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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20571/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia contestati ai capi 3 e 4 dell'imputazione; - che l'unico motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche, con le quali la difesa non si confronta (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), e, comunque, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia contestati ai capi 3 e 4 dell'imputazione; - che l'unico motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche, con le quali la difesa non si confronta (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), e, comunque, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Sentenza Cassazione n. 20571/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris