CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 07816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0431UDC ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che con sentenza del 19 febbraio 2025, la Corte di appello di Trieste, pronunciandosi ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Udine il 17 gennaio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuta colpevole di vari delitti di furto aggravato (capi A, B, C) e di furto in abitazione (capi D, E, F); fatti commessi in Villesse il 29/02/2020 (capi A, B, C), in Godeca di Sant'Urbano il 05/03/2020 (capo D), in Palmanova il 08/03/2020 (capo E), in [OSCURATO:PERSONA] al Torre il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo F). Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, l'omessa pronuncia di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela, in relazione ai reati di furto aggravato sub A, B, C del capo di incolpazione, è inammissibile, in quanto già affrontato e superato dalla Corte di cassazione, nella sentenza rescindente della Quarta Sezione n. 4926 del 19/12/2023, dep. 2024, essendo stato precisato al paragrafo 8 che, seppur le condotte contestate con riguardo ai fatti di cui ai capi A, B, C ricadano nell'area della perseguibilítà a querela, precisa che la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 21 marzo 2023, in quella sede impugnata, aveva dato esplicitamente atto della esistenza delle querele presentate dalle parti offese, che erano state anche elencate tra le fonti di prova considerate nella sentenza di primo grado, senza che la mancanza di dette querele fosse stata adombrata dall'imputata. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché volte a prefigurare una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali rispetto alla esauriente ricostruzione dei giudici di merito, che hanno adeguatamente motivato il rigetto della richiesta difensiva, evidenziando l'impossibilità di pervenire ad una valutazione prognostica favorevole circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati e, dunque, circa l'osservanza, da parte dell'imputata, delle prescrizioni da imporle e circa il reinserimento sociale della stessa, in ragione dei numerosi furti, posti in essere in concorso con altri soggetti e con condotte preordinate e studiate, tali da far ricavare un'assenza di scrupoli nel commettere le condotte e una particolare inclinazione a delinquere, con una generale propensione alla devianza e alla continua violazione delle regole, sottolineando come l'imputata avesse commesso un ulteriore furto in epoca successiva alle condotte oggetto di procedimento; motivazione che il Collegio reputa congrua e in linea con gli insegnamenti di questa Corte, essendo il diniego sorretto da motivazione logica, facendo richiamo alla propensione a delinquere del soggetto, nonchè all'assenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole del percorso rieducativo sostitutivo e della prevenzione del pericolo di recidiva. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in