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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 10373/2023

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3 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6615/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona d el legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4807/2019,R.G.N. 2580/2019, depositata i l 19.12.2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2 023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’, visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. In data 9.4.2018 [OSCURATO:PERSONA] spa contestava al dipendente [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di addetto al recapito della corrispondenza presso il CDP di Velletri, che n. 12 CAD (Comunicazioni di avvenuto deposito), debitamente indicate, che gli erano state affidate per la consegna, erano state ritrovate il 20.10.2017 da un operatore ecologico abbandonate nei pressi di un cassonetto per la raccolta di rifiuti urbani sito in via della Rotonda (Macere) nel Comune di Arteria, mentre risultava dai sistemi informativi aziendali che esse risultavano come regolarmente consegnate.

2. Fornite le giustificazioni, con successiva lettera del 10.5.2018 la società ha intimato il licenziamento disciplinare, senza preavviso, ai sensi degli artt. 54 comma VI lett.

A), C) e K) e 80 lett.

E) del CCNL del 30.11.2017.

3. Impugnato il recesso, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18.9.2018, ha rigettato il ricorso del lavoratore mentre lo stesso Tribunale, in sede di opposizione exlege n. 92 del 2012, in accoglimento della stessa ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento con condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa alla reintegra nel posto di lavoro e alla corresponsione di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzioneglobale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e alla rifusione delle spese di lite.

4. Presentato reclamo, la Corte di appello di Roma, con la sentenza oggi gravata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’originaria domanda dello Stuffolani.

5. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) la contestazione disciplinare non era generica e dalla stessa si evinceva chiaramente il fatto contestato consistito nell’avere il lavoratore falsamente attestato di avere immesso le n. 12 CAD nelle cassette dei destinatari e di averle gettate nei pressi dei cassonetti per la raccolta urbana dei rifiuti in via della Rotonda (località Macere); b) il fatto addebitato risultava dimostrato dalla società attraverso il ricorso al meccanismo decisionale presuntivo, essendovi indizi gravi, precisi e concordanti sulla loro prova; c) il fatto oggetto della incolpazione era sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 54 comma VI lett.

K del codice disciplinare (“in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”); d) ogni altra questione sulla tutela che era stata applicata restava assorbita.

6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa.

7. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

8. Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, per violazione dell’art. 112 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente individuato e ritenuto specifico il fatto contestato quando, invece, nel relativo motivo di reclamo, la stessa società aveva palesemente affermato che la condotta imputata al ricorrente non era stato anche il materiale abbandono delle n. 12 CAD ma l’attestazione di averle consegnate ai destinatari e successivamente di averle rinvenute aliunde; in tal modo sostiene che i giudici di seconde cure sarebbero incorsi nel vizio di cui all’art. 112 cpc per essersi pronunciati oltre i limiti della domanda.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7 co. 2 legge n. 300 del 1070, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché nella ricostruzione della Corte distrettuale circa l’imputabilità al dipendente del rinvenimento di n. 12 CAD presso un cassonetto per i rifiuti dopo la consegna delle stesse, si sarebbe addossata all’impiegato addetto al recapito una responsabilità oggettiva sulla sorte della corrispondenza affidatagli anche per il periodo successivo all’inserimento e il cui fatto illecito sarebbe potuto avvenire per l’opera di terzi; il ricorrente sostiene che con una motivazione intrinsecamente contraddittoria la Corte di merito aveva ricostruito tutta la vicenda senza però specificare che il fatto contestato non era l’abbandono della posta ma il rinvenimento della stessa presso un cassonetto per la raccolta dei rifiuti urbani siti in via Rotonda presso il Comune di Artena.

4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello violato e falsa mente applicato la normativa di legge in tema di presunzione semplice avendo avuto riguardo ad un fatto diverso da quello contestato e per non avere correttamente considerato l’elemento di prova (esposto anonimo presentato contro lo Stuffolani) da cui inferire che era stato lo stesso autore a seguire il dipendente e, dopo essersi impossessato delle CAD dalle caselle postali, le aveva poi abbandonate facendo ricadere la colpa sullo Stuffolani.

5. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

6. In primo luogo, va sottolineato che non è ravvisabile, nell’impugnata sentenza, alcun vizio di omessa pronuncia, che si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessapronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017) ovvero di ultra o extra petizione, che ricorre, invece, quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fattevalere dai contraddittori (Cass. n. 8048/2019).

7. In secondo luogo, deve osservarsi che non meritano accoglimento le censure che investono la interpretazione, da parte dei giudici di seconde cure, della lettera di contestazione disciplinare la quale, secondo il loro assunto, concerneva la condotta del dipendente relativa non solo alla circostanza di essere stata falsamente attestata l’immissione delle “Comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA]” nelle cassette dei destinatari, ma anche al fatto che le indicate comunicazioni erano state gettate nei pressi dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbano siti in via della Rotonda (località Macere).

8. Si tratta di una interpretazione di un atto unilaterale privato, ragionevole e lineare, che si sottrae al sindacato di legittimità perché, quella dei giudici di merito, non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, di talché la parte non può dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’una anziché l’altra (Cass. n. 24539 del 2009; Cass.n. 27136 del 2017).

9. In terzo luogo, va rilevato che le altre censure formulate nei motivi, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, ad una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze probatorie, finalizzate appunto ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass.n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua (e ciò rende non meritevoli di accoglimento anche le asserite doglianze di insufficiente, illogicità e contraddittorietà della motivazione), è giunta alla conclusione della ascrivibilità allo Stuffolani dei fatti contestati.

10. E’ stato, infatti , affermato (Cass. n. 22366/2021) che, c on specifico riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere convincente sul piano della probabilità , non oggettivamente inconfutabile.

11. Nella fattispecie in esame, con le censure articolate il ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio, ivi compresa la eventuale rilevanza dell’esposto anonimo pervenuto al CDP di Velletri il 15.2.2018, effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc (nuova formulazione).

12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve esser e rigettato.

13. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6615/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona d el legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4807/2019,R.G.N. 2580/2019, depositata i l 19.12.2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2 023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’, visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. In data 9.4.2018 [OSCURATO:PERSONA] spa contestava al dipendente [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di addetto al recapito della corrispondenza presso il CDP di Velletri, che n. 12 CAD (Comunicazioni di avvenuto deposito), debitamente indicate, che gli erano state affidate per la consegna, erano state ritrovate il 20.10.2017 da un operatore ecologico abbandonate nei pressi di un cassonetto per la raccolta di rifiuti urbani sito in via della Rotonda (Macere) nel Comune di Arteria, mentre risultava dai sistemi informativi aziendali che esse risultavano come regolarmente consegnate. 2. Fornite le giustificazioni, con successiva lettera del 10.5.2018 la società ha intimato il licenziamento disciplinare, senza preavviso, ai sensi degli artt. 54 comma VI lett. A), C) e K) e 80 lett. E) del CCNL del 30.11.2017. 3. Impugnato il recesso, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18.9.2018, ha rigettato il ricorso del lavoratore mentre lo stesso Tribunale, in sede di opposizione exlege n. 92 del 2012, in accoglimento della stessa ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento con condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa alla reintegra nel posto di lavoro e alla corresponsione di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzioneglobale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e alla rifusione delle spese di lite. 4. Presentato reclamo, la Corte di appello di Roma, con la sentenza oggi gravata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’originaria domanda dello Stuffolani. 5. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) la contestazione disciplinare non era generica e dalla stessa si evinceva chiaramente il fatto contestato consistito nell’avere il lavoratore falsamente attestato di avere immesso le n. 12 CAD nelle cassette dei destinatari e di averle gettate nei pressi dei cassonetti per la raccolta urbana dei rifiuti in via della Rotonda (località Macere); b) il fatto addebitato risultava dimostrato dalla società attraverso il ricorso al meccanismo decisionale presuntivo, essendovi indizi gravi, precisi e concordanti sulla loro prova; c) il fatto oggetto della incolpazione era sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 54 comma VI lett. K del codice disciplinare (“in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”); d) ogni altra questione sulla tutela che era stata applicata restava assorbita. 6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. 7. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso. 8. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, per violazione dell’art. 112 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente individuato e ritenuto specifico il fatto contestato quando, invece, nel relativo motivo di reclamo, la stessa società aveva palesemente affermato che la condotta imputata al ricorrente non era stato anche il materiale abbandono delle n. 12 CAD ma l’attestazione di averle consegnate ai destinatari e successivamente di averle rinvenute aliunde; in tal modo sostiene che i giudici di seconde cure sarebbero incorsi nel vizio di cui all’art. 112 cpc per essersi pronunciati oltre i limiti della domanda. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7 co. 2 legge n. 300 del 1070, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché nella ricostruzione della Corte distrettuale circa l’imputabilità al dipendente del rinvenimento di n. 12 CAD presso un cassonetto per i rifiuti dopo la consegna delle stesse, si sarebbe addossata all’impiegato addetto al recapito una responsabilità oggettiva sulla sorte della corrispondenza affidatagli anche per il periodo successivo all’inserimento e il cui fatto illecito sarebbe potuto avvenire per l’opera di terzi; il ricorrente sostiene che con una motivazione intrinsecamente contraddittoria la Corte di merito aveva ricostruito tutta la vicenda senza però specificare che il fatto contestato non era l’abbandono della posta ma il rinvenimento della stessa presso un cassonetto per la raccolta dei rifiuti urbani siti in via Rotonda presso il Comune di Artena. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello violato e falsa mente applicato la normativa di legge in tema di presunzione semplice avendo avuto riguardo ad un fatto diverso da quello contestato e per non avere correttamente considerato l’elemento di prova (esposto anonimo presentato contro lo Stuffolani) da cui inferire che era stato lo stesso autore a seguire il dipendente e, dopo essersi impossessato delle CAD dalle caselle postali, le aveva poi abbandonate facendo ricadere la colpa sullo Stuffolani. 5. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 6. In primo luogo, va sottolineato che non è ravvisabile, nell’impugnata sentenza, alcun vizio di omessa pronuncia, che si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessapronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017) ovvero di ultra o extra petizione, che ricorre, invece, quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fattevalere dai contraddittori (Cass. n. 8048/2019). 7. In secondo luogo, deve osservarsi che non meritano accoglimento le censure che investono la interpretazione, da parte dei giudici di seconde cure, della lettera di contestazione disciplinare la quale, secondo il loro assunto, concerneva la condotta del dipendente relativa non solo alla circostanza di essere stata falsamente attestata l’immissione delle “Comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA]” nelle cassette dei destinatari, ma anche al fatto che le indicate comunicazioni erano state gettate nei pressi dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbano siti in via della Rotonda (località Macere). 8. Si tratta di una interpretazione di un atto unilaterale privato, ragionevole e lineare, che si sottrae al sindacato di legittimità perché, quella dei giudici di merito, non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, di talché la parte non può dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’una anziché l’altra (Cass. n. 24539 del 2009; Cass.n. 27136 del 2017). 9. In terzo luogo, va rilevato che le altre censure formulate nei motivi, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, ad una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze probatorie, finalizzate appunto ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass.n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua (e ciò rende non meritevoli di accoglimento anche le asserite doglianze di insufficiente, illogicità e contraddittorietà della motivazione), è giunta alla conclusione della ascrivibilità allo Stuffolani dei fatti contestati. 10. E’ stato, infatti , affermato (Cass. n. 22366/2021) che, c on specifico riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere convincente sul piano della probabilità , non oggettivamente inconfutabile. 11. Nella fattispecie in esame, con le censure articolate il ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio, ivi compresa la eventuale rilevanza dell’esposto anonimo pervenuto al CDP di Velletri il 15.2.2018, effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc (nuova formulazione). 12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve esser e rigettato. 13. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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