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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19547/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a. 1 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna dei predetti imputati per i delitti di minaccia aggravata e di lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 585, cod. pen., commessi il 22 febbraio 2015; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dei reati, è declinato in fatto e generico; Considerato che il secondo motivo, che eccepisce l'estinzione dei reati per prescrizione, è manifestamente infondato„ poiché il termine massimo di prescrizione, tenuto conto di 130 giorni di sospensione (49 giorni per rinvio udienza dal 16 marzo 2017 al 4 maggio 2017 per impedimento del difensore dell'imputato; 81 giorni per rinvio udienza dal 4 maggio 2017 al 24 luglio 2017 per adesione all'astensione dalle udienze) sarebbe decorso il 30 dicembre 2022, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a. 1 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna dei predetti imputati per i delitti di minaccia aggravata e di lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 585, cod. pen., commessi il 22 febbraio 2015; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dei reati, è declinato in fatto e generico; Considerato che il secondo motivo, che eccepisce l'estinzione dei reati per prescrizione, è manifestamente infondato„ poiché il termine massimo di prescrizione, tenuto conto di 130 giorni di sospensione (49 giorni per rinvio udienza dal 16 marzo 2017 al 4 maggio 2017 per impedimento del difensore dell'imputato; 81 giorni per rinvio udienza dal 4 maggio 2017 al 24 luglio 2017 per adesione all'astensione dalle udienze) sarebbe decorso il 30 dicembre 2022, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 19547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris