Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 41948/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha dichiarato inefficace il decreto di carcerazione emesso dal Pubblico ministero in data 6 ottobre 2022 a seguito dell'irrevocabilità della sentenza, in data 28 settembre 2021, di condanna alla pena di anni 5 mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per più reati di cui agli artt. 314 e 648 ter cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione.

A ragione della decisione osserva che Lipani ha già scontato in regime di arresti domiciliari la pena di anni 2 mesi 8 giorni 3 e che tale pena, previ scioglimento del cumulo, deve essere imputata ai reati ostativi all'ammissione ai benefici penitenziari, nella specie rappresentati dalle violazioni dell'art. 314 cod. pen. commesse dopo il 31 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che ha inserito il peculato nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen. per i quali è esclusa la sospensione dell'ordine di esecuzione.

Il condannato ha, quindi, già scontato la pena per i reati ostativi.

Infatti, la pena per la violazione più grave - individuata, in assenza di esplicite indicazioni nella sentenza in esecuzione, nel peculato commesso in data 14 novembre 2013, perché relativo alla somma di denaro più ingente - è pari ad anni 2 mi 8 di reclusione.

Ne segue ), che l'ordine di esecuzione a suo carico deve essere contestualrnente sospeso.

2. Ricorre il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al criterio con cui è stata individuata la violazione più grave tra quelle unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen, e, conseguentemente, determinati gli aumenti di pena per i reati satellite con riferimento all'imputazione di cui al capo 4).

Lamenta che la Corte di appello abbia individuato il reato più grave in contrasto con l'accertamento divenuto irrevocabile.

La sentenza di primo grado, confermata dal giudice di appello, aveva chiaramente indicato come più gravi gli episodi di peculato commessi nell'anno 20:19, sul rilievo che, a prescindere dall'importo distratto, dimostravano la maggiore pervicacia e spregiudicatezza dell'imputato, il quale aveva continuato a sottrare somme di denaro, anche mediante bonifici, anche quando la società di cui era stato amministratore giudiziario era stata già sottoposta a confisca.

La pena residua da scontare, pertanto, deve essere imputata al reato di peculato ostativo alla sospensione ex art. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse.

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022, n. 199 che ha convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 dal testo dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. sono state soppresse le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319 -bis, 319 -ter, 319 -quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 - bis,» sicché il peculato non fa più parte del catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come richiamato dall'art. 656, comma 9 lett. a) cod. proc. pen.

Ne segue che per gli ordini di esecuzione relativi a pene detentive inflitte per i reati di peculato, non trova più applicazione la disciplina derogatoria, ma quella generale prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificata dalla sentenza n. 41 del 2018 della Corte costituzionale, che prevede la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive, anche se costituenti residuo di maggiore pena, non superiori a quattro anni.

Una diversa interpretazione che, sulla base del principio "tempus regit actum" consideri, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nell'ipotesi, opposta a quella in esame, di ampliamento dei reati ostativi alla sospensione di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, irrevocabile provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen (ex plurimis Sez. 1, n. 39609 del 19/07/2019, Rv. 276946 - 01), entrerebbe in collisione con il divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020.

Qualunque sia, pertanto, il reato cui imputare la pena residua da espiare, essendo quest'ultima, già al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, inferiore a quattro anni, il pubblico ministero non può più emettere nei confronti dell'odierno ricorrente ordine di esecuzione non sospeso in ragione del titolo di reato, non essendo più il peculato inserito tra quelli ostativi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue condanna alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha dichiarato inefficace il decreto di carcerazione emesso dal Pubblico ministero in data 6 ottobre 2022 a seguito dell'irrevocabilità della sentenza, in data 28 settembre 2021, di condanna alla pena di anni 5 mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per più reati di cui agli artt. 314 e 648 ter cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione. A ragione della decisione osserva che Lipani ha già scontato in regime di arresti domiciliari la pena di anni 2 mesi 8 giorni 3 e che tale pena, previ scioglimento del cumulo, deve essere imputata ai reati ostativi all'ammissione ai benefici penitenziari, nella specie rappresentati dalle violazioni dell'art. 314 cod. pen. commesse dopo il 31 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che ha inserito il peculato nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen. per i quali è esclusa la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il condannato ha, quindi, già scontato la pena per i reati ostativi. Infatti, la pena per la violazione più grave - individuata, in assenza di esplicite indicazioni nella sentenza in esecuzione, nel peculato commesso in data 14 novembre 2013, perché relativo alla somma di denaro più ingente - è pari ad anni 2 mi 8 di reclusione. Ne segue ), che l'ordine di esecuzione a suo carico deve essere contestualrnente sospeso. 2. Ricorre il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al criterio con cui è stata individuata la violazione più grave tra quelle unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen, e, conseguentemente, determinati gli aumenti di pena per i reati satellite con riferimento all'imputazione di cui al capo 4). Lamenta che la Corte di appello abbia individuato il reato più grave in contrasto con l'accertamento divenuto irrevocabile. La sentenza di primo grado, confermata dal giudice di appello, aveva chiaramente indicato come più gravi gli episodi di peculato commessi nell'anno 20:19, sul rilievo che, a prescindere dall'importo distratto, dimostravano la maggiore pervicacia e spregiudicatezza dell'imputato, il quale aveva continuato a sottrare somme di denaro, anche mediante bonifici, anche quando la società di cui era stato amministratore giudiziario era stata già sottoposta a confisca. La pena residua da scontare, pertanto, deve essere imputata al reato di peculato ostativo alla sospensione ex art. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse. 1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022, n. 199 che ha convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 dal testo dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. sono state soppresse le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319 -bis, 319 -ter, 319 -quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 - bis,» sicché il peculato non fa più parte del catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come richiamato dall'art. 656, comma 9 lett. a) cod. proc. pen. Ne segue che per gli ordini di esecuzione relativi a pene detentive inflitte per i reati di peculato, non trova più applicazione la disciplina derogatoria, ma quella generale prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificata dalla sentenza n. 41 del 2018 della Corte costituzionale, che prevede la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive, anche se costituenti residuo di maggiore pena, non superiori a quattro anni. Una diversa interpretazione che, sulla base del principio "tempus regit actum" consideri, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nell'ipotesi, opposta a quella in esame, di ampliamento dei reati ostativi alla sospensione di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, irrevocabile provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen (ex plurimis Sez. 1, n. 39609 del 19/07/2019, Rv. 276946 - 01), entrerebbe in collisione con il divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020. Qualunque sia, pertanto, il reato cui imputare la pena residua da espiare, essendo quest'ultima, già al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, inferiore a quattro anni, il pubblico ministero non può più emettere nei confronti dell'odierno ricorrente ordine di esecuzione non sospeso in ragione del titolo di reato, non essendo più il peculato inserito tra quelli ostativi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue condanna alle spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così d
Decreto Cassazione n. 41948/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris