso di specie deve osservare questa Corte come il provvedimento impugnato sia corredato da adeguata motivazione, certamente dovendosi escludere l'inesistenza o l'apparenza della stessa. Le censure mosse al provvedimento impugnato risultano generiche e illogiche: la difesa prospetta quale elemento decisivo quello che le sedi della impresa commerciale individuale del Romano — operante quale minimarket e macelleria — nonché anche della Romano di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. per la gestione, mattazione e produzione di carne non volatili, siano in Campolattaro, dove è l'abitazione del Romano e dove è stato rinvenuto il denaro in contante, diviso in mazzette. E però il motivo non si confronta— né deduce travisamento della prova — con la circostanza che il Tribunale del riesame rileva, diversamente, che l'unica società che ebbe sede presso l'abitazione di Romano, ove è stato operato il sequestro del contante e ne è stata rinvenuta la documentazione contabile fino al 2017, fu proprio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che poi mutò sede (trasferendosi nell'alessandrino) e denominazione in [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., non anche le altre due imprese che la difesa indica quale fonte lecita del denaro contante rinvenuto. Tale censura, inoltre, non si confronta con la circostanza che il denaro fosse conservato in mazzette, il che escludeva che fosse provento di attività lecite facenti capo a Romano. Infatti, con argomentare non manifestamente illogico, il Tribunale del riesame rileva come la disponibilità di tale importo in contanti non fosse coerente con le modalità dei pagamenti ricevuti dalle società attive di Romano che, dalla documentazione di cassa, risultavano avvenuti a mezzo assegni e tramite pos, il che avrebbe presupposto che Romano, dopo aver incassato per le sue imprese tale denaro con tale modalità, abbia poi provveduto a effettuarne prelievi per conservare il contante nella propria abitazione: circostanza, quest'ultima, non dimostrata, oltre che illogica. Il Tribunale del riesame valorizza tali elementi, fra gli altri, integranti il fumus del reato e la circostanza che il denaro sequestrato sia frutto dei prelievi operati in danno della fallita, pur se afferma che «la dimostrazione certa della corrispondenza del denaro occultato dal Romano con quello sottratto dai conti della società allo stato necessita di ulteriori verifiche, che il pubblico ministero ha già avviato», dovendo essere portati a termine ulteriori accertamenti in ordine alla qualità di amministratore di fatto del Romano, allo stato fondata anche sulla inesistenza della sede sociale in Quargneto, sulla esistenza di un amministratore di fatto, non specificato da Salsano che ricopriva la qualità di amministratore formale, sull'argomento logico che Romano, precedente amministratore, risultava avere le competenze tecnico-aziendali che Salsano non aveva. Si tratta, quindi, di motivazione adeguatamente rafforzata, esistente e non apparente e per altro anche in linea con il principio per cui, in tema di sequestro preventivo, la valutazione da parte del giudice del "fumus commissi delicti" è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283 - 01). Ne consegue la genericità del motivo di ricorso. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità, in quanto non si confronta con il ruolo attribuitogli dall'ordinanza impugnata, di amministratore di diritto, fondato sulle risultanze e gli accertamenti del curatore, che riferiva anche che in assenza di deleghe bancarie accertate, fu proprio l'Esposito a provvedere ai prelievi ingiustificati integranti la bancarotta fraudolenta per distrazione. Né le accuse, rivolte con il solo ricorso alla gestione di fatto di Romano, si confrontano con il principio pacifico per cui in tema di bancarotta fraudolenta l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire; a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamenl:e allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, Pertile, in motivazione; Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, Filippi ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713) D'altro canto, il ricorso è anche manifestamente carente di interesse, in quanto il ricorrente lamenta la sua estraneità alla gestione della fallita e alla condotta di prelievo, accusando Romano, e così agisce non per ottenere la restituzione di quanto in sequestro: infatti, l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, il che nel caso in esame non è (ex multis, Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04). Per altro le conclusioni depositate in data 25 maggio 2023, come anche quelle presentate nell'interesse di Romano, risultano intempestive in quanto non è rispettato il termine dilatorio di giorni cinque. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric