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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30884/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione - della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 10 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Rimini il 18 gennaio 2019 lo ha riconosciuto responsabile della violazione dell'art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 10 febbraio 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre alla revoca della patente di guida.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.) in relazione al mancato avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un Difensore, avviso la cui mancanza determinerebbe la inutilizzabilità del risultato delle analisi.

Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché basato su dì un motivo nuovo, che non è stato previamente dedotto nell'atto di appello: nell'impugnazione di merito si era, infatti, sostenuto che l'avviso vi era stato ma che il destinatario non lo aveva compreso, mentre con il ricorso si cambia prospettiva assumendo che l'avviso in questione non sia stato effettuato.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione - della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 10 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Rimini il 18 gennaio 2019 lo ha riconosciuto responsabile della violazione dell'art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 10 febbraio 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre alla revoca della patente di guida. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.) in relazione al mancato avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un Difensore, avviso la cui mancanza determinerebbe la inutilizzabilità del risultato delle analisi. Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché basato su dì un motivo nuovo, che non è stato previamente dedotto nell'atto di appello: nell'impugnazione di merito si era, infatti, sostenuto che l'avviso vi era stato ma che il destinatario non lo aveva compreso, mentre con il ricorso si cambia prospettiva assumendo che l'avviso in questione non sia stato effettuato. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 30884/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris