CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaie [OSCURATO:PERSONA], che ha conciuSo chiedendo l'annuliamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al calcolo della pena, con declaratoria di inammissibilità quanto al resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata secondo le forme del rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti e - previa riqualificazione, ai sensi dell'ari. 697 cod. pen., dell'originaria imputazione ex ari 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (così era stata riqualificata, ad opera del Pubblico ministero, l'originaria contestazione ex artt. 2 e 7 legge 01 ottobre 1967, n. 895 di cui al capo 1) - nonché ritenuta la continuazione fra tale reato e la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. riportata sub 2) della rubrica, io ha condannato alla pena di euro quattrocento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali; in sentenza sono stati emessi, altresì, i conseguenti provvedimenti in ordine a quanto in sequestro, disponendosi la confisca del revolver calibro 10.4 e dei proiettili, con trasmissione alla Direzione di Artiglieria territoriali-i-write competente, nonché la distruzione - da eseguirsi al momento della irrevocabilità della sentenza - dei petardi marca Thunder e, infine, la restituzione all'avente diritto del giubbino marca Horwell e del bilancino. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello; l'atto di impugnazione è stato poi riqualificato quale ricorso per cassazione - in ragione della inappellabilità delle sentenze di condanna a mezzo delle guaii venga irrogata la soia pena cieWammenda, ai sensi cieiVart. 593, comma 3, cod. proc. pen. - ed è stato trasmesso alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. La difesa ha dunque dedotto, avverso la sopra riassunta decisione, due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per id motivazione, di sensi dell'art. 173 clisp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata domandata l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con l'utilizzo della formula di rito "per non aver commesso il fatto". Il giudice per l'udienza preliminare si sarebbe limitato d procedere dila sopra menzionata riqualificazione giuridica, senza esporre il compendio probatorio militante a carico del prevenuto. Mancherebbero completamente, secondo la difesa, gli elementi in forza dei quali poter desumere la fondatezza dell'affermazione di penale responsabiiità d carico dei prevenuto. Non si ha nozione, inoltre, circa il tempo intercorso, da quando l'imputato ha acquisito il possesso dell'arma, a quando tale materiale è stato rinvenuto dai Carabinieri. Sottolinea la difesa, allora, come l'art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) imponga la denuncia di armi, munizioni e materiale espiodente, entro il termine di settantadue ore dalla acquisizione della materiale disponibilità di tale materiale. Non essendo emersa l'esistenza di tale iato temporale (dall'acquisizione della disponibilità materiale sequestrato, da parte dell'imputato), ia conciusione che ha portato alla condanna risulta, evidentemente, fondata su una mera presunzione. Non sarebbe atta, dunque, a fondare l'affermazione di penale responsabilità. 2.2. Con íi secondo motivo, il ricorrente si duoie sia dei trattamento sanzionatorio, sia della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. E infatti: - la pena base è stata determinata in euro cinquecento, laddove la pena edittale prevista, in relazione aiia contravvenzione di cui aii'art. 697 cod. pen., è fissata, nel massimo, ad euro trecentosettantuno; - non vi è motivazione alcuna, infine, in ordine al mancato riconoscimento delle pur invocate circostanze attenuanti generiche 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al calcolo della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia; ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorso, per quanto attiene aiie residue dogiianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto chiariti. 2. Pare anzitutto opportuno richiamare il principio di conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente proposto, ricavabile dalla lettera dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che: tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità dei provvedimento, nonché l'esistenza di una "volunids impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U, n. 45371 del 3i./10/200i, Bonaventura, Rv. zzuzzi.). Lorrettamente, dunque, gii atti sono pervenuti a questa Corte, in ossequio al sopra esposto principio di diritto; tanto premesso, si può passare all'esame delle singole doglianze.3. Quanto al primo motivo di ricorso, giova preliminarmente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale - affinché si possa escludere la qualificazione di "arma" - è necessario che si tratti di uno strumento divenuto ormai totalmente ed irreversibilmente inefficiente. In tal caso, viene definitivamente a mancare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per ia pubblica incolumità, che rappresenta l'oggetto giuridico delle fattispecie in materia di armi. Allorquando invece l'arma - pur se all'attualità non funzionante - si presenti agevolmente riparabile, così potendosene ripristinare l'originaria attitudine lesiva, essa non perde la qualifica propria di "arma" (si vedano, sul punto, Sez. l, n. 3696 dei 04/02/1983, Marchesan, KV. ID0000 e Jez. l, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, Rv. 240677, a mente della quale: «Ai fini della configurabilità di un'arma come tale, è necessario che essa non risulti totalmente e assolutamente inefficiente, poiché solo in tal caso viene a mancare quella situazione di pericoio per i'ordine pubbiico e per la pubblica incolumità che costituisce la "rado" della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi. Ne consegue che, l'arma non perde tale qualità solo qualora, pur essendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile con pezzi di ricambio o anche con altri accorgimenti in mancanza dei pezzi originaii»; in senso conforme si sono in seguito espresse Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686; Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Contaldo, Rv. 273297; Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465). 