CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln.27280/2021 R.G. , proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; domiciliataex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difes a per legge; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procure in calce al controricorso; -controricorrenti– nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e di Ministero dell’Università e della Ricerca (già Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca), in persona del M inistro pro tempore; -intimato- nonché sul ricorso iscritto al n.27784/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; Ministero dell’Università e della Ricerca (già Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca), in persona del Ministro pro tempore; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n.2761/2019 della CORTE d i APPELLO di ROMA,depositata il giorno 16 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del 21 luglio 2011 i medici specialisti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Olla-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – premesso che, in qualità di laureati in medicina e chirurgia, avevano frequentato i corsi di specializzazione istituiti presso le Università tra il 1982 e il 1991 –convennero dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e d ella Ricerca e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al pagamento dell’adeguata remunerazione o,in subordine, al risarcimento del danno da tardiva trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive europee in tema di medici specializzandi. Costituitesi le amministrazioni convenute ( che resisterono alla domanda, sollevando anche l’eccezione di prescrizione del diritto azionato), nel giudizio intervennero, ex art.105 cod. proc. civ., anche i medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], facendo proprie le conclusioni degli attori. Nel corso del giudizio morì [OSCURATO:PERSONA] e si costituirono in prosecuzione i suoi eredi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma accolse la domanda di alcuni medici e condannò la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio al pagamento, in loro favore, della somma di Euro 6.713,94 per ciascuno degli anni di corso da loro frequentato; rigettò la domanda di altri medici, in quanto iscrittisi al corso di specializzazione in data anteriore al 1° gennaio 1983 o in accoglimento dell’ eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute. 2. Con sentenza 16 aprile 2021, n.2761, l a Corte d i appello di Roma, per quanto ancora rileva , pronunciando sulle impugnazioni riunite della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e dei medici soccombenti in primo grado, ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’appello della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri nei confronti dei medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M anieri e LucioPaolo P resta, p e r difetto di interesse ex art.100 cod. p roc. civ., sul rilievo che la domanda di questi medici era stata respintadal giudice di prime cure e che tale pronuncia era passata in giudicato per non avere essi proposto impugnazione; la Corte di merito non ha e messo analoga statuizione in relazione all’ impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Minist ri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale pure non aveva impugnato la sentenza di primo grado, sul rilievo che questi dovesse invece reputarsi vittorioso, stante il non censurato contrasto tra la motivazionedella predetta sentenza (ove si era statuito circa l’avvenuta prescrizione del diritto da lui azionato) e il dispositivo (che invece riportava la condanna dell’amministrazione convenuta alrisarcimento del danno anche in suo favore). La Corte territoriale, poi, in accoglimentodel gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](relativamente alla specializzazione in “Chirurgia Generale”), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna, nonché, per quanto di ragione, di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CaroneDavide, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha c ondanna to la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri apagare loro, a titolo di risarcimento del danno , la somma di Euro 3.962,65 per la frazione temporale dell’anno accademico 1982/83 successiva al 31 dicembre 1982 frequentata a partire dal 1° gennaio 1983, nonché lasomma di Euro 6 . 713,94 per ciascuno degli ulteriori anni di corso dagli stessi rispettivamente frequentati, oltre agli interessi legali.La Corte di appello, infine, ha invece rigettato l’appello proposto, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], Fabio D e Bonis, [OSCURATO:PERSONA], UmbertoOlla- Atzeni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alle specializzazioni in “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”), confermando, per essi,la statuizione di prime cure in ordine alla prescrizione del diritto azionato. 3. Per la cassazione d ella sentenza della Corte capitolina h a proposto il ricorso iscritto al n. 27280/2021 R.G., sorretto da due motivi,la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla specializzazione in “Chirurgia Generale”), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]) hanno risposto con controricorso , successivamente illustrato da memoria. Non hanno svolto difese gli altri medici intimati né il Ministero dell’Universitàe della Ricerca. Unsuccessivo ricorso , contrassegnato con il n.27784/2021 R.G. , sorrettoda un unico motivo e successivamente illustrato da memoria, è stato proposto dai medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Atzeni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alle specializzazioni in “ [OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”). A questo ricorso hanno risposto con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, nonché il Ministerodell’Università e della Ricerca, formulando altresì istanza di riunione del ricorso iscritto al n.27784/2021 R.G. al precedente ricorso contrassegnato con i l n. 27280/2021 R.G.. La trattazione dei ricors i è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si dà atto che, con separata ordinanza resa all’esito della camera di consiglio, si è disposta la riunione, ai sensi dell’art.335 cod. proc. civ., del ricorso contrassegnato con il n. 27784/2021 R.G., più recente, al ricorso più risalente, contrassegnato con il n. 27280/2021 R.G.. I.Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri è sorretto– come detto – da due motivi. I.1. Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrentedenuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3,c od. proc. civ. , « violazione e falsa applicazione dell’art.100 cod. proc. civ.». Sostiene che anche l’appello proposto contro [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione, atteso che anche la domanda proposta da questo medicoera stata definitivamente rigettata in seguito al la pronuncia di primo grado, che nonera stata impugnata. Osserva che, in ordine alla posizione del Martignano, contrariamente a quantoritenuto dalla Corte di merito, non sussisteva alcun contrasto tra la motivazione e il dispositivo nella sentenza di primo grado, atteso che nella motivazionecompariva la argomentata statuizione circa l’avvenuta prescrizione del diritto da lui azionato, mentre, nel dispositivo, per mero errore materia le, il Martignano era stato indicato tra gli attori la cui domanda era stata accolta. I.1.1. La censura è fondata.Questa C orte ha reiteratamente affermato che, in tema di giudicato, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non a lla stregua de l solo dispositivo , bensì integrando questo con la motivazionenella parte in cui la medesima rivela la volontà del giudice, in modo da ritenere prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (da ultimo , C ass. 21 / 08/2023, n. 24867; in precedenza, C ass. 18/10/2017, n. 24600; Cass. 10/09/2015, n. 117910).Pertanto, sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass. 17 / 10 / 2018, n. 26074; C ass.11/07/2014, n. 15990). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado, riportando l’argomentatastatuizione secondo la quale il diritto azionato da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi prescritto per avere egli avanzato domanda di pagamento alla Commissione delle [OSCURATO:PERSONA], priva di competenza al riguardo, rende adeguatamente conto del dictum giudiziale, diretto a d accogliere l’ eccezione preliminare di merito sollevata dalle amministrazioni convenute e a rigettare la domanda dell’attore; la chiarezza di tale statuizione , inoltre , non è messa in forse dall’indicazione del Martignanotra i diversi attori di cui era stata accolta la domanda, che può essere a scritta ad un errore materialedi redazione.In accoglimento del motivo in esame , la sentenza va cassata in relazione con possibilità, da parte di questa Corte (non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto) di decidere del merito, dichiarando l’inammissibilità, p e r difetto di interesse ad impugnare, dell’appello proposto dalla P residenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , dovendosi intendere la sentenza di primo grado, quanto alla sua posizione, nel senso emergente dalla motivazione. I.2.Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.13, par.1, della direttiva82/76/CEE, in combinato disposto con gli artt. 1173 e 1218 cod. civ., anche alla luce delle sentenze “Inter - [OSCURATO:PERSONA]”, “Milev” e “Pantuso” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La ricorrente sostiene che, in base alla citata giurisprudenza europea, dovrebbenegarsi l’esistenza di un diritto alla “remunerazione adeguata”, nonché al risarcimento del pregiudizio derivante dalla lesione di questo diritto, in favore dei medici che hanno iniziato la formazione negli anni acc ademic i anteriori al 1982/1983 , con conseguente illegittimità della pronuncia impugnata, diretta ad estendere l’ambito della tutela oltre il detto limite temporale. I.2.1.Il motivo è infondato. Viene con essoriproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi “ a cavallo ”, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983. I.2.2. La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò, in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della Direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava –come nel caso dei medici intimati con il ricorso in esame – a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’avevano, invece, riconosciuto. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della Direttiva 75/363, come modificata dalla Direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Alla luce dell’interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento». I.2.3. La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd. “a cavallo”, che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 dellaDirettiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva 82/76 da parte dello Stato italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983. La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20). Il giudice europeo ha statuito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della Direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della Direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle Direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE. I.2.4. In applicazione del principio alla fattispecie all’odierno esame, deve, dunque, affermarsi che il diritto al risarcimento – da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 – correttamente è stato riconosciuto dal giudice del merito ai medici iscrittisi in anni anteriori al 1982, sebbene con diritto ad ottenere il pagamento con decorrenza dal 1° gennaio 1983. La statuizione di condanna, emessa dall’impugnata sentenza in confronto della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri anche in favore di tali medici, resiste, pertanto, al secondo motivo di ricorso per cassazione infondatamente proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, che va dunque rigettato. II.Il ricorso successivo proposto dai medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Atzeni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alle specializzazioni in “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”) è sorretto –come detto – da un unico motivo. II.1. Con esso viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2935 cod. civ., nonché delle direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76 (con particolare riferimento agli artt. 13 e 16), dei principi di diritto comunitario e delle direttive comunitarie 93/16 (con riguardo all’art.44) e 2005/36 (con riguardo all’art. 62). La sentenza impugnata è censuratanella parte in cui ha affermato che il diritto al risarcimento del danno sorto a favore dei soggetti che hanno seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1°gennaio 1983 al 1991 , in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge n. 370 del 19 99 . I ricorrenti sostengono che la Corte di appello sia incorsa nella violazione dell’art. 2935 cod. civ., atteso che la n ormativa interna di recepimento delle direttive comunitarie non p otrebbe essere individuata nénel d.l gs n. 257/1991 , né nella legge n. 370/1999 . Pertanto, atutto voler concedere, la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere soltanto dal 20 ottobre2007, data dell’abrogazione, ad opera della direttiva n.2005/36 della pre ced ente direttiva n.93/16 (e d in particolare dell’art.44 di tale fonte comunitaria), con conseguente cessazione, per lo S tato italiano, dell’ obbligo di adempiere tardivamente alle direttive n. 75/362, 75/363 e 82/76. Inoltre, la Corte di Appello di Roma, nell’applicare l’istituto della prescrizione, avrebbeanche violato, nel caso di specie, il principio della “applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria”, contenuto in varie sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. II.2. Il motivo èinammissibile a norma dell’art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.. II.2.1.