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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19936/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IBUNALE di CampobassoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.Ritenuto in fatto1.

Il Tribunale di Campobasso, decidendo in sede di rinvio a seguito diIannullamento della Corte di cassazione, ha accolto l’istanza avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l’applicazionedell’istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in ordine atre sentenze irrevocabili, emesse dalla Corte di appello diCampobasso, e rispettivamente pronunciate in relazione al delitto di cuiall’art. 10-ter d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 le prime due, e al delitto dibancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società “[OSCURATO:PERSONA]” la terza, ed ha rideterminato la pena nella misuraritenuta di giustizia avendo considerato più grave il delitto di bancarottafraudolenta ed applicato un aumento di mesi 6 di reclusione perciascuno dei reati tributari.2.

Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perinosservanza dei limiti del giudizio di rinvio e illegittima determinazione dellapena.

La sentenza di annullamento della Corte di cassazione avrebbe infatticensurato esclusivamente la parte dell’originaria ordinanza in cui il Tribunale diCampobasso aveva negato il riconoscimento della continuazione tra ledue sentenze emesse per i reati di omesso versamento IVA e la sentenzaemessa per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, e non investirebbedunque la parte dell’ordinanza relativa al già avvenuto riconoscimento dellacontinuazione tra le due sentenze fiscali e alla misura dell’aumento di pena,applicato al titolo meno grave, mai stata peraltro oggetto di impugnazione daparte della ricorrente né di critica da parte della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] sede di rinvio, tuttavia, avrebbe sovvertito la precedente valutazione dicongruità dell’aumento di mesi 3 già applicato per la sola continuazione tra ireati fiscali, aggravandolo fino ai 6 mesi senza nemmeno enunciare le ragioni,i criteri e gli elementi valutativi che avrebbero giustificato tale scelta, mancandodi assolvere all’onere motivazionale rafforzato imposto dall’art. 125, comma 3,cod. proc. pen., e peraltro eccedendo i limiti del dictum rescindente comeprecedentemente delineato, ristretto alla verifica, alla luce del principio di dirittoaffermato dalla Corte di cassazione, della sussistenza del vincolo dellacontinuazione anche rispetto alla sentenza emessa per il delitto di bancarottafraudolenta, ed alla conseguente rideterminazione della pena a seguito dellanuova individuazione del reato più grave nel nuovo quadro unitario,valorizzando la bancarotta come fulcro del trattamento sanzionatorio eridisegnando l’assetto complessivo in rapporto ad essa, senza però sovvertirela precedente valutazione di congruità dell’aumento di mesi 3 già applicato.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione ed allamanifesta sproporzione degli stessi, poiché il Tribunale avrebbe individuatoaumenti di pena di significativo rilievo, pari a sei mesi per ciascunreato tributario giudicato con le sentenze riunite sotto il vincolo dellacontinuazione, omettendo di confrontarsi concretamente con le caratteristichedei singoli reati e con il loro peso reciproco nel disegno complessivo al fine digraduare l’aumento di pena, scelto indistintamente per entrambi ireati, omettendo inoltre di motivare compiutamente sul punto così comerichiesto dalla giurisprudenza di legittimità, limitandosi ad affermare lasussistenza di un medesimo disegno criminoso, a constatare che la bancarottaha una pena edittale più alta e a sostenere, con clausola di stile, “l’intensità deldolo”.Considerato in diritto1.Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.2.Il primo motivo è manifestamente infondato.Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione deltrattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reatocontinuato, può quantificare un aumento di pena per i reati-satellite in misurasuperiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato insede esecutiva, atteso che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontraun limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione,rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez.1, n.28135 del 28/05/2021, Rv. 281678; più recentemente, ex multis, Sez.1, n.29725 del 13/06/2025, n.m.; Sez.1, n. 9934 del 06/03/2025, Paglione, n.m.).E potrebbe aggiungersi tanto più nel caso in esame, ove la decisione diannullamento è circoscritta ad un vizio di motivazione del provvedimentoannullato a riguardo della esclusione, dalla fictio iuris propria dell’istituto dellacontinuazione, del reato di bancarotta fraudolenta di cui alla sentenza dellaCorte d’appello di Campobasso n. 94/20 del 10/02/2020, irrevocabile il17/03/2021.

La sentenza rescindente non ha attinto gli altri reati, già unificatiin continuazione, giudicati con le altre due condanne, ma ha invitato il giudicedel rinvio a rivalutare l’intera regiudicanda, con l’eventuale incorporazione delreato di bancarotta fraudolenta nell’ambito della continuazione.Il giudice del rinvio si è adeguato alle direttrici impartite dal giudice dilegittimità e, correttamente, ha rivisitato la struttura complessiva dellafattispecie continuata e rielaborato la conseguente cornice edittale diriferimento (mantenendosi ben al di sotto della somma algebrica delle peneinflitte con le tre condanne), rispetto alla quale non può certo ritenersisussistente il “vincolo” invocato; vincolo che, si ripete, è solo quello discendentedalla sentenza delle Sezioni Unite Nocerino, n.6296 del 24/11/2016, Rv.268735, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere allarideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazionedella disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di penaper i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice dellacognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, perché è solo conriferimento ad essi che si è radicato il giudicato.3.

Il secondo motivo, comunque affetto da genericità, non coglie nel segno.Su un piano generale, risulta consolidata la regola di giudizio secondo laquale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); l’obbligoè stato tuttavia precisato nel senso che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi edeve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapportodi proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, cherisultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene; tale onere argomentativo èstato, pertanto, implicitamente assolto nel caso di specie - tenuto conto dellaimpossibilità di pretendere di affermare l’”esattezza” della pena comminatasecondo rigidi criteri matematici - attraverso l’obiettivo, minimo aumentosanzionatorio praticato in relazione alla misura della pena base determinata perla violazione più grave, individuata dal giudice dell’esecuzione in quellaapplicata per il delitto di bancarotta fraudolenta.

Il Tribunale di Campobasso hadunque cristallizzato la pena base nel minimo assoluto, previsto per il reato dibancarotta fraudolenta; ha conteggiato aumenti decisamente modesti, di seimesi di reclusione ciascuno per i due reati fiscali satellite (art. 8 e art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000), di cui alle altre sentenze di condanna, l’uno notevolmenteinferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie legale e il secondo pari alminimo edittale del reato di omesso versamento di IVA.Sotto altro profilo, se l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruitàdella pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, inconcreto irrogata, si avvicini al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi,Rv. 256464) – come avvenuto nel caso in scrutinio, ove il giudice dell’esecuzioneha dato conto dell’opzione effettuata con il riferimento “all’intensità del dolo cheha sorretto l’azione criminosa” - si accresce l’onere del ricorrente, che nelamenti la violazione, di chiarire l’interesse sotteso ad una estensione, neldettaglio, dei contenuti della decisione resa sul trattamento sanzionatorio (intermini, sez.3, n. 550 del 11/09/2019, Pettè, Rv. 278279; sez. 2, n. 26011 del11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117).Non si coglie tale necessaria illustrazione nella ragione di ricorso, che si èlimitata a dolersi, genericamente, di una carenza di mirata motivazione asostegno della quantificazione degli operati, decisamente moderati incrementiper i singoli reati-satellite, senza argomentarne le potenziali, concrete ricadutein pregiudizio della ricorrente.4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di CampobassoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.Ritenuto in fatto1. Il Tribunale di Campobasso, decidendo in sede di rinvio a seguito diIannullamento della Corte di cassazione, ha accolto l’istanza avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l’applicazionedell’istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in ordine atre sentenze irrevocabili, emesse dalla Corte di appello diCampobasso, e rispettivamente pronunciate in relazione al delitto di cuiall’art. 10-ter d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 le prime due, e al delitto dibancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società “[OSCURATO:PERSONA]” la terza, ed ha rideterminato la pena nella misuraritenuta di giustizia avendo considerato più grave il delitto di bancarottafraudolenta ed applicato un aumento di mesi 6 di reclusione perciascuno dei reati tributari.2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perinosservanza dei limiti del giudizio di rinvio e illegittima determinazione dellapena. La sentenza di annullamento della Corte di cassazione avrebbe infatticensurato esclusivamente la parte dell’originaria ordinanza in cui il Tribunale diCampobasso aveva negato il riconoscimento della continuazione tra ledue sentenze emesse per i reati di omesso versamento IVA e la sentenzaemessa per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, e non investirebbedunque la parte dell’ordinanza relativa al già avvenuto riconoscimento dellacontinuazione tra le due sentenze fiscali e alla misura dell’aumento di pena,applicato al titolo meno grave, mai stata peraltro oggetto di impugnazione daparte della ricorrente né di critica da parte della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] sede di rinvio, tuttavia, avrebbe sovvertito la precedente valutazione dicongruità dell’aumento di mesi 3 già applicato per la sola continuazione tra ireati fiscali, aggravandolo fino ai 6 mesi senza nemmeno enunciare le ragioni,i criteri e gli elementi valutativi che avrebbero giustificato tale scelta, mancandodi assolvere all’onere motivazionale rafforzato imposto dall’art. 125, comma 3,cod. proc. pen., e peraltro eccedendo i limiti del dictum rescindente comeprecedentemente delineato, ristretto alla verifica, alla luce del principio di dirittoaffermato dalla Corte di cassazione, della sussistenza del vincolo dellacontinuazione anche rispetto alla sentenza emessa per il delitto di bancarottafraudolenta, ed alla conseguente rideterminazione della pena a seguito dellanuova individuazione del reato più grave nel nuovo quadro unitario,valorizzando la bancarotta come fulcro del trattamento sanzionatorio eridisegnando l’assetto complessivo in rapporto ad essa, senza però sovvertirela precedente valutazione di congruità dell’aumento di mesi 3 già applicato.