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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:647
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0162_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 ottobre 2023 – BZ/BCE (causa T‑162/21) ( 1 ) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Denuncia per discriminazione e molestie psicologiche – Indagine amministrativa interna – Ottemperanza per equivalente di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Lettera di scuse – Esistenza di un obbligo di riservatezza – Responsabilità – Danno morale»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto avverso la decisione di rigetto del ricorso speciale – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare [Statuto dei funzionari, art. 90; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 9, c) e 41; regole applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1] (v. punti 37-39, 57)

2. Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Atto individuale che fissa un indennizzo – Incompetenza del giudice dell’Unione Art. 277 TFUE (v. punto 70)

3. Procedimento giurisdizionale – Fase scritta del procedimento – Controreplica – Presentazione di osservazioni scritte sulla controreplica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 83) (v. punti 77-79)

4. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Identificazione dei motivi di ricorso in base alla loro sostanza e non alla loro qualificazione formale [Statuto della Corte, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 98)

5. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Decisione di esecuzione di una sentenza di annullamento – Obbligo di motivazione – Portata – Difetto di motivazione – Regolarizzazione nella fase della decisione di rigetto del ricorso speciale (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punti 109-111)

6. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Esecuzione cui si frappongono rilevanti ostacoli – Equa compensazione dello svantaggio causato all’interessato dalla decisione annullata – Obbligo dell’amministrazione di avviare un dialogo con l’interessato per raggiungere un accordo sull’equa compensazione – [OSCURATO:PERSONA]. 266 TFUE (v. punti 119-121, 125, 173)

7. Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Risarcimento del danno materiale connesso alla perdita di un’opportunità – Valutazione – Criteri (Statuto dei funzionari, art. 91, § 1) (v. punti 144, 145)

8. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno – Onere della prova (v. punti 204, 205) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) BZ e la Banca centrale europea (BCE) si faranno ciascuno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 189 del 17.5.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0162_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 ottobre 2023 – BZ/BCE (causa T‑162/21) ( 1 ) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Denuncia per discriminazione e molestie psicologiche – Indagine amministrativa interna – Ottemperanza per equivalente di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Lettera di scuse – Esistenza di un obbligo di riservatezza – Responsabilità – Danno morale» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto avverso la decisione di rigetto del ricorso speciale – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare [Statuto dei funzionari, art. 90; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 9, c) e 41; regole applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1] (v. punti 37-39, 57) 2. Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Atto individuale che fissa un indennizzo – Incompetenza del giudice dell’Unione Art. 277 TFUE (v. punto 70) 3. Procedimento giurisdizionale – Fase scritta del procedimento – Controreplica – Presentazione di osservazioni scritte sulla controreplica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 83) (v. punti 77-79) 4. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Identificazione dei motivi di ricorso in base alla loro sostanza e non alla loro qualificazione formale [Statuto della Corte, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 98) 5. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Decisione di esecuzione di una sentenza di annullamento – Obbligo di motivazione – Portata – Difetto di motivazione – Regolarizzazione nella fase della decisione di rigetto del ricorso speciale (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punti 109-111) 6. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Esecuzione cui si frappongono rilevanti ostacoli – Equa compensazione dello svantaggio causato all’interessato dalla decisione annullata – Obbligo dell’amministrazione di avviare un dialogo con l’interessato per raggiungere un accordo sull’equa compensazione – [OSCURATO:PERSONA]. 266 TFUE (v. punti 119-121, 125, 173) 7. Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Risarcimento del danno materiale connesso alla perdita di un’opportunità – Valutazione – Criteri (Statuto dei funzionari, art. 91, § 1) (v. punti 144, 145) 8. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno – Onere della prova (v. punti 204, 205) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) BZ e la Banca centrale europea (BCE) si faranno ciascuno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 189 del 17.5.2021 .
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