CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1988
Cassazione n. 00064/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1988 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di VANDRA Federica avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 9.4.2024 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse della ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con quattro sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che con il ricorso si invoca sostanzialmente una rivalutazione nel merito dell'ordinanza impugnata, censurando che il giudice dell'esecuzione non abbia valorizzato la medesima indole delle violazioni commesse dalla Vandra e la vicinanza in termini temporali delle stesse, né abbia preso in considerazione la ludopatia da cui è affetta la ricorrente quale fattore unificante delle singole condotte; Osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01). Considerato che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente valutato i fatti già giudicati e ha ritenuto di escludere che i reati fossero riconducibili ad una preordinazione di fondo, con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, la quale ha preso in considerazione i parametri indicati dalla difesa, non ritenendoli dimostrativi di un comune disegno criminoso ma piuttosto sintomatici della instaurazione di un sistema di vita caratterizzato dall'abitualità di comportamenti penalmente rilevanti, rispetto a cui nemmeno la ludopatia è suscettibile di condurre a un diverso apprezzamento, anche perché attestata relativamente ad un periodo successivo alla commissione di tre dei quattro reati in questione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01); 2 r) Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna deliot ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna À1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am