CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 giugno 2021, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pistoia emessa in data 15 maggio 2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 9 di reclusione ed euro 1.900,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 629 e 56 - 614 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 530 ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (vedi pag. 3 in ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dagli acquirenti della droga spacciata dall'imputato). Ritenuto che il secondo motivo con quale si lamenta la violazione degli artt. 99, 132 e 133 nonché il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico e non consentito. Ritenuto, in particolare, che l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla spiccata pericolosità sociale dell'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente cii cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. Ritenuto, in particolare, che le ulteriori doglianze non sono consentite in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione (vedi pag. 4 sulla congruità della pena base irrogata individuata in misura corrispondente al minimo edittale e sulla ragionevolezza degli aumenti a titolo di continuazione, determinati in modo uniforme ed assai ridotto in considerazione della omogeneità degli illeciti perpetrati dal ricorrente), non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d