Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47286/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Francavilla a Mare il 4/4/1950 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato l'imputato colpevole della ricettazione di una piattaforma verticale, condannandolo, riconosciuta l'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Amicone, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per l'addebito ascritto.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure svolte.

Invero, la tesi della partecipazione del prevenuto al delitto di truffa presupposto è stata debitamente valutata e motivatamente disattesa dalla Corte di merito con argomenti rispetto ai quali la difesa non svolge una pertinente confutazione critica.Infatti deve rilevarsi che, secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, lo stesso imputato, in sede di dichiarazioni spontanee, aveva attestato la propria difesa sull'assenza di consapevolezza circa il ricovero del bene nel magazzino di sua proprietà, ove fu rinvenuto, senza fornire alcuna indicazione in ordine al ruolo avuto nell'acquisto fraudolento del bene in danno di [OSCURATO:PERSONA].

La totale assenza di supporto alla tesi difensiva in questa sede riproposta vota l'impugnazione all'irricevibilità. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente penal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Francavilla a Mare il 4/4/1950 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato l'imputato colpevole della ricettazione di una piattaforma verticale, condannandolo, riconosciuta l'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Amicone, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per l'addebito ascritto. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure svolte. Invero, la tesi della partecipazione del prevenuto al delitto di truffa presupposto è stata debitamente valutata e motivatamente disattesa dalla Corte di merito con argomenti rispetto ai quali la difesa non svolge una pertinente confutazione critica.Infatti deve rilevarsi che, secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, lo stesso imputato, in sede di dichiarazioni spontanee, aveva attestato la propria difesa sull'assenza di consapevolezza circa il ricovero del bene nel magazzino di sua proprietà, ove fu rinvenuto, senza fornire alcuna indicazione in ordine al ruolo avuto nell'acquisto fraudolento del bene in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La totale assenza di supporto alla tesi difensiva in questa sede riproposta vota l'impugnazione all'irricevibilità. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente penal