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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 08092/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; e dei terzi interessati: Curatore fallimentare "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & co., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]"; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. avverso il decreto emesso il 6/4/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le memorie degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello accoglieva le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], destinatario della confisca di prevenzione, nonché dai terzi interessati, ritenendo che la pericolosità sociale del Mazzei dovesse essere rideterminata e circoscritta al solo periodo intercorrente tra il 2001 e il 2003, dando atto: dell'intervenuta assoluzione dai reati di concorso esterno in associazione mafiosa e plurime ipotesi di estorsione, essendo residuata un'unica condanna per la tentata estorsione ai danni del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].; dell'assenza di ulteriori elementi dai quali desumere la vicinanza a gruppi criminali; del fatto che il Mazzei stesso era stato vittima, a partire dal 2003, di condotte estorsive.

La Corte, inoltre, disponeva una perizia volta a ricostruire i redditi del Mazzei e la provenienza dei beni delle imprese al medesimo riconducibili, all'esito della quale emergeva che - con riferimento al periodo per il quale era stata ritenuta la pericolosità sociale - non vi era alcuna sperequazione tra la capacità reddituale e le acquisizione patrimoniali del prevenuto.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 24, d.lgs. n. 159 del 2011.

Si contesta, in particolare, il criterio di stima seguito dal perito, il quale avrebbe erroneamente tenuto conto delle quote di ammortamento dei beni delle imprese del Mazzei che, invero, non costituiscono risorse disponibili, bensì una mera posta di bilancio.

La motivazione della Corte di appello, in ordine alla provenienza dei beni, sarebbe meramente apparente, oltre che fondata sull'errata applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, nella misura in cui non aveva chiarito come l'ammortamento dei beni potesse costituire una fonte attiva.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'errata applicazione degli artt. 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché dell'art. 16-quater d.l. n. 8 del 1991, in relazione alla limitazione del periodo di pericolosità ai soli anni compresi tra il 2001 e il 2003.

Si ritiene, in particolare, che la Corte di appello avrebbe dato una lettura limitativa del coinvolgimento del Mazzei in attività illecite, comunque ricollegabili a sodalizi di stampo mafioso, dovendosi tener conto di tutta una serie di elementi emersi a suo carico che, pur se non avevano condotto a sentenze di condanna, erano ugualmente rilevanti in sede di prevenzione.

Inoltre, si eccepisce che a fronte della pericolosità qualificata, sia pur riconosciuta per un periodo circoscritto, la correlazione temporale rispetto all'acquisto di beni andrebbe valutata anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione della pericolosità.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati venivano depositate memorie difensive, con le quali si chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, proposto per motivi non consentiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; sulla compatibilità costituzionale di tale disciplina si veda anche Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione).

Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 16 settembre 2011, n.159, è valido anche nei procedimenti nei quali sono operanti le disposizioni introdotte dalla novella, in quanto anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge (così, da ultimo, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, rv.279284; Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, Noviello, Rv. 279435).

Quanto detto comporta che nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti meri vizi della motivazione, afferenti alla illogicità e contraddittorietà della valutazione degli elementi dimostrativi sottoposti ai giudici di merito, potendo essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una motivazione del tutto assente o apparente, intesa quest'ultima come motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero configurabile qualora le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (così, tra le tante, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

2.1. Nel caso di specie, il ricorrente ha formalmente dedotto il vizio di violazione di legge, anche sotto il profilo della motivazione apparente, ma in concreto le doglianze sollevate consistono tutte nella deduzione di vizi della motivazione.

3. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, il punto nottle è costituito dal criterio recepito dalla Corte di appello relativamente alle quote di ammortamento dei beni acquistati dalle imprese individuali, ritenute quali fonti di reddito, in quanto relative a costi cui non corrisponde un'effettiva uscita di cassa e che generano, quindi, un flusso di denaro disponibile.

Si tratta di un'affermazione cui la corte è giunta a seguito della perizia e delle risposte fornite dal perito in ordine alla correttezza o meno dell'inclusione delle quote di ammortamento tra le poste attive.

La questione, pertanto, risulta ampiamente affrontata e dibattuta nel giudizio di merito e, sul punto, la corte fornisce un'adeguata risposta che, a prescindere dai profili inerenti alla sua correttezza, non può certamente definirsi come apparente.

In definitiva, il perito ha accertato che vi è stata una accentuata confusione tra il patrimonio personale e quello delle imprese personali e collettive riconducibili al Mazzei, ma in ogni caso è emerso che tali soggetti hanno generato risorse economiche tali da coprire sia gli investimenti aziendali che gli impieghi personali (si veda p.9); rispetto a tale dato, la circostanza che l'ammortamento dei beni - acquistati con risorse ritenute lecite - sia avvenuto in più annualità e che di tale importo si sia tenuto conto nella ricostruzione dell'assetto finanziario complessivo non può certamente integrare una motivazione apparente.

