CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 29135/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti tutti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Roma, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità concretamente intimidatorie della condotta di guida tenuta durante la fuga a bordo del ciclomotore per sottrarsi al controllo degli agenti di polizia dopo essere stato visto disfarsi di un oggetto, così da escludere, con adeguate argomentazioni, la tesi difensiva dell'estraneità del passeggero alla fuga, circa la condivisione delle sue modalità, compreso il danneggiamento dell'auto di servizio, non essendo evidentemente necessario un accordo preventivo; ritenuto parimenti inammissibili i motivi residui sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle circostanze di fatto coerentemente valutate nella motivazione della sentenza di appello, mentre nulla risulta essere stato dedotto in appello sulle caratteristiche dell'autovettura speronata ai fini dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art.625, comma 7 c.p.; ritenuto che la memoria difensiva degli avv .ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] V. Mascioli non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 iere est