CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23473/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver ceduto diversi quantitativi di diverse sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I e III. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al minimo edittale. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo il giudice a quo ritenuto congrua la pena base determinata dal primo giudice in misura lievemente superiore al minimo edittale, in quanto all'epoca dei fatti in contestazione l'imputato era sottoposto a una misura cautelare del divieto di dimora, a seguito di arresto per rapina. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M