È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (cfr. già Cass.09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente, ex multis, Cass.15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; Cass. 19/06/2019, n. 16452; Cass.19/07/2019, n. 16452; Cass. 24/01/2020, n. 1589; Cass. 07/07/2020, n. 14112; Cass. 11/09/2020, n. 18961; Cass.13/12/2021, n. 39421; Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass., Sez. Un., 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez. Un., 09/06/2022, n. 18640; Cass. 27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959; Cass.03/03/2023, n.23697; Cass. 03/08/2023, n. 23771). II.2.2. Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale, «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti cheavevano maturato i necessari requisiti nel periodoche va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art.11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice 16 amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» ( così la citata Cass. n. 1917 del 2012). II.2.3. In senso contrario, non assume rilevanza l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda. Detti argomenti -come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (tra le più recenti, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) - sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia sopra richiamata. Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della prescrizione, quale riconosciuta, fa sì che la predetta individuazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva –premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, mentrel'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) – va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria. II.2.4.Con riferimento alla remunerazione, deve porsi in evidenza che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore –dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 –ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile unadefinizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16 (cfr., ancora, tra le più recenti, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641). II.2.5. La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 è applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla regolazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio. In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit.). II.2.6. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei [OSCURATO:PERSONA] concernente la tutela del diritto di accesso ad un tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei [OSCURATO:PERSONA]; da questa giurisprudenza, infatti, si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); è pertanto necessario, alla stregua dell’orientamento della Corte di Strasburgo, che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, se solo si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit.). II.2.7.Quanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizione relativa ai medici specializzandi, essa – come già si è osservato in precedenti arresti – ha evidenziato l’insussistenza di un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, apparendo la soluzione sopra illustrata di certo rispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» ed idonea a garantire l’adeguatezza dei mezzi di tutela per un’azione giurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma - deve aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza in ordine all'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, lecitate Cass. n. 18640 del 2022 e n.32959 del 2022). II.2.8. Il giudice di appello, rigettando il gravame propost o dai ricorrenti in ordine alla prescrizione del diritto da essi azionato e confermando la decisione di primo grado di rigetto della domanda, si è conformato, in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questa Corte ed assurti a situazione di “diritto vivente”. Pertanto, il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Atzeni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alle specializzazioni in “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”) deve essere dichiarato inammissibile. III.Le spese del giudizio di appello relative al rapporto processuale tra la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e [OSCURATO:PERSONA] possono essere compensate tra le parti, in considerazione della condotta processuale relativamente scusabile della parte pubblica; analoga pronuncia di compensazione si impone con riguardo alle spese del giudizio di legittimità concernenti il medesimo rapporto processuale. Con riguardo agli altri rapporti processuali, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri va condannata a rimborsare ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla specializzazione in “Chirurgia Generale”), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), le spese del relativo rapporto processuale , nella misura indicata in dispositivo; analogamente, i ricorrenti successiviLuigi Turco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Atzeni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alle specializzazioniin “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”) devono essere condannati a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministrie Ministero dell’Università e della Ricerca) le spese del relativo rapporto processuale , nel la misura indicata in dispositivo. IV.Alla condanna dei ricorrenti successivi nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma applicabile al presente procedimento, che haavuto inizio, in primo grado, nell’anno 2011), il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. Ciò, in ragione della circostanza che ladoglianza propost a – come si è veduto, inammissibileper manifesta infondatezza –, infrangendosi su un orientamento nomofilattic o consolidat o da molto tempo, si è tradotta in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass.21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). V. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrentisuccessivi, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte: -accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministrie rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito quanto al relativo rapporto processuale, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in confronto di R oberto Martignano; -dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Atzeni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e condanna quest’ultima a rimborsare ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]) le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale , che liquida in Euro 8.000,00per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie ed accessori, da distrarsi in favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; -condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Atzeni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Università e della Ricerca) le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale , che liquida in Euro 8.000,00, oltre le speseprenotate a debit o ; - condanna altresì i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Atzeni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagare alle amministrazioni controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Università e della Ricerca) la somma di Euro 4000 ,00 , oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente senten