CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 29356/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6587/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocatoRUSSO [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia sezione di. BRESCIA n. 1871/2020 depositata i l 03/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia- in sede di rinvio pronunciato da questa Corte con ordinanza n. 28848/2017 - con la sentenza in epigrafe indicata, ha respin to il ricorso per riassunzione in appello a seguito di cassazione con rinvio proposto dai contribuenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato l’avviso di liquidazione originariamente impugnato. 1.1. In particolare, la CTR ha rilevato che la circostanza che i ricorrenti rivestirebbero la qualifica IAP (imprenditori agricoli professionali) non è valutabile, in quanto mai dedotta nei precedenti gradi di giudizio e dunque in violazione del principio dello ius novorum, e che l’accertato affitto del fondo rustico (al di fuori della ipotesi di beneficio in favore di stretti parenti, aventi anche essi la qualifica di coltivatore diretto) integra ipotesi di decadenza dalle agevolazioni tributarie, con ciò riformando la decisione di accoglimento del ricorso emessa dalla CTP. 2. La pronuncia della Cassazione seguivail ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2414/65/2014, la quale aveva respinto l’appello della Agenzia avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova n. 253/11/11, con cui erano stati accolti i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti, formulati avverso l’avviso di liquidazione emesso in ragione della decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge6 agosto 1954 n. 604 fruite in occasione del rogito di acquisto di terreno in data 15/12/2008, in quanto il terreno era già locato al momento della compravendita. 3. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia sezione di Brescia n. 1871/2020, emessa a seguito di rinvio,i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.e dell’art. 63 D.Lgs. n. 546/1992. La CTR avrebbe emesso una motivazione apodittica rispetto al principio enunciato dalla Corte di legittimità, limitandosi a riproporne il contenuto prescrittivo senza analizzare la fattispecie in concreto e, in particolare, senza esaminare la deduzione dei contribuenti relativa alla loro qualità di imprenditori agricoli professionali. 1.1. A prescindere dai profili di difetto di autosufficienza del motivo, la censura è infondata. 1.2. La giurisprudenza di questa ha chiarito con principio consolidato che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda. Esso deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendente, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass., sez. II, 27/01/1990, n.532). 1.3. Nel caso di specie, la sentenza non viola l’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice del gravame si pronuncia sulla domanda e sul principio affermato dalla Corte con ordinanza di rinvio, tenendo conto della valutazione di novità, ivi contenuta, in relazione alla qualità di imprenditori agricoli professionali,come di seguito specificato. 1.4. Non essendo censurata la diversa questione della motivazione apparente, ma solo la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cpc, la Corte deve prendere atto della infondatezza della censura. 2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 99/2004, in quanto erroneamente la Agenzia e le pronunce di tutti i gradi di giudizio avrebbero fatto applicazione dei requisiti inerenti alla piccola proprietà contadina in favore dei coltivatori diretti (legge 604/1954), mentre invece si tratterebbe di agevolazione inerente a gli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 99/2004. 2.1. La CTR ha rilevato, sul punto, che la circostanza dedotta è del tutto nuova, sicché non poteva essere affrontata, in quanto proposta per la prima volta in sede di giudizio di rinvio dalla cassazione. E, a sostegno della decisione, ha fatto leva giustappunto sulla statuizione di Cass. n. 28847/17, relativa proprio al carattere di novità della “deduzione, prospettata dai controricorrenti, che gli stessi ricoprirebbero la qualità di imprenditori agricoli professionali, per la prima volta esposta in questa sede e mai presa in considerazione dal giudice di appello…”. D’altronde, gli stessi ricorrenti riconoscono che “in nessun grado di giudizio è stata valutata l’incompatibilità tra quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate e quanto richiesto dagli odierni ricorrenti in sede di atto” (pag. 8 del ricorso). 2.2. La censura non intacca dunque la ratio decidendi della decisione impugnata e non può che essere dichiarata inammissibile (ex multis, cfr. Cass. 10/04/ 2018, n. 8755; Cass. 22/11/2010, n. 23635; Cass., 08/06/2022, n.18429). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, dunque, deve essere rigettato. 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. 5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo