CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 18801/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di Pattiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicatoin intestazione;Rilevato che si procede de plano;Rilevato che:- è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e che,in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen. dispone che “il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso percassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”;- nel caso in esame, il ricorso contesta la qualificazione giuridica del fatto, ma “lapossibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai solicasi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenutodel capo di imputazione” (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG in proc. Paolino, Rv. 281116 -01), mentre nel caso in esame il ricorso si limita a denunciare l’assertività della motivazionedella sentenza sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto in temini di tentatoomicidio, anzichè lesioni aggravate, senza specificare dove sarebbe l’errore manifesto in talesussunzione nella norma incriminatrice di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]