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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29436/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari ha dichiarato estinti i fatti diversamente qualificati ex art. 650 cod. pen., ha assolto l'imputato da una delle condotte e, rideterminata la pena in anni uno e mei sei di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lvo n. 159 del 2011; Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla quantificazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con motivazione che si salda e integra sul punto con quella di primo grado, ha dato adeguato e coerente conto del possesso del telefonino e che questo era, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, perfettamente funzionante (cfr. riferimento alla sim a pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è nnanifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, che pure ha preso le mosse da una pena base prossima al minimo edittale, con specifico riferimento agli ai precedenti penali e alla recidiva, ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il c:ontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari ha dichiarato estinti i fatti diversamente qualificati ex art. 650 cod. pen., ha assolto l'imputato da una delle condotte e, rideterminata la pena in anni uno e mei sei di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lvo n. 159 del 2011; Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla quantificazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con motivazione che si salda e integra sul punto con quella di primo grado, ha dato adeguato e coerente conto del possesso del telefonino e che questo era, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, perfettamente funzionante (cfr. riferimento alla sim a pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è nnanifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, che pure ha preso le mosse da una pena base prossima al minimo edittale, con specifico riferimento agli ai precedenti penali e alla recidiva, ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il c:ontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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