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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 13027/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 71) FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce nullità della sentenza impugnata in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada (commesso il 13.5.2015).

Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.

M .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 9 febbraio 2022 Il ConsJ.iere estensore [OSCURATO:PERSONA] iderrte Aless ndE [OSCURATO:PERSONA] a Ferranti O EP 37.'....:iTA-1:*0 [OSCURATO:PERSONA],Z,IILLr.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 71) FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce nullità della sentenza impugnata in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada (commesso il 13.5.2015). Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q. M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il ConsJ.iere estensore [OSCURATO:PERSONA] iderrte Aless ndE [OSCURATO:PERSONA] a Ferranti O EP 37.'....:iTA-1:*0 [OSCURATO:PERSONA],Z,IILLr.
Sentenza Cassazione n. 13027/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris