CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26691/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentatadall’Avvocatura generale dello Stato, –resistente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 1702/2017,depositata il 12/04/2017; Monitoraggio fiscale d.l. n. 67/1990 –[OSCURATO:PERSONA] – intestazione della fischea terzi-accertamento in fatto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] atto di irrogazione di sanzioni, contestando la disponibil i tà di attività finanziarie in Svizzera in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale imposti dal d.l. n. 67 del 1990 convertito dalla legge n. 227 del 1990 per aver omesso la compilazione del quadro Il rilievo era stato mosso dall’Ufficio a seguito delle informazioni acquisite presso l'Amministrazione fiscale francese consistenti nella documentazione bancaria (la c.d. «lista Falciani») frutto del trafugamento, da parte di un funzionario della HSBC [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, dei dati(scheda- cliente, o fiche ) sulla clientela straniera, poi acquisiti dalle autorità francesi e da questa divulgati ad altri Paesi dell'UE a fini di contrasto dell'evasione fiscali. 2. La C.t.p. di Milano accoglieva il ricorso, affermando che la lista Falciani era stata acquisita illecitamente, in quanto indebitamente sottratta ad un ente creditizio svizzero, così come accertato dalla Corte di Cassazione francese che ne aveva sancito l’inutilizzabilità e che l’Amministrazione finanziaria non poteva basare la propria attività accertativa solo su quest’ultima; aggiungeva che sulla questione si era pronunciatoanche il giudice penale e che gli effetti di tale statuizione riverberavano anche sui provvedimenti derivati in ambito tributari. Per l’effetto, annullava l’atto di irrogazione della sanzione. Avverso detta sentenza spiegava appello l’Ufficio innanzi alla C.t.r. della Lombardia che lo accoglieva. La C.t.r. riteneva che i dati della lista Falciani fossero utilizzabili nel rispetto del la Direttiva 79/799 CE ed in quanto erano stati acquisiti a seguito di rituale richiesta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 all’Amministrazione francese . Aggiungeva che l’ inutilizzabilità delle prove di cui all’art. 191 cp.p.non operava in sede tributaria. 3. Avverso la sentenza di secondo grado, di cui all’epigrafe, ricorre per cassazione il contribuente, mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato nota, intestata «atto di costituzione» , ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso 4. Entrambe le parti hanno depositato istanza di rinvio dell’udienza pendendo trattative di bonario componimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio, ancorché presentata dalle parti congiuntamente atteso che il giudizio di legittimità è caratterizzato dall’impulso di ufficio. 2. Con il primo motivoil contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla questione decisiva devoluta alla C.t.r. , in ordine alla effettiva riconducibilità alla sua persona della disponibil i tà indicata nella fichecon il proprio nome . Osserva che sia in primo che in secondo grado aveva dedotto che la documentazione acquisita non conteneva dati univoci delle disponibilità estere in quanto queste ultime risultavano in capo ad un terzo soggetto, la società estera Bulle n Reso urces Corp. a lui non riconducibile. 3. Il motivo è fondato. 3.1. La sentenza impugnata, a conferma di quanto riportato nel ricorso per cassazione – nell’esporre i motivi in ragione dei quali il ricorrente aveva impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni in ragione della mancata ostensione nella dichiarazione dei redditi di disponibilità di fonte estera – riferisce che quest’ultimo aveva contestato la propria «legittimazione passiva» in quanto la documentazione esibita Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 dall’Ufficio non conteneva elementi sufficienti per identificare il deducente con il soggetto indicato nellac.d. fische. Dagli atti del giudizio risulta, infatti, che il ricorrente aveva contestato che in quest’ultima era menzionato un profilo cliente in alcun modo riferibile alla sua persona in quanto relativo ad una società. Il contribuente, risultato totalmente vittorioso in primo grado – e dunque non onerato di frapporre impugnazione incidentale – con le controdeduzioni in appello, ribadiva, tra gli altri argomenti, la non corrispondenza dei dati del profilo dell'investitore esposti nella fiche (contenente quale nome cliente la denominazione [OSCURATO:PERSONA]., specificando che si trattava di una società di capitali residente in Svizzera) ai suoi. 3.2. La C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio affermando la piena utilizzabilità dei dati della [OSCURATO:PERSONA] e delle prove, ancorché illegittimamente acquisite. Non si è pronunciata, tuttavia, sulla specifica eccezione sollevata dal contribuente, ovvero che i dati contenuti nella fische, intestata ad una società Svizzera,non fossero a lui riconducibili. E’ pur vero che, conindirizzo consolidato questa Corte ha precisato il controllo delle operazioni finanziarie da e verso l’estero, perseguito dal legislatore, può invero essere efficacemente ottenuto solo dando alla nozione di detenzione un significato onnicomprensivo, perché anche la detenzione nell’interesse altrui costituisce idoneo strumento (voluto pure dal detentore nell’interesse altrui) di occultamento, e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti e delle attività finanziarie indicati nella norma; che, pertanto, è sufficiente ad integrare l’obbligo in esame anche il fatto di aver trasmesso istruzioni e volontà dell’effettivo titolare, perchétale attività integra, comunque, una vera e propria movimentazione degli investimenti e/o delle attività finanziarie, rilevante ai fini della norma (Cass. n. 32466 /2025 ). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Resta, tuttavia, evidente che la C.t.r., pur dovendosi attenere al principio sopra esposto,ha omesso sul punto rilevante – che necessit a di accertamenti in fatto preclusi in questa sede di legittimità– qualsiasi pronuncia. 4. Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.sulla questione decisiva, devoluta alla C.t.r. in ordine alla quantificazione delle sanzioni irrogate a seguito delle modifiche normative di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 97. Il motivo, relativo alle sanzioni e, dunque, logicamente subordinato, all’esame devoluto con l’accoglimento del primo motivo, resta assorbito. 5. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia , in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della L ombardia , in diversa com