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione ed allamanifesta sproporzione degli stessi, poiché il Tribunale avrebbe individuatoaumenti di pena di significativo rilievo, pari a sei mesi per ciascunreato tributario giudicato con le sentenze riunite sotto il vincolo dellacontinuazione, omettendo di confrontarsi concretamente con le caratteristichedei singoli reati e con il loro peso reciproco nel disegno complessivo al fine digraduare l’aumento di pena, scelto indistintamente per entrambi ireati, omettendo inoltre di motivare compiutamente sul punto così comerichiesto dalla giurisprudenza di legittimità, limitandosi ad affermare lasussistenza di un medesimo disegno criminoso, a constatare che la bancarottaha una pena edittale più alta e a sostenere, con clausola di stile, “l’intensità deldolo”.Considerato in diritto1.Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.2.Il primo motivo è manifestamente infondato.Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione deltrattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reatocontinuato, può quantificare un aumento di pena per i reati-satellite in misurasuperiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato insede esecutiva, atteso che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontraun limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione,rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez.1, n.28135 del 28/05/2021, Rv. 281678; più recentemente, ex multis, Sez.1, n.29725 del 13/06/2025, n.m.; Sez.1, n. 9934 del 06/03/2025, Paglione, n.m.).E potrebbe aggiungersi tanto più nel caso in esame, ove la decisione diannullamento è circoscritta ad un vizio di motivazione del provvedimentoannullato a riguardo della esclusione, dalla fictio iuris propria dell’istituto dellacontinuazione, del reato di bancarotta fraudolenta di cui alla sentenza dellaCorte d’appello di Campobasso n. 94/20 del 10/02/2020, irrevocabile il17/03/2021. La sentenza rescindente non ha attinto gli altri reati, già unificatiin continuazione, giudicati con le altre due condanne, ma ha invitato il giudicedel rinvio a rivalutare l’intera regiudicanda, con l’eventuale incorporazione delreato di bancarotta fraudolenta nell’ambito della continuazione.Il giudice del rinvio si è adeguato alle direttrici impartite dal giudice dilegittimità e, correttamente, ha rivisitato la struttura complessiva dellafattispecie continuata e rielaborato la conseguente cornice edittale diriferimento (mantenendosi ben al di sotto della somma algebrica delle peneinflitte con le tre condanne), rispetto alla quale non può certo ritenersisussistente il “vincolo” invocato; vincolo che, si ripete, è solo quello discendentedalla sentenza delle Sezioni Unite Nocerino, n.6296 del 24/11/2016, Rv.268735, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere allarideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazionedella disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di penaper i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice dellacognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, perché è solo conriferimento ad essi che si è radicato il giudicato.3. Il secondo motivo, comunque affetto da genericità, non coglie nel segno.Su un piano generale, risulta consolidata la regola di giudizio secondo laquale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); l’obbligoè stato tuttavia precisato nel senso che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi edeve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapportodi proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, cherisultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene; tale onere argomentativo èstato, pertanto, implicitamente assolto nel caso di specie - tenuto conto dellaimpossibilità di pretendere di affermare l’”esattezza” della pena comminatasecondo rigidi criteri matematici - attraverso l’obiettivo, minimo aumentosanzionatorio praticato in relazione alla misura della pena base determinata perla violazione più grave, individuata dal giudice dell’esecuzione in quellaapplicata per il delitto di bancarotta fraudolenta. Il Tribunale di Campobasso hadunque cristallizzato la pena base nel minimo assoluto, previsto per il reato dibancarotta fraudolenta; ha conteggiato aumenti decisamente modesti, di seimesi di reclusione ciascuno per i due reati fiscali satellite (art. 8 e art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000), di cui alle altre sentenze di condanna, l’uno notevolmenteinferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie legale e il secondo pari alminimo edittale del reato di omesso versamento di IVA.Sotto altro profilo, se l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruitàdella pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, inconcreto irrogata, si avvicini al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi,Rv. 256464) – come avvenuto nel caso in scrutinio, ove il giudice dell’esecuzioneha dato conto dell’opzione effettuata con il riferimento “all’intensità del dolo cheha sorretto l’azione criminosa” - si accresce l’onere del ricorrente, che nelamenti la violazione, di chiarire l’interesse sotteso ad una estensione, neldettaglio, dei contenuti della decisione resa sul trattamento sanzionatorio (intermini, sez.3, n. 550 del 11/09/2019, Pettè, Rv. 278279; sez. 2, n. 26011 del11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117).Non si coglie tale necessaria illustrazione nella ragione di ricorso, che si èlimitata a dolersi, genericamente, di una carenza di mirata motivazione asostegno della quantificazione degli operati, decisamente moderati incrementiper i singoli reati-satellite, senza argomentarne le potenziali, concrete ricadutein pregiudizio della ricorrente.4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
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