CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29106/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o , giusta procura in calce al ricorso , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elet- tronica certificata indicato, elettivamente domiciliati in Roma, via delle Mi- lizie, n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem- pore,in proprio nonché nella qualità di mandataria dell'ATI costituita dalle imprese RCM Costruzionis.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], rap- presentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta mandato a margine del controricorso, i qualidichiara no di voler ricevere le comunicazioni ele notificazioni relative al presente procedimento agli 2RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio indirizzidi posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA], Colavincenzo e Spinella, via Barberini, n. 36 -controricorrente- avverso la sentenza della Cortedi appello di Roma n. 1383/2019, deposi- tata il 26/2/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/ 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Comune di Cava dei Tirreni affidava all'ATI, composta dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che dalle mandanti Coger, Castaldi e [OSCURATO:PERSONA], i lavori relativi al I lotto decongestio- namento SS 18, con contratto del 20/3/2006. L'importo dei lavori era di euro 12.858.462,40, e la durata degli stessi era di giorni 1.088, con termine all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il progetto costruttivo era a carico della società appaltatrice (ATI), anche se doveva essere approvato dal Comune committente. La prima consegna parziale dei lavori avveniva il 28/4/2006; suc- cessivamente, il 26/7/2006 si procedeva alla prima stesura del pro- getto costruttivo da parte di ATI. L'integrazione del progetto veniva effettuata il 9/10/2006, con il successivo sopralluogo delle parti del 29/1/2007. La secondaconsegna parziale interveniva l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con delibera n.2800 del 5/11/2007 il Comune approvava il pro- getto costruttivo dell'ATI, individuando anche una serie di lavori com- plementari da espletare. Il 15/1/2008 ReteFerroviaria Italiana (RFI) rilevava l' incomple- tezza del progetto predisposto dall'ATI e chiedeva integrazioni. 3RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] quel che ancora qui rileva, il I SAL veniva emesso il 14/12/ 2006, senza iscrizione di riserve; il [OSCURATO:PERSONA] veniva emesso il 26/4/ 2007, senza iscrizione di riserve; il [OSCURATO:PERSONA] veniva emesso il 22/11/ 2007, senza iscrizione di riserve; il [OSCURATO:PERSONA] veniva emesso [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza iscrizione di riserve. La prima riserva, per euro 5.323.458,39,veniva iscritta con il V SAL del 18/9/2008, con riferimento ai lavori espletati al 9/4/2008, in quanto il Comune non aveva trasmesso il progetto costruttivo dell'ATI alla Soprintendenzae non aveva stipulato convenzioni con la RFI per le interferenze trasversali rispetto ai lavori da espletare. 2. L'arbitrato veniva introdotto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria dell'ATI, chiedendo: il ristoro dei maggiori costi, oneri e danni sino al 13/2/2012, per anomalo andamento dei lavori; maggiori costi, oneri e danni, a causa del fermo operativo e dell'a- nomalo andamento dei lavori dopo il 13/2/2012, con la richiesta di accertamento della fondatezza dell'eccezione di inadempimento sol- levata ex art.1460 c.c. 3. Si costituiva il Comune di Cava dei Tirreni, eccependo la de- cadenza dell'ATI dalle riserve, per asserita intempestività, dovendosi fareriferimento alla prima consegna dei lavori, datata 28/4/2006. Nel merito il Comune rilevava che l'ATI doveva interfacciarsi im- mediatamente con l'ente Ferrovie dello Stato. 4. Tra le parti veniva stipulata transazione in data 30/9/2013. 5. Con lodo parziale del 16/1/2014 gli arbitri affermavano che le riserve erano state iscritte tempestivamente, non dovendo l'ATI svol- gere attività di coordinamento con RFI, ma spettando tale compito al Comune, trattandosi di obblighi istituzionali e definitivi. La sospensione dei lavori disposta dalla Soprintendenzanon era ascrivibile all'appaltatrice ATI. 4RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] mancato pagamento di corrispettivi di appalto per percentuale superiore al 25%, ex art.133, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, giustificava l'eccezione di inadempimento. 6. Con lodo definitivo del 18/9/2014 il Comune veniva condan- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] euro 2.920.317,77. 7. Il lodo veniva impugnato dinanzi alla Corted'appello di Roma. 7.1. Con il primo motivo si deduceva l'omessa motivazione e la violazione di norme di diritto in relazione alla tardività delle riserve iscritte. 7.2. Con il secondomotivo si contestava l'interpretazione dell'art. 54 del capitolato specialed'appalto. 7.3. Con il terzo motivo si censurava la decisione degli arbitri che, in ordine all'inadempimento della stazione appaltante,si era li- mitata a richiamare le valutazioni del CTU, senza alcun vaglio critico. 7.4. Con il quartomotivo si evidenziava che l'inadempimento era cessato al 26/4/2010 (data del primo verbale di accordo tra RFI e comune), anzichéal 4/8/2011. 7.5. Con il quintomotivo si contestava la liquidazione dei danni, che non doveva avvenire nella differenza tra produzione realizzata e produzione teorica,ma in base al prolungamento del tempo di pre- senza dell'impresa nel cantiere. 7.6. Con il sesto motivo si criticava la liquidazione delle spese generali, avvenuta senza seguire il procedimento di cui all'art.25 del D.M. n. 145 del 2000, da applicarsi anche nei casi di sospensione parziale dei lavori. 7.7. Con il settimomotivo si sottolineava che , a seguito del pa- gamento da parte del Comune della somma di euro 663.624,51, il credito dell'ATI si era ridotto ad una misura inferiore a ¼ del dovuto ex art.133 del d.lgs. n. 163 del 2006, restando quindi impedita l ' ec- cezione di inadempimento ex art.1460 c.c. 5RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8.La Corte d ' appello di Roma, con sentenza n. 1383/2019, pub- blicata il 26/2/2019, muoveva dalla considerazione dell'applicabilità dell'art.829, terzo comma, c.p.c., con la conseguente ammissibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto relativeal merito della controversia, ai sensi dell'art.241, comma 15-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006. Dal punto di vista sostanziale, però, la Corteterritoriale reputava inapplicabile, ratione temporis, la disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.n. 163 del 2006, ai sensi dell ' art. 253. 8.1. Il primo motivo di impugnazione veniva ritenuto inammissi- bile, non essendo stata omessa la motivazione. In particolare, si evidenziava che «il collegio arbitrale ha adegua- tamente chiarito le ragioni in forza delle quali era reputata non con- divisibile l'eccezione del Comune in punto di tardività delle riserve (cfr. pag. 48 e segg del lodo parziale)». La decisione degli arbitri era stata censurata per ragioni di merito, inerenti alla tempestività o meno delle riserve, non sindacabili dinanzi alla Corte d ' appello, in sede rescindente. 8.2. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, la Corte territoriale riteneva che l'obbligo di coordinamento fosse a carico del Comune, tenuto quindi a rapportarsi con RFI. Tra l'altro il ricorrente non aveva neppure indicato i canoni inter- pretativi in concreto violati, proponendo soltanto una diversa inter- pretazione della clausola n.54 del capitolato speciale di appalto. L'art.97 del d.lgs. n. 163 del 2006 non era poi applicabile, ra- tione temporis. Non vi era neppure alcuna contraddizione nel dispositivo del lodo ex art.829, n. 11, c.p.c. Il quesito posto al CTU era coerente con quanto deciso con il lodo parziale, in quanto i permessi definitivi erano a carico del Comune. 6RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8.3. Il terzomotivo di impugnazione era inammissibile, in quanto si contestava la valutazione dei fatti operata dagli arbitri. Alla data di approvazione del progetto (5/11/2007) il Comune non aveva raggiunto i previsti accordi con RFI. L'anomalo andamento dei lavori non era dipeso dalle consegne parziali, ma dai ritardi verificatisi nella definizione, da parte del com- mittente, dei rapporti con RFI; dalla determinazione del Comune di non trasmettere alla Soprintendenzail progetto costruttivo; dalla ri- tardata predisposizione ed approvazione della perizia di variante. Non risultavano violati dunque gli artt. 1218 e 1223 c.c., applicati in coerenza con gli accertamenti effettuati. 8.4. Veniva ritenuto non fondato anche il quartomotivo di impu- gnazione, in quanto la causa dell'andamento anomalo dei lavori era venuta meno il 4/8/2011, e non in precedenza, come sostenuto dal Comune committente, in data 26/4/2010. 8.5. Era altresì respinto il quintomotivo di impugnazione. Il punto di sblocco dell'andamento anomalo dei lavori era indivi- duato nella data del 4/8/2011. I danni dovevano essere calcolati dal 9/4/2008, data di contabilizzazione del [OSCURATO:PERSONA], sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I parametri utilizzati dal CTU per la liquidazione del danno non erano arbitrari. 8.6. Veniva rigettato anche il sesto motivo di impugnazione, in ordine alla liquidazione delle spese generali, non potendosi applicare l'art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, previsto per la sospensione ille- gittima dei lavori. Ad avviso della Corteterritoriale, tale disposizione trovava appli- cazione solo nell'ipotesi di sospensione totale dei lavori, in cui non veniva svolto alcun tipo di attività, mentre nel caso di andamento anomalo dei lavori si trattava di risarcire le spese generali di un can- tiere operativo. 7RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8.7. Era infine infondato il settimomotivo. L'eccezione di inadempimento era stata oggetto di transazione e, quindi, rinunciata a decorrere dal 30/9/2013. Ciò era stato deciso proprio in ragione dei pagamenti nel frat- tempo intervenuti e dell'avvenuta imputazione degli stessi, da parte dell'ATI, in conto interessi ex art.1194 c.c. Il pagamento effettuato dall'Amministrazione comunale in data 30/12/2012, proprio perché imputato dall'ATI al pagamento degli in- teressi e delle spese, non aveva avuto l'effetto di ridurre di ¼ l ' entità del credito vantato dall'impresa e derivante dal contratto. Ciò aveva consentito di sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Peraltro, l'art.133 del d.lgs. n. 163 del 2006 non era applicabile ratione temporis. Una volta sollevata l'eccezione ex art.1460 c.c., ciò non incideva sul diritto del creditore di conseguire anche il ristoro dei danni causati all'inadempimento. 9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cava dei Tirreni, depositando anche memoria scritta. 10. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], sia in pro- prio e nella qualità di mandataria dell'ATI. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione, da pagina 13 a pagina 44, si deduce «sul I Capo della sentenza relativo al I motivo di im- pugnazione sulla decadenza delle riserve. (Art.360, primo comma, n.3, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 29, comma 3, in rela- zione al comma 15-bisdell'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, art t. 129, commi 6, 8, 9, 130, commi 6 e 7, 131, 133 comma 8, 140 commi 5 e 6, 164 e 165 del d.P.R.n. 554 del 1999; art. 360, primo 8RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comma, n. 4, c.p.c., motivazione apparente - violazione art t. 111 Cost., 118 disp. att.c.p.c., 132 c.p.c., art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione al requisito di cui all'art.823, n. 3, c.p.c. - viola- zione artt. 116, c.p.c., 2727, 2729 c.c.)». In sostanza, il Comune contesta la sentenza della Corte d ' ap- pello, con riferimento alla tempestività o meno delle riserve, iscritte dall'ATI esclusivamente al momento di sottoscrizione del V SAL in data 18/9/2008. Ad avviso del Comune le riserve dovevano essere iscritte molto prima, già al momento della prima consegna parziale del 28/4/2006, o comunque con la prima stesura del progetto costruttivo redatto dall'ATI il [OSCURATO:DATA_NASCITA], o ancora al momento dell'integrazione del pro- getto costruttivo in data 9/10/2006. Già,dunque, al momento di emissione del I SAL le riserve dove- vano essere iscritte, essendo strettamente connesse alla consegna parziale dei lavori. Il progetto costruttivo, infatti, era a carico dell'appaltatrice ATI, anche se doveva essere approvato dal committente Comune; tutta- via, il progetto costruttivo doveva precedere la consegna parziale; ciò non eraavvenuto. Leriserve dovevano essere iscritte, peraltro, almeno al momento di emissione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], o comunque al momento di emissione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto il 5/11/2007, con delibera n.2800, il Comune aveva approvato il progetto costrut- tivo dell'ATI, individuando anche una serie di opere complementari. Al più tardi, le riserve dovevano essere iscritte al momento di emissione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto il 15/1/2008 RFI aveva rilevato l'incompletezza del progetto dell'ATI aveva chiesto in- tegrazioni. 9RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] resto, l'andamento dei lavori, fin dalla consegna, era stato estremamente frammentario (cfr. p. 23 del ricorso ove è riportato il contenuto della riserva n.2), ciò anche perché il progetto costruttivo avrebbe dovuto precedere la consegna dei lavori. Tra l'altro, l'ATI aveva accettato la consegna tardiva dei lavori e il nuovo termine contrattuale, venendo meno ogni possibilità di riso- luzione del contratto, ma avendo diritto l'appaltatrice esclusivamente al recesso. 2. Con il secondo motivo di impugnazione, che si dipana da pa- gina 45 a pagina 60. Si deduce «art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. -art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione al requisito di cui all'art.823, n. 3, c.p.c.; motivazione apparente - violazione art t . 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c., 132 c.p.c.». Il ricorrente deduce omessa motivazione o motivazione appa- rente, sempre con riferimento alla tempestività o meno delle riserve iscritte. La motivazione del lodo parziale sarebbe contraddittoria, in quanto dapprima il collegio arbitrale afferma che a seguito dell'ap- provazione del progetto in data 5/11/2007 l'ATIpoteva ragionevol- mente confidare nel regolare svolgimento dei lavori, poi parzial- mente sospesi solo in data 27/5/2008, ma successivamente, anziché concludere nel senso della piena consapevolezza,alla data del 5/11/ 2007, della maggiore onerosità intervenuta per la sottoproduzione subìta per tutto il periodo dalla consegna parziale dal 28/4/2006 al 5/11/2007, ritiene erroneamente tempesti va la riserva iscritta in calce al registro di contabilità relativo al V SAL per lavori eseguiti a tutto il 9/4/2008. 2.1. I due motivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati. 10RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2.2. In primo luogo, la motivazione della Corted ' appello è pre- sente, non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle ragioni logiche e giuridiche poste a base della decisione adottata. 2.3. I motivi sono inammissibili nella parte in cui si limitano ad integrare una serie di norme di legge, asseritamente violate, che non vengono però tratteggiate nel loro contenuto, senza alcun riferi- mento all'interpretazione delle stesse che sarebbe stata fornita dalla Corted'appello. Si ritiene, infatti, da questa Corte che q uando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo me- diante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sen- tenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dot- trina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità(Cass., sez. L, 21/8/2020, n. 17570; Cass., sez. 6-5, 15/1/2015, n. 635). Nel ricorso dovrebbero essere dedotte specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sen- tenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicatenorme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass., sez. 3, 16/1/2007, n. 828). Pertanto,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la 11RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi deman- dare alla Corteil compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., Sez. U n ., 28/10/2020, n. 23745). 3. Va anche osservato che il ricorrente, in realtà, incentra le pro- prie doglianze più sul contenuto del lodo parziale emesso dal collegio arbitrale che sulla sentenza della Corted'appello, incorrendo così in un ulteriore profilo di inammissibilità. Ed infatti, costituisce principio costante di questa Corte quello per cui in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Su- prema Cortenon può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conse- guenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente at- traverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame(Cass., sez. 2, 26/5/2015, n. 10809). Al contrario, leggendo i complessi motivi di impugnazione, risulta evidente che il Comune ricorrente si sofferma proprio sulle contrad- dittorietà asseritamente riscontrabili nel lodo parziale pronunciato dal collegio arbitrale. 4. Altro profilo di inammissibilità si rinviene, in quanto il ricor- rente chiede a questa Corte una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal collegio arbitrale e valu- 12RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tata, con sufficiente motivazione, da parte della Corte d ' appello, in sede di impugnativa del lodo. Ed infatti,in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale – nella specie si applica il nuovo testo dell'art. 829, terzo comma, c.p.c., in quanto la clausola arbitrale è inserita nella convenzione del 20/3/2006 -, al fine di verificare se la sentenza medesima sia ade- guatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impu- gnazione del lodo, il Giudice di legittimità non può apprezzare diret- tamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sin- dacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscon- tro dellaconformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass., 15/3/ 2007, n. 6028; Cass., sez. 1, 18/10/2013, n. 23675). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità non può sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli ar- bitri (Cass., sez. 6-1, 7/2/2018, n. 2985); è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., con il quale si ripropongano questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo di legittimità non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iterargomentativo seguito dagli arbitri (Cass., sez. 1, 26/7/2013, n. 18136). Va anche considerato che la denuncia di nullità del lodo arbitrale è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della vio- lazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. (Cass., sez. 1, 31/7/2020, n. 16559). 13RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5. Deve evidenziarsi, quanto ai profili di non fondatezza dei mo- tivi di ricorso, che la motivazione della sentenza della Corte d ' ap- pello, sia pur stringata, consente di comprendere il ragionamento svolto per giungere alla decisione pronunciata. La questione affrontata èquella della tempestività o meno della iscrizione delle riserve relative ad un fatto continuativo. Si ritiene che, con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, la ri- serva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insor- genza del fatto lesivo, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza, mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (Cass., 21/7/2016, n. 15029). 6. Dalla motivazione della sentenza della Corted'appello emerge che gli arbitri hanno deciso nel senso che la società non potesse per- cepire il futuro andamento anomalo dei lavori, sulla scorta della sem- plice consegna parziale degli stessi. La Corte territoriale, dunque, ha reputato la tempestività delle riserve iscritte solo con il V SAL, emesso il 18/9/2008, in quanto solo con la delibera di RFI del 15/1/2008, con cui si rilevava l'incomple- tezza del progetto dell'ATI e si chiedeva l'integrazione, la società ap- paltatrice aveva avuto piena contezza del futuro andamento anomalo dei lavori. Solo in tale momento, l'ATI aveva compreso che il Comune non aveva svolto l'attività di coordinamento necessaria per lo svolgi- mento dei lavori che interferivano con le opere di RFI. 7. Ciò si ricava dalla motivazione della sentenza della Corted'ap- pello, che riporta il motivo di censura del lodo da parte del Comune, per il quale l'onere di iscrizione tempestiva delle riserve doveva es- sere adempiuto già al momento della prima consegna parziale dei 14RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio lavori al [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il progetto dell'ATI non era stato ancora approvato dal Comune. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha ritenuto insussistente il vizio di omessa motivazione del lodo, e dall'altro, ha richiamato per rela- tionemla decisione arbitrale, affermando che «il Collegio arbitrale ha adeguatamente chiarito le ragioni in forza delle quali era reputata non condivisibile l'eccezione del Comune in punto di tardività delle riserve (cfr. pag. 48 e segg.del lodo parziale)». Ha poi specificato l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo in quanto «la dedotta violazione delle norme di diritto viene prospettata dall'impugnante non già quale violazione delle norme in sé e per sé considerata, bensì quale conseguenza della (asseritamente erronea) individuazione dell'onere della riserva soltanto a partire dal V SAL». La Corte d ' appello ha anche sottolineato che l ' impugnazione «non è pertanto proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o ina- deguato esame di circostanze di carattere decisivo». La motivazione della Corted'appello, però, risulta sorretta anche dal successivo passaggio motivazionale nel quale si specifica che l'andamento anomalo dei lavori non era dovuto alle consegne par- ziali, ma a condotte successive del Comune che non aveva ottempe- rato alle richieste di RFI. Si legge, infatti, a pagina 10 della motivazione della sentenza della Corted'appello che «in sostanza il Collegio arbitrale ha condi- viso la prospettazione dell'ATI, secondo cuil'anomalo andamento dei lavori non dipese dalle consegne parziali, bensì: a) dai ritardi verifi- catisi nella definizione, da parte del committente, dei rapporti con RFI (ritardi evidenziatisi successivamente all'approvazione del pro- gramma costruttivo, intervenuta con la [OSCURATO:PERSONA] 15RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2800 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); b) dalla determinazione del Comune di non trasmettere alla Soprintendenza il progetto costruttivo; c) dalla ri- tardata predisposizione ed approvazione della perizia di variante». Insomma, la Corte territoriale ha ritenuto che la valutazione di merito formulata dal collegio arbitrale in ordine alla tempestività della iscrizione delle riserve, fosse corretta e poggiasse su solide emergenze istruttorie. Lo spartiacque relativo alla conoscibilità da parte dell'ATI del fu- turo eventuale andamento anomalo dei lavori va ricollegato, a giudi- zio della Corted ' appello, ai fatti successivi alla delibera n. 2800 del 5/11/2007, con cui il Comune ha approvato il progetto costruttivo dell'ATI, individuando una serie di opere complementari. In questa sede, non è possibile procedere ad una nuova valuta- zione del lodo parziale e neppure delle statuizioni della Corte d ' ap- pello, con le quali è stato ritenuto corretto il ragionamento inferen- ziale della Corte territoriale, sulla base degli elementi istruttori in atti. 8. Deve considerarsi, peraltro, che per questa Corte l a motiva- zione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di impu- gnazione per nullità del lodo, in relazione a violazione delle regole sulla interpretazione del contratto, è legittima purché il giudice della impugnazione, facendo proprie le argomentazioni degli arbitri, con- senta di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio finale espresso da questi ultimi sulla interpretazione delle clausole contrattuali sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di in- fondatezza delle censure mosse dall'impugnante in termini adegua- tamente specifici, ovverosia mediante la puntuale indicazione dei cri- teri ermeneutici non osservati e non con la mera deduzione di un'in- terpretazione diversa(Cass., sez. 1, 31/1/2007, n. 2201). 16RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8.1. Può solo accennarsi che il contenuto del lodo parziale di cui alle pagine 48 seguenti è stato riportato nel controricorso. Si legge, proprio con riguardo alla tempestività dell'iscrizione della riserva, che «[a]lla data del 5/11/2007, pertanto, l'impresa ap- paltatrice poteva ragionevolmente confidare nel regolare svolgi- mento dei lavori, i quali infatti venivano parzialmente sospesi solo in data 27/5/2008 […] ed il 27/10/2008 (lavori interferenti con la linea ferroviaria)». Si chiarisce nel lodo che «nella predetta determinazione venivano altresì riepilogate le richieste formulate da RFI e dall ' Amministra- zione comunale che avevano determinato la necessità di eseguire lavori complementari e che il RUP aveva dichiarato non in contrasto con i pareri già espressi sul progetto esecutivo degli interessati»; con la precisazione che «solo successivamente, ed in contraddittorio con quanto precede, RFI con nota del 15/1/2008 chiedeva integrazioni progettuali, rilevando l'incompletezza di elaborati inviati. Pertanto, la prima riserva appare tempestiva, essendo stata iscritta in occasione della sottoscrizione del V SAL il 18/9/2008». Nel lodo si legge anche che «in occasione della prima consegna, come risulta dal relativo verbale del 28/4/2006, era messa a dispo- sizione dell'impresa quasi tutta l'area interessatadalle lavorazioni», mentre «contrattualmente era previsto che l'inizio di alcune opere fosse differito ad un momento successivo. In particolare, risulta che era differito di circa dueanni proprio l'avvio delle opere che interes- savano le aree sulle quali insistevano i parcheggi già realizzati ed in esercizio». 9. Con il terzo motivo di impugnazione, che va da pagina 60 a pagina 82, si deduce «Sul II e III capo della sentenza relativi al II e III motivo di impugnazione sulle sospensioni parziali e sull'interpre- tazione dell'art. 54 C.S.A. ( art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - 17RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio violazione art. 116 c.p.c.; - art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione art. 8 29, 3º comma, in relazione al comma 15-bis dell ' art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, art t. 1206, 1175, 1218, 1223, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1369, 1372 c.c., in relazione al [OSCURATO:PERSONA] d'Appalto; artt.14-bis, 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241; art. 93 d.lgs. n. 163 del 2006, art t. 25, 26,33, 34, 35, 36, 49 del d.P.R. n. 554 del 1999)». In sostanza, per il ricorrentela corretta interpretazione dell'art. 54 del capitolato speciale d'appalto comportava che l'obbligo di con- frontarsi con le esigenze di RFI sarebbe stato a carico dell'ATI appal- tatrice, e non del Comune di Cava dei Tirreni. L'obbligo di coordinamento con le Ferrovie «ricadeva a carico dell'ATI» (cfr. pagina 61 del ricorso). Sarebbe stata erronea, dunque, l'affermazione contenuta nel lodo definitivo che, seguendo il giudizio dei CTU, ha ritenuto che «l'appalto è stato fortemente condizionato da fattori esogeni, ricon- ducibili essenzialmente ad una mancata definizione a livello “istitu- zionale” dei rapporti tra il Comune committente e gli altri Enti inte- ressati dal progetto». Il ricorrente, poi, rileva «l'erroneo apprezzamento in cui incorre la sentenza in violazione dell'art. 116 c.p.c.» (cfr. pagina 69 del ri- corso) come pure un «erroneo esercizio del potere di cui all'art.116 c.p.c.» (cfr. pagina 71 del ricorso). Per il ricorrente, poi,effettivamente l ' art. 54, comma 2, del ca- pitolato speciale d'appalto, nell'ultima parte prevedeva che spettas- sero al Comune le incombenze relative ai permessi e agli altri atti di assenso «aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale». Tuttavia, nel rispetto dell'interpretazione letteraledi cui all ' art.1362 c.c., tali atti di assenso riguardavano il progetto definitivo e/o 18RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio esecutivo, ma «non certo quello costruttivo», dovendo l'appaltatore ATI richiedere tutti i permessi necessari in relazione all'esecuzione delle opere. 10. Con il quartomotivo di impugnazione, che si svolge da pagina 82 del ricorso sino a pagina 89, si lamenta «sul Capo III della sen- tenza relativi al III motivo di impugnazione sull'interpretazione dell'art. 54 C.S.A. e degli accordi ( art. 360, primo comma, n. 3 - violazione e falsa applicazione art. 829, 3º comma, c.p.c., in rela- zione al comma 15-bis dell'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006; art t. 1206, 1175, 1218, 1223, 1375 c.c., 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1372 c.c., in relazione al [OSCURATO:PERSONA] d'Appalto; artt.14- bis , 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 93, 97, 132 d.lgs. n. 163 del 2006,25, 26, 33, 34, 35, 36, 49, 134 del d.P.R. n. 554 del 1999». Si censura la sentenza d'appello per non aver rilevato l'erronea interpretazione della clausola del capitolato specialedi cui all'art. 54. Sarebbe stato violato il canone di interpretazione letterale nella parte in cui la Corte d ' appello sostiene che il Comune «non aveva raggiunto i previsti accordi con RFI». Sarebbe stato poi violato l'art.97 del d.lgs. n. 163 del 2006, con i richiami alle disposizioni della legge n.241 del 1990. La statuizione della Corted'appello avrebbe ricalcato il contenuto del lodo definitivo, nel quale si affermava che gli obblighi istituzionali erano a carico del Comune, che avrebbe dovuto rapportarsi con l'ente Ferrovie dello Stato ela Soprintendenza. Peraltro, il comportamento successivo delle parti può avere va- lore interpretativo solo se trova riscontro nella condotta complessiva delle stesse, «mentre nel caso di specie la circostanza che l'Ammini- strazione abbia interloquito con RFI non riveste una tale univocità, 19RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio inquadrandosi nell'ambito delle prerogative istituzionali dell'ente di cura dell'interesse pubblico». 11. I motivi terzo e quarto , che vanno esaminati congiunta- mente, per strette ragioni di connessione, sono inammissibili. 11.1. In primo luogo, tutte le ipotesi di violazione di legge risul- tano affastellate nel loro insieme, senza che il ricorrente si soffermi su ciascuna di esse, spiegando e argomentando in ordine al conte- nuto delle stesse, all'interpretazione fornitanedalla Corte d ' appello, agli eventuali errori in diritto, oltre che al diverso approccio interpre- tativo che la Corteterritoriale avrebbe dovuto apportare. 11.2. In secondoluogo, deve ribadirsi che il Giudice di legittimità non può rivalutare questioni di fatto, già oggetto della decisione ar- bitrale, essendo impedito l'esame diretto del lodo, e dovendosi veri- ficare esclusivamente se la decisione emessa nel giudizio di impu- gnazione abbia rispettato le norme di legge, con congrua motiva- zione. Nella specie, la Corte d ' appello ha confermato l ' interpretazione del collegio arbitrale in ordine alla clausola n.54 del capitolato spe- ciale d'appalto, con una motivazione che risulta congrua e convin- cente. 11.3. Va peraltro osservato che, in materia di interpretazione contrattuale, è necessario che il ricorrente individui con precisione i canoni interpretativi eventualmente violati, indicando anche le norme di esegesi contrattuale che dovrebbero essere applicate in sostituzione di quelle utilizzate dal giudice di merito. I motivi di ricorso sono carenti anche sotto questo aspetto. 11.4. Non può non osservarsi che l'interpretazione prospettata dalle parti non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'inter- pretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, 20RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disat- tesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6156; Cass., n. 5647 del 2019; Cass., n. 6125 del 2014; Cass. n. 16254 del 2012). 12. [OSCURATO:PERSONA] ha riportato il contenuto dell'art. 54 del capitolato speciale d'appalto, individuando nel Comune il soggetto obbligato a rapportarsi con RFI, con riguardo ai permessi definitivi. Pertanto, l'art. 54 poneva a carico dell ' ATI esclusivamente «l ' o- neredi chiedere i permessi occorrenti per le attività esecutive di can- tiere», escludendo però espressamente «che potesse essere posta a suo carico anche l'acquisizione dei permessi e degli altri atti di as- senso aventi natura definitiva ed afferenti alla lavoro pubblico in quanto tale». [OSCURATO:PERSONA] ha condiviso dunque il giudizio del collegio ar- bitrale, contenuto nel lodo parziale, per cui «non c ' è stata alcuna devoluzione all'appaltatore dei rapporti con gli enti terzi concernenti i permessi e gli altri atti di assenso di cui sopra». Pertanto, la Corte territoriale ha confermato l ' interpretazione contenuta nel lodo arbitrale, per cui l'obbligo di interfacciarsi con RFI, per tutto quanto concerneva i permessi definitivi, era a carico del Comune di Cava dei Tirreni. Quanto poi alla considerazione per cui il progetto costruttivo do- veva seguire le norme di cui all'art.97 del d.lgs. n. 163 del 2006, la Corte d ' appello ha affermato la non applicabilità delle disposizioni sostanziali del d.lgs. n. 163 del 2006, ratione temporis , e tale sta- tuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione, sicché sulla stessa si è formato ormai giudicato interno. 21RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la Corte d ' appello ha affermato che «non trovi applica- zione nella presente controversia la disciplina di diritto sostanziale contenuta nel predetto Codice dei [OSCURATO:PERSONA], poiché le dispo- sizioni in esso contenute si applicano soltanto “alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore” (art. 253, co. 1)». Com'è noto, in tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, que- sta Corte ha affermato che il comma 15-bisdell'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 53 del 2010, che consente l'impugnabilità del lodo anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, non trova applicazione riguardo ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 53 del 2010. In tali casi, inoltre, l'impugnazione del lodo a cagione di violazioni di regole di diritto inerenti il merito deve escludersi anche in forza delle norme del codice di rito, richia- mate dal comma 2 dell'art. 241 suddetto, allorché le parti, con con- venzione arbitrale anteriore all'entrata in vigore della nuova disci- plina dell'arbitrato introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, abbiano di- chiarato il lodo non impugnabile in applicazione dell'art. 829, se- condo comma, c.p.c., nel testo previgente(Cass., sez. 1, 22/3/2021, n. 7980; Cass., sez. 1, 28/2/2018, n. 4719; Cass., sez. 6-1, 17/12/ 2020, n. 28871). Nella specie, tuttavia, l'arbitrato è stato introdotto con atto del 8/11/2012, quindi successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs.n. 53 del 2010. 13.Con il quinto motivo di impugnazione , che va da pagina 89 del ricorso fino a pagina 122,si deduce «sul III e IV capo della sen- tenzarelativi al III, IV e V motivo di impugnazione - sull ' individua- zione del momento di cessazione degli impedimenti in relazione alle 22RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio interpretazione degli accordi (art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione art. 829, comma 3, in relazione al comma 15-bisdell'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006; articoli 1206, 1175, 1218, 1223, 1375 c.c., artt. 16 legge n.109 del 1994, 25, 26, 33,34, 36, 49 del d.P.R. n. 554 del 1999; art t. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1372 c.c., in relazione al [OSCURATO:PERSONA] d'Appalto, 1175, 1176, 1375 e 1218; art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., vio- lazione artt. 115 e 116 c.p.c., 2730e 2735 c.c.)». Il ricorrente riporta il passaggio del lodo definitivo del collegio arbitrale nel quale si afferma che l'andamento anomalo dei lavori si è protratto a causa della mancata definizione dei rapporti con l'Ente ferroviario sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA](verbale di accordo di II livello). La sentenza della Corte d ' appello si è limitata ad affermare la legittimità della decisione arbitrale, in quanto consequenziale all'in- terpretazione dell'art.54 del capitolato speciale d'appalto. Inoltre, tale sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha con- fermato la condanna del Comune di Cava dei Tirreni al risarcimento dei maggiori costi ed oneri subiti dall'appaltatrice a causa dell'ano- malo andamento, nel periodo compreso tra il 9/4/2008 (data di con- tabilizzazione del V SAL) e il 4/8/2011. Al contrario, per il ricorrente l'andamento anomalo dei lavori sa- rebbe terminato con il verbale del 26/4/2010, ove si afferma che «i due enti -ovvero C omune ed RFI - sottoscrivevano il primo verbale di accordo di secondolivello, in forza del quale RFI concedeva final- mente l'assistenza all'Impresa con il suo personale di scorta e pro- tezione per la prosecuzione dei lavori in parallelo con la linea ferro- viaria». Per il ricorrente, dunque, «l'interlocutore operativo di F.S. è l'Im- presa, non è certamente il Comune» (cfr. pagina 98 del ricorso). 14. Il motivo è inammissibile. 23RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 14.1. Deve ribadirsi che il ricorrente incentra le sue censure so- prattutto sul lodo arbitrale, che non può essere oggetto di valuta- zione in questa sede. 14.2. Inoltre, il ricorrente deduce nuovamente l ' erronea inter- pretazione dell'art.54 del capitolato speciale d ' appalto, rinnovando la tesi per cui l'obbligo di coordinarsi con RFI era a carico dell'ATI appaltatrice,non del Comune. Tale interpretazione è stata invece disattesa dalla Corte d ' ap- pello, che ha confermato la bontà dell'esegesi interpretativa del col- legio arbitrale, per cui l'obbligo di coordinamento istituzionale, con riguardo ai permessi definitivi, era proprio a carico del Comune. Pertanto, non è suscettibile di censura l'interpretazione fornita dal collegio arbitrale, per cui l'andamento anomalo dei lavori si è protratto sino alla data del 4/8/2011, e non anteriormente sino al 26/4/2010. La Corte territoriale ha affermato ch e al verbale del 26/4/2010 hanno fatto seguito ulteriori verbali,attestanti che le cause ostative non erano state rimosse a quella data. Per il CTU, infatti, «nelle date 27/5/2010, 2/9/2010 e 22/9/2010 venivano sottoscritti ulteriori verbali ad integrazione di quello del 26/4/2010, nei quali RFI richiedeva altre opere accessorie e poneva ulteriori prescrizioni operative, che in data 9/5/2011 il Comune tra- smetteva ad RFI gli elaborati progettuali revisionati con le nuove opere accessorie con le prescrizioni dettate da RFI». In data 9/6/ 2011 veniva sottoscritto un ulteriore verbale di accordo di secondo livello, con il quale RFI precisava gli oneri economici post i a carico del Comune e condizionava l'autorizzazione dei lavori all'avvenuto pagamento dei detti pagamenti. Solo «in data 4/8/2011 il Comune ed RFI sottoscrivevano il ver- bale di accordo di secondo livello n. 61/2011 per la demolizione dei 24RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cavalcavia esistenti sulla linea, necessaria per la continuazione delle lavorazioni in sovrapposizione alla linea ferroviaria». Per il CTU, dunque, «quest'ultimo evento costituiva un primo vero punto di sblocco dei rapporti tra i dueenti anche se, comunque, restava aperta la regolarizzazione di tutti i nuovi lavori richiesti da RFI». 15. Con il sestomotivo di impugnazione, che va da pagina 122 a pagina 134,si deduce «sul IV capo della sentenza relativo al III e IV motivo di impugnazione – v ariante ( art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa applicazione art. 829 comma 3 in relazione al comma 15-bisdell'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006; art t. 1218, 1223, 1206, 1175, 1375, 1362 e 1363 c.c.; artt.25 legge n. 109 del 1994,45, 134 del d.P.R. n. 554 del 1999, 57 del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione art. 116 c.p.c.)». Per il ricorrente, sarebbe erronea l'affermazione della Corted'ap- pello secondo cui la perizia in variante adottata dal Comune il 9/7/ 2012 avrebbe regolarizzato tutte le problematiche emerse; per il ri- corrente, invece,già prima di quella data l'andamento dei lavori era regolare. La sentenza della Corted'appello, stilata con motivazione per re- lationem, avrebbe in qualche misura fatto propria la motivazione del lodo, incorrendo dei medesimi vizi. Sia illodo che la sentenza impugnata sarebbero affetti da viola- zione degli artt. 1218 e 1223 c.c., in quanto tali disposizioni richie- dono rispettivamente che l ' inadempimento sia determinato da un fatto colposo del debitore o comunque che sia allo stesso imputabile, perché rientrante nella propriasfera di controllo, ed il nesso di con- sequenzialità immediata e diretta tra inadempimento e danno. Il primo elemento, ossia il fatto colposo del debitore imputabile, sa- 25RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio rebbe escluso dalla stessa ricostruzione in fatto operata dal lodo par- ziale. Poiché l'ATI, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 9/10/2006, ha inol- trato al RUP il progetto costruttivo, contenentevarianti previste dalla ATI stessa e modifiche conseguenti a richieste a vario titolo manife- state dall'Amministrazione, e poiché le varianti sono state inserite nel progetto costruttivo redatto dall'ATI, non vi sarebbe stato alcun rallentamento imputabile al ritardo con cui l'Amministrazioneavreb- be stabilito di modificare la viabilità. Inoltre, lo stesso lodo arbitrale avrebbe rilevato che la sospen- sione disposta dalla Soprintendenzaavrebbe avuto scarsa incidenza sull'andamento dei lavori, senza fare alcun riferimento alle varianti disposte dal Comune. Pertanto, «la determina n.213 del 2012, non ha determinato un recepimento costitutivocome ipotizzato dal collegio a rbitrale e dalla Corted' appello che rinvia al l odo , e non ha avuto alcuna incidenza sull'esecuzione delle lavorazioni, per cui oltre alla mancanza dell'an- tigiuridicità della condotta e quindi dell'inadempimento rilevante sensi dell'art.1218, non si riscontra alcun nesso di consequenzialità immediata e diretta ex art. 1223 tra la condotta ed i danni lamen- tati». Il ricorrente insiste nell'evidenziare che le variazioni tecniche in- trodotte con la variante non hannoalterato l' importo dei lavori e il tempo fissato per l'ultimazione degli stessi, confermato in 1. 080 giorni, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale (cfr. pagina 132 del ricorso). La perizia in variante avrebbe avuto carattere di mero assesta- mento, in coerenza con la disposizione di cui all'art.54 del capitolato speciale d'appalto. 26RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] resto, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato possibile, già al livello di progetto definitivo, stabilire tutte le opere di dettaglio necessarie per garantire che l'esecuzione delle opere non interferisse con l'esercizio ferroviario. RFI, dunque, in parziale deroga alla disciplina delle varianti, po- teva «imporre direttamente all'appaltatore prescrizioni e direttive sulle modalità esecutive necessarie per regolare le interferenze con esercizio ferroviario». L'esecuzione dei lavori non sarebbe stata rallentata dall'iterdella variante di cui alla determina n.213 del 2012. 16. Il motivo è inammissibile. 16.1. In primo luogo, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza della Corte d ' appello , che, invece, ha ritenuto che l'andamento anomalo dei lavori fosse stato interrotto alla data del 4/8/2011, quindi prima dell'adozione da parte del Comune della va- riante del 9/7/2012. Si legge, infatti, in motivazione,che la regolarizzazione di tutti i lavori richiesti da RFI «poteva avvenire solo con la perizia di variante n. 1 che il Comune approvava con la determinazione n.213 del 9/7/ 2012». Pertanto, mentre il ricorrente deduce che l'andamento anomalo dei lavori sarebbe stato interrotto prima dell'adozione della variante del 9/7/2012, in realtà la stessa Corte d ' appello ha reputato che la regolarizzazione dei lavori fosse stata effettuata prima, ossia al 4/8/ 2011. 16.2. Restano gli ulteriori profili di inammissibilità, in quanto si ripropone la questione di interpretazione dell'art. 54 del capitolato speciale d'appalto, che per la Corte di merito attribuiva il compito organizzativo di coordinamento con RFI proprio al Comune di Cava dei Tirreni e non all'ATI appaltatrice. 27RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 16.3. Si chiede inoltre una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata in sede di merito dalla Corte territoriale, non consentita in questa sede. 17. Con il settimomotivo di impugnazione si lamenta «sul capo VI della sentenza relativo al VII e VII motivo di impugnazione -quan- tificazione danni (art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. violazione a rtt. 115, 116 c.p.c., 2727, 2702, 2697; art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., -violazione e falsa applicazione art. 829, 3º comma, c.p.c., in relazione al comma 15-bis dell ' art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006; artt.25 D.M. n. 145 del 2000, 21, comma 1 - bis , della legge n. 109/ 94, 34,35 del d.P.R.n. 554 del 1999, 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.)». Per il ricorrente sarebbe erronea l'affermazione della Corted'ap- pello che ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l'art.25 del D.M. n.145 del 2000, trattandosi di andamento anomalo dei lavori e non di sospensione totale degli stessi. Al contrario, invece, per il ricorrente l'art.25 del D.M. n. 145 del 2000 si applica anche alle ipotesi di sospensione parziale dei lavori. Nel corso dei lavori vi sarebbero state due sospensioni parziali, disposte in data 27/5/2008 e 27 ottobre 2008, sicché il ricorrente invoca l'applicazione diretta dell'art.25 del D.M. n. 145 del 2000 con riferimento ai periodi di sospensione parziale e, in via analogica, «per gli altri periodi, in quanto sussiste la eadem ratio». 18. Il motivo è infondato. 18.1.L'art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 si occupa delle sospen- sioni illegittime, stabilendo che «le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 24 sono considerate illegittime e danno diritto allo appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti». Al comma 2 dell'art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 si precisa che «ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, il danno derivante da so- 28RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio spensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i se- guenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'art. 34, comma 2, let- tera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima so- spensione; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli inte- ressi moratori come fissati dall'art. 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'art. 34, comma 2, lettera d) del regola- mento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il man- cato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla con- sistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 5, del regolamento; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali». 18.2.Questa Corte, però, ha affermato che gli artt. 24 e 25 del D.M. n. 145 del 2000, che disciplinano le sospensioni, rispettiva- mente legittime e illegittime, trovano applicazione soltanto nel caso in cui l'appalto sia stato ultimato ed eseguito, ma non nell'ipotesi di risoluzione del contratto (Cass., sez. 1, 22 dicembre 2011, n. 28429), la cui domanda è ammissibile fino al collaudo delle opere (Cass., n. 22065 del 2022). Ha, poi,ritenuto che le spese generali per l'esecuzione dell ' ap- palto, comprendenti le spese generali del cantiere e quelle generali di azienda, non sono disciplinate dall'art. 20 del D.M. 29 maggio 1895, che regola invece la formazione dei prezzi unitari per ogni ti- pologia di lavoro e le relative componenti per la determinazione del costo dell'opera di cui tener conto nel progetto e nell'eventuale bando di gara (Cass., 22 dicembre 2011, n. 28429), ma dall'art. 16 29RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio del d.P.R. n. 1063 del 1962 e, successivamente, dall ' art. 5 del D.M. n. 145 del 2000). Tale ultima norma, pone le spese generali a carico dell'appalta- tore, anche perché già computate nel prezzo dell'opera. L'art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 (analisi dei prezzi unitari) pre- vede che «si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13 al 15% […] a seconda della natura e della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre la formazione del costo delle sin- gole categorie di opere». L'art. 16 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del mini- stero dei lavori pubblici), sancisce (cantieri, attrezzi, spese ed obbli- ghi generali a carico dell'appaltatore) che «salve le eccezioni preve- dute dai capitolati speciali, si intendono comprese nel prezzo dei la- vori e perciò sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occor- rere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto […]». L'art. 5 del decreto 19 aprile 2000, n. 145, con riferimento alle spese generali, prevede che «fatte salve le eventuali ulteriori pre- scrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclu- sione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecu- 30RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zione piena e perfetta dei lavori; […] h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'e- missione del certificato di regolare esecuzione […]». Pertanto, tali spese sono, in linea di principio, a carico dell'appal- tatore, ma vi è l'obbligo della stazione appaltante di rimborsare i maggiori oneri in favore dell'appaltatore, ove con il proprio compor- tamento abbia determinato un aggravio delle spese generali del can- tiere. Ciò avviene proprio in caso di illegittima sospensione dei lavori, in cui se ne ammette la liquidazione in misura percentuale sul prezzo dell'appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo (Cass. n. 28429 del2011). 19. Tuttavia, nella specie, la Corted ' appello, con pieno giudizio meritale,ha ritenuto che «l'art. 25 del D.M. 145/2000 fissa […] criteri di liquidazione del danno per l'ipotesi di sospensione totale dei lavori, in cui non viene svolto alcun tipo di attività, mentre nel caso di ano- malo andamento dei lavori, nella specie ricorrente, si tratta di risar- cire le spese generali di un cantiere operativo». In sostanza, per la Corted'appello, le sospensioni parziali hanno riguardato brevi periodi temporali, essendo statepredisposte il 27/5/ 2008 ed il 27/10/2008, mentre l'anomalo andamento dei lavori ha riguardato un periodo temporale molto più ampio, che va dalla iscri- zione della prima riserva nel V SAL, relativo ai lavori al 9/4/2008 , sino al 4/8/2011. Pertanto, per la Corte territoriale «nella determinazione delle spese generali appare quindi legittima l'applicazione della percen- tuale prevista dall'art.34 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (nella mi- sura minima del tredici per cento) che va ulteriormente ridotta di un terzo, tenuto conto che le spese generali si dividono in fisse e varia- bili e che solo le seconde devono essere ristorate in caso di anomalo andamento». 31RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] resto,tale criterio, cui si è attenuto il collegio arbitrale, era stato «suggerito dalla CTU nei chiarimenti resi». Non poteva tenersi conto, invece, della percentuale relativa alle spese generali indicata dall'ATI all'atto dell'offerta, in quanto tali in- dicazioni sono richieste «all'impresa appaltatrice al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità e serietà dell'offerta nel suo complesso», quindi al fine di «giustificare il ribasso effet- tuato», non avendo diretta ed automatica incidenza in sede di deter- minazione dell'ammontare del risarcimento dei danni spettanti all'impresa appaltatrice». Per tale ragione si è utilizzatol'art. 34 del d. P . R . n . 554 del 1999, che, al comma 2, stabilisce che «[p]er eventuali voci mancanti il re- lativo prezzo viene determinato: […] c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali». Insomma, il criterio previsto dal legislatore per il ristoro delle spese generali da sospensione legittima, parziale o totale, non può estendersi al differente caso dell'andamento anomalo dei lavori, in cui il cantiere resta operativo, ma i lavori proseguono con difficoltà che cagionano rallentamenti e maggiori spese. 20. Con l'ottavomotivo di impugnazione, che va da pagina 141 a pagina 153, si deduce «sul capo VII della sentenza relativo al VII motivo di impugnazione danno da fermo cantiere conseguente ad eccezione di inadempimento». Si sostiene che, una volta sollevata l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., sarebbe illegittima una ulteriore richiesta di risar- cimento danni, tendendo l'eccezione a paralizzare la richiesta di adempimento della controparte (vedi pagina 150 del ricorso:«riba- diva come non fosse ipotizzabile, una volta scelto il rimedio dell'ec- cezione di inadempimento, addossare al contraente inadempiente, 32RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio anche un ulteriore danno che, sarebbe nella prospettazione dell'at- tore, conseguenza dello stesso rimedio scelto (cioè la sospensione dei lavori), e comunque la mancanza di prova del mantenimento in cantiere di macchinari, attrezzature manodopera dopo la sospen- sione disposta dall'ATI»). Nell'atto di impugnazione del lodo, che viene trascritto, si riporta che il rimedio di cui all'art.1460 c.c. «si esaurisce nella misura di autotutela, essendo unicamente preordinato ad evitare al contraente inadempiente il danno che gli deriverebbe dall'esecuzione del con- tratto, nonostante l'inadempimento, per cui costituisce un'espres- sione del risarcimento in forma specifica» (cfr. pagina 152 del ri- corso). 21. Il motivo è infondato. Infatti, l'eccezione di inadempimento di cui all'art.1460 c.c., che è espressione del potere di autotutela contrattuale delle parti, pur mirando a paralizzare la richiesta di adempimento da parte dell'altro contraente inadempiente,non impedisce la domanda di risoluzione del contratto e neppure la richiesta di risarcimento del danno. Si è infatti ritenuto che l'inadempimento di una delle parti, che, a norma dell'art 1460 c.c., fa venir meno il dovere dell'altra di adem- piere la propria obbligazione, può in pari tempo, e coerentemente, far venir meno anche l'interesse di questa alla manutenzione del contratto e giustificare la risoluzione di esso a norma dell'art 1453 c.c.;non sussiste, pertanto, incompatibilità tra la proposizione della exceptio inadimplenti contractuse la domanda di risoluzione (Cass., sez. 3, 17/4/1970, n. 1107). 22. Con il nonomotivo di impugnazione, che va da pagina 153 a pagina 160 del ricorso, si deduce «illegittimità sopravvenuta dell'ec- cezione di inadempimento e conseguente fermo cantiere (art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. violazione artt. 112, 115, 116, 329 c.p.c.; 33RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione art. 829, comma 3º, in relazione al comma 15 - bis dell ' art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, art t. 1460 c.c., 1194 c.c., art t. 133, 253 comma 23-bis, d.lgs.n. 163 del 2006, 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994,6-bis, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64)». Si evidenzia che il Comune aveva provveduto ad una serie di pagamenti con la valuta beneficiario del 2/1/2013, imputati aicerti- ficati 9 e 10 per un importo di euro 1.250.237,29, anche se tale imputazione non era stata accettata dall'ATI. Per la ricorrente, sarebbe anche pacifico che il Comune, ricevuto l'accredito da parte della Regione Campania versato per laterzarata, in data 31/12/2012, ha provveduto al pagamento dell'ulteriore somma di euro 663.124,51, con un mandato di pagamento del 31/12/2012, sicché l'ammontare del credito si riduceva da euro 3.648.871,12 ad euro 2.985.246,61, minore del 25% dell'importo del contratto principale, pari al 25% di euro 12.858.462,40, ossia euro 3.214.315,6. Pertanto, a giudizio della ricorrente, «risulta pacifica la circo- stanza che, a seguito dei pagamenti effettuati in data 31/12/2012, il credito dell'ATI era inferiore al25% dell'importo contrattuale». Ciò avrebbe disinnescato la possibilità di sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., proprio ai sensi dell ' art. 133 del d.lgs.n. 163 del 2006. 