CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13997/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/09/2025 del G.u.p. del Tribunale di Modenavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoAntonio COSTANTINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione dellapatente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il G.u.p. del Tribunale di Modena, con la sentenza del 16 settembre 2025in epigrafe, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero,concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cuiall’art. 62 n. 6 cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava a [OSCURATO:PERSONA] lapena di mesi nove di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, e gliapplicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patentedi guida per la durata di anni uno.2. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena, ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione di normegiuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e inparticolare dell’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché contestualmente mancanza dimotivazione con riferimento alla mancata applicazione, prevista dall’art. 222,comma 2-bis, cod. strada, della diminuzione fino a un terzo della sospensionedella patente di guida, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dinorme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ein particolare dell’art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché contestualmente mancanza dimotivazione in relazione alla quantificazione della sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida e contraddittorietà rispettoalla parallela commisurazione della sanzione penale, ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ODELLO, hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensionedella patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diModena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto nell’ipotesi in cui sicensuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrativeaccessorie con la sentenza di "patteggiamento" non opera il disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Ed invero, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalleSezioni Unite Melzani, «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguitodella introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazioneo l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv.279349-01).La ragione fondante di tale principio è stata sostanzialmente ravvisata,all'esito di un inquadramento sistematico dell’istituto, nell'impossibilità di ritenereimmuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese nell'accordo delleparti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizionicostituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art.568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01; Sez. 4, n. 32889 del28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490-01).3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato.La Corte costituzionale ha ritenuto che la revoca della patente di guida nonpuò essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previstesia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesionipersonali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravisanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravatedal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato diebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stessoha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo commadelle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quintoe sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmenteapplicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca dellapatente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dalsecondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso dicondanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a normadell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis(Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) delcodice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente diguida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dellostesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna dellecircostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt.589-bis e 590-bis cod. pen.Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale consegue che, laddove (comenel caso in esame), essendo contestato il reato di cui all’art. 589-bis, primocomma, cod. pen., venga applicata la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida, in caso di applicazione della pena su richiestadelle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, ilgiudice deve applicare la diminuzione fino a un terzo della sanzione applicata,prevista dall’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dandone contoin motivazione.Sul punto, anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema diomicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ovenon ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sottol'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con lasentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzioneoperata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada (Sez. 4, n. 18178 del21/01/2025, Filippetto, non mass.; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 283490 - 01).Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha fatto correttaapplicazione del menzionato principio giurisprudenziale, in quanto ha applicato lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida perla durata di anni uno, senza alcuna motivazione in ordine alla diminuzione fino aun terzo, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.4. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle SezioniUnite Bosio, qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice,nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazionecommessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriorecircolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dalsecondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi delcriterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) chedisponga la sospensione della patente (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio,Rv. 210982-01).La Corte di Cassazione, nel ribadire di recente che, nei casi di applicazione,da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione delladurata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cuiall'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218,comma 2, cod. strada, ha precisato che le motivazioni relative alla misura dellasanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e nonpossono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietàintrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283490-01; Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01).Il motivo di ricorso è, quindi, fondato laddove lamenta mancanza dimotivazione in ordine ai criteri utilizzati per la commisurazione della durata dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,che, come detto, deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod.strada.Ed invero, nel caso in esame, il Tribunale di Modena ha applicato la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la duratadi anni uno, senza alcuna motivazione in ordine ai parametri seguiti nell’eserciziodel suo potere discrezionale sul punto.5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente allasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, persona fisicadiversa. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativaaccessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena,persona fisica diversa.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]