Né rileva il principio giurisprudenziale invocato dal ricorrente, secondo cui ai fini della valutazione in ordine alla sproporzione tra reddito prodotto e valore degli acquisiti effettuati, in caso di attività di impresa, non assume rilievo il cd.

"cash flow" aziendale, che consiste nell'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte in un anno, potendo essere presi in considerazione solo i redditi dichiarati e l'attività economica svolta (Sez.2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361-02).

In quella fattispecie, si era ritenuta l'irrilevanza del dato relativo al cash flow, che consiste nell'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte dall'impresa in un anno, come differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite generate.

Invero, la nozione di "cash flow" fa riferimento alla flusso di cassa generato dalle attività messe in atto dall'azienda per lo svolgimento della propria attività e, quindi, non pare sovrapponibile alle quote di ammortamento.

Quanto detto comporta che il confronto tra i predetti concetti richiede di per sé un vaglio nel merito, non consentito in questa sede.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, come peraltro evidenziato anche nella memoria del Procuratore generale.

Il ricorrente, infatti, richiama tutta una serie di elementi sintomatici della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] che, a suo dire, sarebbero stati erroneamente non valorizzati dalla Corte di appello.

Si tratta di una tipica doglianza in ordine alla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non potendo sicuramente ravvisarsi nel caso di specie il diverso vizio della motivazione apparente.

La Corte di appello, infatti, ha compiuto un vaglio approfondito delle vicende processuali che hanno coinvolto il Mazzei, evidenziando come a fronte di un'unica condanna per tentata estorsione vi sono plurime pronunce assolutorie, relativamente ad altre ipotesi estorsive e, soprattutto, al concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

Sono stati, inoltre, evidenziati ulteriori indici che hanno condotto ad una diversa perimetrazione del periodo di pericolosità qualificata, facendo leva essenzialmente sul fatto che il Mazzei è stato a sua volta vittima di estorsioni.

In conclusione, quindi, si tratta di una valutazione compiutamente motivata e basata su dati oggettivi, rispetto alla quale non può darsi ingresso alle doglianze del ricorrente, evidentemente volte a sindacare la correttezza del giudizio espresso, piuttosto che la mera apparenza della motivazione.

4. Al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; e dei terzi interessati: Curatore fallimentare "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & co., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]"; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. avverso il decreto emesso il 6/4/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le memorie degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello accoglieva le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], destinatario della confisca di prevenzione, nonché dai terzi interessati, ritenendo che la pericolosità sociale del Mazzei dovesse essere rideterminata e circoscritta al solo periodo intercorrente tra il 2001 e il 2003, dando atto: dell'intervenuta assoluzione dai reati di concorso esterno in associazione mafiosa e plurime ipotesi di estorsione, essendo residuata un'unica condanna per la tentata estorsione ai danni del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].; dell'assenza di ulteriori elementi dai quali desumere la vicinanza a gruppi criminali; del fatto che il Mazzei stesso era stato vittima, a partire dal 2003, di condotte estorsive. La Corte, inoltre, disponeva una perizia volta a ricostruire i redditi del Mazzei e la provenienza dei beni delle imprese al medesimo riconducibili, all'esito della quale emergeva che - con riferimento al periodo per il quale era stata ritenuta la pericolosità sociale - non vi era alcuna sperequazione tra la capacità reddituale e le acquisizione patrimoniali del prevenuto. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 24, d.lgs. n. 159 del 2011. Si contesta, in particolare, il criterio di stima seguito dal perito, il quale avrebbe erroneamente tenuto conto delle quote di ammortamento dei beni delle imprese del Mazzei che, invero, non costituiscono risorse disponibili, bensì una mera posta di bilancio. La motivazione della Corte di appello, in ordine alla provenienza dei beni, sarebbe meramente apparente, oltre che fondata sull'errata applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, nella misura in cui non aveva chiarito come l'ammortamento dei beni potesse costituire una fonte attiva. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'errata applicazione degli artt. 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché dell'art. 16-quater d.l. n. 8 del 1991, in relazione alla limitazione del periodo di pericolosità ai soli anni compresi tra il 2001 e il 2003. Si ritiene, in particolare, che la Corte di appello avrebbe dato una lettura limitativa del coinvolgimento del Mazzei in attività illecite, comunque ricollegabili a sodalizi di stampo mafioso, dovendosi tener conto di tutta una serie di elementi emersi a suo carico che, pur se non avevano condotto a sentenze di condanna, erano ugualmente rilevanti in sede di prevenzione. Inoltre, si eccepisce che a fronte della pericolosità qualificata, sia pur riconosciuta per un periodo circoscritto, la correlazione temporale rispetto all'acquisto di beni andrebbe valutata anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione della pericolosità. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati venivano depositate memorie difensive, con le quali si chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, proposto per motivi non consentiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; sulla compatibilità costituzionale di tale disciplina si veda anche Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione). Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 16 settembre 2011, n.159, è valido anche nei procedimenti nei quali sono operanti le disposizioni introdotte dalla novella, in quanto anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge (così, da ultimo, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, rv.279284; Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, Noviello, Rv. 279435). Quanto detto comporta che nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti meri vizi della motivazione, afferenti alla illogicità e contraddittorietà della valutazione degli elementi dimostrativi sottoposti ai giudici di merito, potendo essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una motivazione del tutto assente o apparente, intesa quest'ultima come motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero configurabile qualora le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 2.1. Nel caso di specie, il ricorrente ha formalmente dedotto il vizio di violazione di legge, anche sotto il profilo della motivazione apparente, ma in concreto le doglianze sollevate consistono tutte nella deduzione di vizi della motivazione. 3. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, il punto nottle è costituito dal criterio recepito dalla Corte di appello relativamente alle quote di ammortamento dei beni acquistati dalle imprese individuali, ritenute quali fonti di reddito, in quanto relative a costi cui non corrisponde un'effettiva uscita di cassa e che generano, quindi, un flusso di denaro disponibile. Si tratta di un'affermazione cui la corte è giunta a seguito della perizia e delle risposte fornite dal perito in ordine alla correttezza o meno dell'inclusione delle quote di ammortamento tra le poste attive. La questione, pertanto, risulta ampiamente affrontata e dibattuta nel giudizio di merito e, sul punto, la corte fornisce un'adeguata risposta che, a prescindere dai profili inerenti alla sua correttezza, non può certamente definirsi come apparente. In definitiva, il perito ha accertato che vi è stata una accentuata confusione tra il patrimonio personale e quello delle imprese personali e collettive riconducibili al Mazzei, ma in ogni caso è emerso che tali soggetti hanno generato risorse economiche tali da coprire sia gli investimenti aziendali che gli impieghi personali (si veda p.9); rispetto a tale dato, la circostanza che l'ammortamento dei beni - acquistati con risorse ritenute lecite - sia avvenuto in più annualità e che di tale importo si sia tenuto conto nella ricostruzione dell'assetto finanziario complessivo non può certamente integrare una motivazione apparente. Né rileva il principio giurisprudenziale invocato dal ricorrente, secondo cui ai fini della valutazione in ordine alla sproporzione tra reddito prodotto e valore degli acquisiti effettuati, in caso di attività di impresa, non assume rilievo il cd. "cash flow" aziendale, che consiste nell'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte in un anno, potendo essere presi in considerazione solo i redditi dichiarati e l'attività economica svolta (Sez.2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361-02). In quella fattispecie, si era ritenuta l'irrilevanza del dato relativo al cash flow, che consiste nell'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte dall'impresa in un anno, come differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite generate. Invero, la nozione di "cash flow" fa riferimento alla flusso di cassa generato dalle attività messe in atto dall'azienda per lo svolgimento della propria attività e, quindi, non pare sovrapponibile alle quote di ammortamento. Quanto detto comporta che il confronto tra i predetti concetti richiede di per sé un vaglio nel merito, non consentito in questa sede. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, come peraltro evidenziato anche nella memoria del Procuratore generale. Il ricorrente, infatti, richiama tutta una serie di elementi sintomatici della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] che, a suo dire, sarebbero stati erroneamente non valorizzati dalla Corte di appello. Si tratta di una tipica doglianza in ordine alla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non potendo sicuramente ravvisarsi nel caso di specie il diverso vizio della motivazione apparente. La Corte di appello, infatti, ha compiuto un vaglio approfondito delle vicende processuali che hanno coinvolto il Mazzei, evidenziando come a fronte di un'unica condanna per tentata estorsione vi sono plurime pronunce assolutorie, relativamente ad altre ipotesi estorsive e, soprattutto, al concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Sono stati, inoltre, evidenziati ulteriori indici che hanno condotto ad una diversa perimetrazione del periodo di pericolosità qualificata, facendo leva essenzialmente sul fatto che il Mazzei è stato a sua volta vittima di estorsioni. In conclusione, quindi, si tratta di una valutazione compiutamente motivata e basata su dati oggettivi, rispetto alla quale non può darsi ingresso alle doglianze del ricorrente, evidentemente volte a sindacare la correttezza del giudizio espresso, piuttosto che la mera apparenza della motivazione. 4. Al
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