3.1. Nella concreta fattispecie, li Giudice cieWudienza preliminare dei Tribunale di Foggia, come detto, ha proceduto alla riqualificazione giuridica del reato ex art. 23 della legge n. 110 del 1975, ascritto sub 1), ai sensi dell'art. 697 cod. pen. Il fatto è stato ricondotto entro tale alveo normativo, in forza dei l'espressa affermazione che l'arma (un revolver calibro 10,4 mm modello 1861 e prodotta in epoca antecedente al 1924, ad azione singola e con telaio completamente aperto, adottato come arma d'ordinanza dai [OSCURATO:PERSONA] nel neonato Regno d'Italia) - sebbene astrattamente funzionante - non fosse concretamente in grado di esplodere colpi. Le cartucce originariamente adoperate per il funzionamento di tale arma, stando a quanto accertato durante il processo di merito, non vengono ormai prodotte da lungo tempo, per cui non sono più disponibili. 3.2. Laddove si fossero assembiate, con i materiaii in commercio, delle nuove cartucce ad hoc, parimenti non sarebbe stato possibile esplodere dei colpi mediante la sopra menzionata arma. Se ne desume la completa ed irreversibile inefficienza della pistola incriminata, in relazione all'uso lesivo al quale essa era inizialmente deputata. 4 t L, 3.3. Quanto alla riqualificazione della condotta contestata, con riconduzione della stessa entro Valve° normativo dell'ipotesi contravvenzionaie di cui all'art. 697 cod. pen., pare comunque opportuno sottolinearne l'improprietà. In tema di detenzione illegale di armi, la materia è stata infatti disciplinata dagli artt. 14 e 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, relativamente alle armi comuni da sparo; in conseguenza dell'intervento di tale novella, la legge speciale deroga all'art. 697 cod. pen, sotto la cui egida previsionale rientrano ormai solo le armi che non siano classificabili come armi comuni da sparo o come armi da guerra o tipo guerra, nonché le munizioni per armi comuni da sparo, delle quali non è fatta menzione nei dettato dell'art. 14 iegge 497 dei 1974. Ne deriva che ii modeiio iegaie ex art.697 cod. pen. trova applicazione, a legislazione vigente, limitatamente alle armi proprie da punta e da taglio, oltre che alle munizioni per armi comuni da sparo (Sez. 1, n. 4505 del 23/03/1983, Ferraiolo, Rv. 159082). 3.4. Tutte ie sopra esposte argomentazioni conducono - in maniera univoca - a ritenere la fondatezza della relativa censura difensiva, stante l'insussistenza del fatto contestato sub 1; ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento a tale porzione della contestazione. 4. Per ciò che inerisce al capo 2) della rubrica, sussiste il vizio di mancanza di motivazione. Tale patologia del provvedimento ricorre, anzitutto, allorquando le argomentazioni addotte dal giudice, a sostegno e dimostrazione della saldezza del convincimento espresso, appaiano prive di completezza, in relazione d specifiche doglianze formulate dall'interessato e dotate del requisito della decisività; ricorre però anche - a fortiori - allorquando l'apparato motivazionale, posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, si riveli totalmente carente, già sotto il profiio grafico. Nel caso di specie, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] anche per la illecita detenzione dì centoquarantasei proiettili calibro 22 e di due grossi petardi; in ordine a tale fatto, però, non vi è alcuna motivazione nella sentenza impugnata. Dai rilievo di -baie dato oggettivo, deriva l'annullamento della decisione, limitatamente a tale contestazione, con rinvio per nuovo giudizio. 5. Sia il motivo di ricorso attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia queiio inerente ai trattamento sanzionatorio restano infine assorbiti dalle sopra riportate decisioni. La censura inerente al computo della pena, peraltro, si palesa ictu ocu/i fondata. Stando al concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata osservanza, ovvero i'erronea appiicazione delle norme che discipiinano il calcolo della pena, acquistano specifica rilevanza - ai fini del ricorso per cassazione - aliorquando la pena inflitta in dispositivo sia "illegale", cioè non rientri, per specie o quantità, nei limiti di quella astrattamente comminata per il reato in contestazione (in questo senso Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno e altri, Rv. 255197). Nella concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, il trattamento sanzionatorio adottato dai Giudice dell'udienza preliminare è errato, nei presupposti stessi dai quali muove. Si è infatti reputata equa, erroneamente, la pena base di euro 500,00 di ammenda; l'art. 697 cod. pen., però, fissa la misura massima dell'ammenda in euro 371,00. Trattasi, come sopra accennato, di doglianza assorbita dai sopra chiariti esiti. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, dovrà disporsi l'annullamento della sentenza impugnata. Tale annullamento avverrà senza rinvio, stante l'insussistenza del fatto contestato, per quanto attiene al capo 1) della rubrica; vi sarà, invece, rinvio per nuovo giudizio al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in diversa persona fisica, con riferimento al profilo attinente ai secondo capo di imputazione. Restano assorbite le ulteriori deduzioni difensive. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al reato di cui al capo 1), perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata, relativamente al reato di cui al capo 2), con rinvio per nu