CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 22180/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19597/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in V icenza Viale verdi 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e dunque domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dal predetto avvocato -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO - VENEZIA n. 671/2021depositata il 10/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza con atto n. T65CRLM00036 irrogava sanzione ex art.13 D.Lgs. n. 471 del 1997 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per indebita compensazione orizzontale in ragione dell’irregolarità del visto di conformità dell’intermediario derivante dal mancato rinnovo della polizza assicurativa disposta per legge. La CTP di Vicenza, adita impugnatoriamente dalla contribuente, accoglieva il ricorso con sentenza n. 106/03/2018. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: Con atto telematico datato 12 marzo 2024 e depositato il 19 marzo 2024, il difensore della contribuente depositava atto di “rinuncia al ricorso”. Vi si legge che quest’ultima aveva “usufruito dei benefici della c.d. ‘rottamazione-quater’ ex art. 1, co. 231 e ss. L. n. 197/2022 con la definizione del carico tributario oggetto della presente vertenza. Ne consegue, agli effetti del comma 236 dell’art. 1 L. n. 197/2022 la rinuncia del ricorso proposto, con richiesta di compensazione delle spese”. All’atto sono unite: - la “ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, in riferimento a “tutti i carichi” di cui alla “cartella/avviso” n. “12420220015343148000”. - la “comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”, che quantifica le stesse in euro 7.16; -l’attestazione del relativo pagamento. Ai sensi dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia –sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale (cfr. procura a margine del ricorso) – è stato comunicato dalla Cancelleria all’Agenzia delle entrate, che nulla ha opposto. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le ragioni della rinuncia, che trovano fondamento nel perfezionamento della procedura di definizione agevolata, giustificano la compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara estinto