CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12843/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 11689-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale ered e di C ecconi S partaco e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Irnerio 67 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 23 rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 15 -controricorrente- avverso la sentenza n. 1550/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza n. 1550/2017 resa pubblica in data 8.3.2017 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], condomino dell’edificio di via Ozanam 23 in Roma, contro la delibera condominiale del 21.3.2005. La Corte territoriale ha motivato il rigetto del gravame proposto dagli eredi dell’originario attore (deceduto nelle more del giudizio di primo grado) ritenendo regolare la convocazione del condomino Cecconi per compiuta giacenza della raccomandata spedita per posta celere ed escludendo la dedotta violazione del quorum deliberativo sulla nomina dell’amministratore perché l’assemblea si era limitata alla proroga dello stesso. 2Contro tale [OSCURATO:PERSONA] (erede di Spartaco C ecconi e diAssunta Antonini) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, contrastati con controricorso dal Condominio. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo i l ricorrent e denunzia la violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché degli artt. 2697 e 2700 cc. Rimprovera in particolare alla Corte d’Appello di avere erroneamente ritenuto perfezionata per compiuta giacenza la notifica a mezzo posta della convocazione del loro dante causa all’assemblea, senza considerare le deduzioni difensive volte a dimostrare il contrario: secondo la loro tesi, dall’attestazione dell’agente postale risultava che il destinatario della notifica era risultato sconosciuto all’indirizzo; precisa che una tale affermazione era superabile solo con la proposizione di una formale querela di falso. 1.2Col secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc, nonché degli artt. 2697 e 1335 cc per avere la Corte d’Appello ritenuto incontestato (senza motivarne le ragioni ed anzi risultando dagli atti il contrario) che al Cecconi fosse stato lasciato l’avviso di giacenza. Si afferma che in mancanza di prova dell’arrivo della comunicazione al destinatario, non poteva trovare applicazione la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cc. 1.3Col terzo motivo il ricorrent e lamenta la violazione degli artt. 1334 e 1335 cc. Sostiene in particolare che, pur volendo ammettere il ricevimento dell’avviso di giacenza e del plico postale, il mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale non dà luogo a presunzione di conoscenza perché in tal caso la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale. 2Questi tre motivi - che ben si prestano ad un esame unitario (per il comune riferimento al tema della regolarità della convocazione all’assemblea condominiale) – sono privi di fondamento. Va subito sgombrato il campo dal dedotto vizio di violazione degli artt. 115 e 116 cpc. Come infatti affermato dalle Sezioni unite, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. E ancora, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce aduna differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Nel caso in esame, è evidente che si è fuori da tale vizio perché si contesta l’apprezzamento sulla regolarità della convocazione. E per le stesse ragioni non ricorre il vizio di violazione di norme di diritto che, sempre nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, presuppone la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538). Neppure ricorre la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. che si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 Rv. 658541; Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006 Rv. 592634). Come accennato, le doglianze delricorrente sono tutte incentrate sulla valutazione, in base alle risultanze processuali, dell’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito sul perfezionamento della compiuta giacenza, dandosi rilievo decisivo a quella (l’annotazione “sconosciuto”) che invece il giudice di merito ha reputato una mera svista dell’agente postale nella scelta della casella da sbarrare al momento della compilazione della relata di notifica. E una tale svista, che si risolve in un errore materiale nella compilazione del documento, non richiede la querela di falso: cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020 Rv. 659001. A ciò aggiungasi che alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata la Corte di merito ha ripercorso tutte le fasi del procedimento notificatorio osservando, attraverso un ragionamento logicamente coerente, che tutte le altre 5 annotazioni apposte dall’ufficio postale deponevano per la regolarità della notifica mediante compiuta giacenza stante la temporanea assenza del destinatario. Un tale apprezzamento non è qui sindacabile perché l’accertamento che la comunicazione sia arrivata all’indirizzo del destinatario spetta al giudice del merito, in quanto si sostanzia in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto (cfr. tra le varie, Sez. 2, Ordinanza n. 5319 del 2023 in motivazione; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 20784 del 25/09/2006 Rv. 592149). 3Resta da esaminare l’ultimo motivo di ricorso con cui si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 116 cpc nonché degli artt. 2730, 2731 e 2735 cc per avere la Corte d’Appello omesso di visionare i documenti di causa con particolare riferimento alla confessione stragiudiziale fatta dall’amministratore nel verbale assembleare del 21.3.2015 sulla irreperibilità assoluta del Cecconi. Rilevail ricorrente inoltre che alla data del 21.3.2005 non era ancora ancora trascorso il periodo di compiuta giacenza. Il motivo è inammissibile. Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. tra le tante, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 Rv. 652251; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 154 30 del 13/06/2018 Rv. 649332; Sez. 3 - , Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017 Rv. 646645). Nel caso di specie, il tema della “confessione stragiudiziale” dell’amministratore e quello delle modalità di calcolo dei termini della compiuta giacenza non risultano affrontati nella sentenza impugnata ed il ricorso non offre alcuna informazione utile per verificare che nel giudizio di merito siano stati prospettati: deve pertanto ritenersi che tali questioni di diritto, implicanti accertamenti in fatto, siano state per la prima volta introdotte nel giudizio di legittimità. In definitiva, il ricorso va respinto con inevitabile aggravio di spese per la parte risultata soccombente. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore contrib uto unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 3