23. Il motivo è infondato. In realtà, la Corted'appello ha chiarito che «come risulta dall'atto di transazione,l'eccezione di inadempimento è stata rinunciata, tran- sattivamente, a decorrere dal 30/9/2013». Ed infatti - continua la Corte territoriale - «le parti hanno dato atto, di comune accordo e transattivamente che, a decorrere dal 34RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'eccezione di inadempimento era da ritenersi venuta meno ed hanno fissato tale data proprio in considerazione “dei pa- gamenti nel frattempo intervenuti” e dell'avvenuta imputazione degli stessi, da parte dell'ATI appaltatrice, in conto interessi, ex art.1194 c.c.». Pertanto, del tutto correttamente la Corte d ' appello ha stabilito che il pagamento di euro 663.624,51, effettuato dal Comune in data 30/12/2012, proprio perché imputato dall'ATI al pagamento degli in- teressi e delle spese, «non ha avuto l'effetto di ridurre di un quarto l'entità del credito vantato dall'impresa e derivante dal contratto». Soprattutto, la Corteterritoriale ha ritenuto che «il richiamo alla violazione dell'art.133 del d.lgs. n. 163/2006 non appare dirimente, trattandosi, per quanto detto, di disciplina ratione temporisinappli- cabile al rapporto». L'art.133 del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce, infatti, che resta ferma «la sua facoltà [dell'esecutore dei lavori], trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto». Tale disposizione non può applicarsi, essendosi formato ormai il giudicato interno su quanto statuito dalla Corte d ' appello in ordine alla inapplicabilità al caso di specie della disciplina di diritto sostan- ziale contenuta nel codice dei contratti pubblici del 2006, ai sensi dell'art.253, comma 1, del medesimo d.lgs. 24. Con il decimomotivo di impugnazione, che va da pag. 160 a pag. 168, si lamenta «erronea applicazione del presupposto norma- 35RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tivo dell'eccezione di inadempimento -erronea interpretazione della transazione in relazione all'eccezione di inadempimento (art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione art. 829, comma 3, in relazione al comma 15-bis dell'art.241 del d.lgs. n. 163 del 2006, art. 1460 c.c., artt. 133,253 comma 23-bis, d.lgs. n. 163 del 2006,26 comma 1 legge n. 109 del 1994, 6 - bis, comma 1, de- creto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64; artt. 182, 183, 184 del d.lgs. n. 267 del 2000; artt. 114,155, 156, 159, 160, 163, 164, 168 e 169 del d.P.R. n.554 del 1999; artt. 1194, 1362, 1363, 1364, 1366, 1375, 1965)». La transazione stipulatatra le parti sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corted'appello. Con tale transazione del 30/9/2013 sono state rinunciate dall'ATI le richieste di cui ai quesiti sottoposti al collegio arbitrale indicati con i numeri 1, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, mentre sono state rinunciate dal Comune le richieste di cui ai controquesiti numeri 3, 4,5 e 7. Tuttavia,la definizione transattiva non ha inciso sulle contrappo- ste posizioni delle parti in ordine ai residui quesiti e controquesiti, restando ferme le richieste tutte dell'impresa relativealle riserve nu- meri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché relativamente ai maggiori costi, oneri e danni subiti a causa dell'anomalo andamento dei lavori a se- guito dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'ATI appaltatrice con l'atto stragiudiziale notificato in data 10/9/2012, sino al 26/8/ 2013. Ad avviso del ricorrente, poiché nell'art.2 della transazione del 30/9/2013 si fa riferimento all'imputazione in conto interessi ex art.1194 c.c., la Corte d ' appello avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della transazione, non tenendo conto che «i richiami nel testo della transazione all'art. 1194 c.c. si riferiscono unicamente 36RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio all'imputazione dei pagamenti, ai fini della ripartizione tra capitale e interessi». Di conseguenza, sempre ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato sia l'interpretazione letterale, sia quella fondata sul comportamento complessivo delle parti, sia l'interpreta- zione di buona fede ex art. 1363 c.c., in quanto la rinuncia da parte del Comune alle eccezioni di cui aicontroquesiti, concernenti rispet- tivamente l'applicazione dell'art.21 del capitolato speciale d'appalto, in tema di interessi,e la conseguente legittimità dell'imputazione del pagamento al capitale, rappresenterebbe le concessioni rilevanti ai sensi dell'art.1965 c.c., violate dalla sentenza, dovendo consentirsi l'applicazione dell'art. 1194 c.c. ai fini del riconoscimento degli inte- ressi, ma non al fine della ricostruzione dell'ammontare del capitale rilevante ai fini dell'art.26, comma 1, della legge n. 109 del 1994. In sostanza, a seguito della transazione, il criterio di imputazione dell'art. 1194 c.c. potrebbe essere utilizzato esclusivamente ai fini del riconoscimento degli interessi, ma non per la ricostruzione dell'ammontare del capitale rilevante ai fini dell'eccezione di inadem- pimento di cui all'art.1460 c.c. 25. Il motivo è infondato. A prescindere dai profili di inammissibilità emergenti dal motivo stesso, che, nuovamente, si limita a riprodurre l'elenco delle norme di legge asseritamente violate, senza peritarsi di spiegare in alcun modo il contenuto degli articoli e le affermazionidella Corte d ' appello che sarebbero in contrasto con gli stessi, il motivo è infondato anche nel merito. In particolare, il ricorrente chiede una nuova e diversa interpre- tazione dell'atto di transazione, in modo difforme da quanto statuito dalla Corted'appello, senza però una chiara e nitida indicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale da utilizzare e, soprattutto, limi- 37RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tandosi a proporre una diversa interpretazione rispetto a quella for- nita dalla Corted'appello. [OSCURATO:PERSONA], infatti, con riferimento alla transazione, ha affermato che l'eccezione di inadempimento è stata rinunciata a de- correre dal 30/9/2013, aggiungendo, però, che, proprio in base al comune accordo tra le parti, a decorrere dal 30/9/2013 tale ecce- zione era da ritenersi venuta meno, fissando tale data proprio in con- siderazione «dei pagamenti nel frattempo intervenuti e dell'avvenuta imputazione degli stessi, da parte dell'ATI appaltatrice, in conto in- teressi ex art.1194 c.c.». Diviene, peraltro, irrilevante il computo degli interessi, ai fini della determinazione del valore del 25%della proposizione dell'ec- cezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in quanto , come già detto, l ' art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 è inapplicabile ratione temporis. 26. Con l'undicesimo motivo di impugnazione si lamenta «as- senza di nesso di causalità tra ritardato pagamento e danno e di colpa (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa appli- cazione art. 8 29, comma 3, c.p.c., in relazione al comma 15 - bis dell'art.241 del d.lgs. n. 163 del 2006, art t. 1218 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1223, 1224, 1225 c.c., 1460 c.c., 30 D.M. 145 del 2000,133 del d.lgs.n. 163 del 2006 ovvero 26 legge n. 109 del 1994; art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - violazione art. 116 c.p.c.)». Per il ricorrente sarebbe carente la prova del danno conseguente al fermo cantiere volontariamente adottato, ma non imposto dal Co- mune con ordine di sospensione, dovendosi escludere ogni nesso causale tra l'inadempimento del Comune ed i pretesi danni. Del resto, l'eccezione di inadempimento costituisce una forma di autotutela volontariamente scelta dal contraente in sostituzione della 38RG n. 29106/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio normale tutela giurisdizionale, il cui effetto tipico è solo quello di escludere l'antigiuridicità del fatto dell'eccipiente consistente nella volontaria sospensione della prestazione. Si tratterebbe di una causa di giustificazione dell'inadempimento che, al pari dell'impossibilità sopravvenuta, verrebbe ad escludere non solo la colpevolezza del fatto, ma addirittura la sua stessa anti- giuridicità. Sarebbe stato anche violato il criterio della prevedibilità del danno di cui all'art.1225 c.c. Peraltro, l'inadempimento di cui alla eccezione ex art. 1460 c.c. dovrebbe essere grave, ex art.1455 c.c. La nozione di buona fede poi introduce una valutazione di pro- porzionalità tra inadempimento ed eccezione, al fine di valutare la sostanziale comparabilità delle prestazioni in