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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40092/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, resa in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, per violazione di legge nella parte relativa alla quantificazione della pena.

2. I ricorsi sono inammissibili.

La Corte di cassazione Sez. 3, n.26001 del 21 marzo 2023, che dispose il rinvio, ha affermato: "[...] dopo aver riqualificato i fatti nel delitto ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale ha omesso del tutto di motivare e di indicare l'entità della pena base: la pena è stata, infatti, determinata solo nel dispositivo: «la pena inflitta nei confronti di ciascuno degli imputati in anni tre di reclusione ed € 10.000,00 di multa, già ridotta per la scelta del rito».

Ne consegue che la pena base, su cui sarebbe stata operata la riduzione, sarebbe pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione ed € 15.000 di multa, ossia superiore al medio edittale della fattispecie ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Ciò rende .la sentenza impugnata in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specìfica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01)".

3. Dunque, correttamente, la Corte territoriale ha assunto l'obbligo di fornire motivazione alla determinazione della pena, superiore al medio edittale, già irrogato con la precedente sentenza annullata; tale motivazione è stata fondata sia sulla individuazione degli elementi oggettivi della condotta, giudicata lontana da quella sussumibile tra i fatti di lieve entità, anzi di offensività elevata, espressione della oggettiva pericolosità manifestata dai condannati, elementi da considerare unitamente ai loro precedenti penali; si tratta di motivazione congrua, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruìtà della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud.(dep. 2014 ) Rv. 259142 - 01).

4. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ciascuno ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibilí i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 0,/ F4 v-0 ‘1,45. processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascunodella Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, resa in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, per violazione di legge nella parte relativa alla quantificazione della pena. 2. I ricorsi sono inammissibili. La Corte di cassazione Sez. 3, n.26001 del 21 marzo 2023, che dispose il rinvio, ha affermato: "[...] dopo aver riqualificato i fatti nel delitto ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale ha omesso del tutto di motivare e di indicare l'entità della pena base: la pena è stata, infatti, determinata solo nel dispositivo: «la pena inflitta nei confronti di ciascuno degli imputati in anni tre di reclusione ed € 10.000,00 di multa, già ridotta per la scelta del rito». Ne consegue che la pena base, su cui sarebbe stata operata la riduzione, sarebbe pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione ed € 15.000 di multa, ossia superiore al medio edittale della fattispecie ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò rende .la sentenza impugnata in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specìfica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01)". 3. Dunque, correttamente, la Corte territoriale ha assunto l'obbligo di fornire motivazione alla determinazione della pena, superiore al medio edittale, già irrogato con la precedente sentenza annullata; tale motivazione è stata fondata sia sulla individuazione degli elementi oggettivi della condotta, giudicata lontana da quella sussumibile tra i fatti di lieve entità, anzi di offensività elevata, espressione della oggettiva pericolosità manifestata dai condannati, elementi da considerare unitamente ai loro precedenti penali; si tratta di motivazione congrua, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruìtà della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud.(dep. 2014 ) Rv. 259142 - 01). 4. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ciascuno ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibilí i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 0,/ F4 v-0 ‘1,45. processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascunodella Cassa delle ammende. Così deciso in R
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