CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2026
Cassazione n. 25744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viaPanama, 68-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.-intimato-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.- intimata -Numero registro generale 31155/2021Numero sezionale 5761/2026Numero di raccolta generale 25744/2026Data pubblicazione 23/09/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 432/2021 depositata il 26/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponeva ricorso, affidato a seimotivi, per la cassazione della sentenza n. 432/2021 con cui la CTR dellaLiguria aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avversola sentenza n. 356/2018 con cui la CTP di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto i trericorsi riuniti proposti dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] TerminalS.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di [OSCURATO:SOCIETA]. edel comune di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso di accertamento n. 289 el’avviso di pagamento n. 7337 relativi alla Tari 2016 e l’avviso dipagamento n. 9490 relativo alla Tari 2017.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resisteva con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. e il comune di [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimati.3. La ricorrente e la controricorrente depositavano istanza congiuntacon cui, sul presupposto dell’allegato accordo raggiunto dalle stesse,chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materiadel contendere, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente la Corte rileva che con istanza congiunta depositatain data 27/8/2026 la ricorrente e la controricorrente hanno chiesto didichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere, in virtù di accordo sottoscritto dalle stesse (e non anche dalleparti rimaste intimate).Avendo, comunque, la parte ricorrente manifestato inequivocamentela volontà di rinunciare agli atti del giudizio ed avendo la controparteaderito, come evincibile sia dall’istanza congiunta che dall’accordoNumero registro generale 31155/2021Numero sezionale 5761/2026Numero di raccolta generale 25744/2026Data pubblicazione 23/09/2026allegato, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione dellespese, stante la richiesta congiunta di entrambe le parti costituite.Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributounificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto, di sostanziale natura,sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n.13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio;compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]