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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:404
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 – [OSCURATO:PERSONA]/Svezia

([OSCURATO:PERSONA]459/04)

«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Politica sociale — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori — Direttiva 89/391/CEE — Capacità e attitudini dei lavoratori che assicurano le attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali nell’impresa»

1. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punti 32-34)

2. Politica sociale — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori — Direttiva 89/391, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Direttiva del Consiglio 89/391, art. 7, nn. 5 e 8) (v. punti 36-47) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione incompleta dell’art. 7, n. 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1) – Definizione delle capacità e delle attitudini dei lavoratori designati dal datore di lavoro per occuparsi delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali dell’impresa Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 – [OSCURATO:PERSONA]/Svezia ([OSCURATO:PERSONA]459/04) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Politica sociale — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori — Direttiva 89/391/CEE — Capacità e attitudini dei lavoratori che assicurano le attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali nell’impresa» 1. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punti 32-34) 2. Politica sociale — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori — Direttiva 89/391, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Direttiva del Consiglio 89/391, art. 7, nn. 5 e 8) (v. punti 36-47) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione incompleta dell’art. 7, n. 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1) – Definizione delle capacità e delle attitudini dei lavoratori designati dal datore di lavoro per occuparsi delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali dell’impresa Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.
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