Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42921/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e, con riferimento al giudizio di responsabilità, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto, inoltre, che, quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato il loro diniego in termini adeguati e non manifestamente illogici né contraddittori; ritenuto, peraltro, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice facendo riferimento ad uno o più degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., reputati prevalenti ai fini del diniego del beneficio, ovvero con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e, con riferimento al giudizio di responsabilità, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto, inoltre, che, quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato il loro diniego in termini adeguati e non manifestamente illogici né contraddittori; ritenuto, peraltro, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice facendo riferimento ad uno o più degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., reputati prevalenti ai fini del diniego del beneficio, ovvero con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 set
Sentenza Cassazione n. 42921/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris