Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2019

Cassazione n. 19800/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]PROVINCIA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantep.t. (già S.ES.I.T.

Puglia S.p.A., già Equitalia S.p.A.)-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 97/2019depositata il 25/02/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, udito il difensore del ricorrente.La società ricorrente, preposta alla gestione dei servizi idrici, concartella di pagamento per la somma di £ 19.656.000, relativa al COSAP,contestando la debenza del canone in relazione all’occupazione delsottosuolo pubblico a mezzo di allacciamenti alla rete fognaria e agliimpianti di acqua potabile.Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 15/5/2008, ha accolto ladomanda, dichiarando la sussistenza di esenzione dal COSAP.Con atto di citazione notificato in data 22 e 24 giugno 2009 laProvincia ha interposto appello, accolto dalla Corte di appello di Potenza,che ha dichiarato dovuto il COSAP, ritenendo non sussistente l’esenzioneinvocata dalla società.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a seimotivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso ed entrambe le partihanno depositato memorie.

Il Procuratore generale ha depositatorequisitoria scritta.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 ilProcuratore generale ha concluso come da requisitoria, chiedendol'accoglimento dei primi due motivi del ricorso.

Il procuratore di partericorrente ha insistito in atti.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta error in procedendorilevante ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per il passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Matera n. 324 del 15/05/2008, in relazionealla disciplina di cui agli artt. 2909 c.c., 327 e 615 c.p.c., e all’art. 3 dellaLegge n. 742/1969 e 91 del R.D. n. 12/1941 (ordinamento giudiziario).Parte ricorrente deduce che il procedimento de quo, di opposizione acartella esattoriale, ha natura di procedimento di opposizioneNumero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e di conseguenza non è sottoposto allasospensione dei termini feriali sicché essendo stata depositata la sentenzadi primo grado in data 15/05/2008 e non notificata, l’impugnazione conpassaggio in giudicato della sentenza.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c., 327 e 615 c.p.c., nonché dell’art. 3 dellalegge n. 742/1969 e 91 del R.D. n. 12/1942 (ordinamento giudiziario) inrelazione al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Matera.Parte ricorrente deduce che ove la Corte dovesse reputare il vizio sub n.1) non ascrivibile nel novero degli errores in procedendo, le circostanzeinnanzi evidenziate comunque comporterebbero una violazione dellenorme indicate nell’epigrafe del motivo, stante il passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Matera n. 324/2008 non rilevato dalla Cortedi appello di Potenza nella sentenza impugnata.3. - Con il terzo motivo del ricorso si lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 17 e 26 del Regolamento della provincia di Materain materia di COSAP approvato con delibera n. 76 del 28.12.1998, dell’art.63 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997.

La ricorrente deduce che l’art. 17 delRegolamento prevede esenzione per le occupazioni connesse adallacciamenti fognari o idrici e, più in generale, impianti di pubblici servizie che il canone richiesto riguardava proprio opere rientranti in talicategorie.

La Corte d’appello ha invece erroneamente applicato l’art. 26,riferibile ai soggetti che effettuano occupazioni per pubblici servizi diversida quelli idrico–fognanti.

Secondo la ricorrente l’interpretazione dellanormativa secondaria resa dalla Corte di appello è errata, in quanto ilcitato art. 17, in maniera chiara, dispone l’esenzione per specificheoccupazioni, ossia quelle «del sottosuolo stradale per allacciamenti allarete fognaria, di acqua potabile e, comunque, le occupazioni di suolorealizzate con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubbliciNumero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026servizi»; ne deriva che l’esenzione afferisce esclusivamente alleoccupazioni riferibili, in generale, a servizi fondamentali per il pubblicoquali quelli idrico-fognanti.4.-Con il quarto motivo del ricorso si denuncia il vizio di motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile rilevante ex art. 360 n. 5c.p.c.

La società contesta che la sentenza d’appello da un lato nericonosce il carattere pubblicistico e istituzionale, ma poi nega l’esenzioneprevista per finalità istituzionali (art. 17 Regolamento COSAP), senzaspiegare adeguatamente la ragione di tale contraddizione.

La motivazione,quindi, sarebbe contraddittoria e incomprensibile.5.-Con il quinto motivo del ricorso si denuncia la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 343,246 e 112 c.p.c. vizio rilevante aisensi dell’art. 360 n.4 c.p.c.

La ricorrente deduce che in primo grado lesue ulteriori eccezioni (carenza di motivazione della cartella; violazioneart. 7 [OSCURATO:PERSONA]) erano state assorbite, non rigettate; inappello era sufficiente riproporle ex art. 346 c.p.c., come ha fatto nellacomparsa di risposta; non era necessario alcun appello incidentale.

LaCorte d’appello, invece, ha ritenuto che tali eccezioni fossero precluseperché non veicolate con appello incidentale, violando gli artt. 343, 346 e112 c.p.c., nonché i principi delle S.U. n. 7940/2019 sulla riproposizionedelle eccezioni assorbite.6.-Con il sesto motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. (ex art. 360 n.3 c.p.c.) Il motivo èsubordinato al quinto.

La ricorrente deduce che anche assumendo chenon vi sia error in procedendo, la Corte d’appello avrebbe erroneamenteinterpretato gli artt. 343 e 346 c.p.c., poiché le eccezioni non esaminate inprimo grado non richiedevano appello incidentale e dovevano essereesaminate perché ritualmente riproposte nella comparsa di costituzione.L’ulteriore errore ha inciso sul merito, perché la Corte d’appello avrebbeNumero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026dovuto accogliere tali eccezioni (in particolare, sulla carenza dimotivazione della cartella).7.- La controparte ha eccepito la decadenza dalla eccezione digiudicato.

Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento dei primi duemotivi, rilevando che l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto deltermine “lungo”, non rilevata dal giudice del merito, può essere dichiaratain sede di legittimità con conseguente declaratoria d'ufficio del giudicatointerno, formatosi sulla pronuncia conclusiva del primo grado delprocedimento, ancorché non abbia costituito oggetto di censura nel gradoprecedente ad opera della parte interessata.

Ha inoltre rilevato che lacartella di pagamento assomma in sé la natura di titolo esecutivo e diprecetto (rectius: la notificazione della cartella di pagamento assomma lefunzioni di notificazione del titolo esecutivo e del precetto), sia per leentrate di natura tributaria che per le entrate di natura non tributaria,quale quella in esame.

Secondo il Procuratore generale è corretta laqualificazione dell’azione svolta quale opposizione all’esecuzione, previstadall’art. 615, comma 1, c.p.c. , cui non è applicabile la sospensione ferialedei termini processuali neppure relativamente ai termini per il giudizio diimpugnazione, con la conseguenza che l’appello proposto dalla Provincia ètardivo.8.- I primi due motivi sono fondati nei termini di cui appresso.8.1.- Sono condivisibili le considerazioni del Procuratore generale inordine alla rilevabilità del giudicato interno anche d'ufficio in grado dilegittimità, nonché sulla natura del presente procedimento quale giudiziodi opposizione alla esecuzione.8.2.- Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte che il giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado èrilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, trattandosi di materiasottratta alla disponibilità delle parti, salvo che, ma non è questo il caso, ilgiudice d’appello abbia valutato la portata dell'atto di appello e, quindi,Numero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026l'esistenza o meno del suddetto giudicato (Cass. n. 13881 del24/09/2002; Cass. n. 3803 del 25/02/2004; Cass. n. 5133 del21/02/2019).8.3.- E’ inoltre corretta la qualificazione del presente giudizio comegiudizio di opposizione alla esecuzione.

Il canone di concessione per ilsuolo oggetto di occupazione (COSAP), a differenza della tassa perl'occupazione di aree pubbliche (TOSAP) non è un tributo ma costituisce ilcorrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo ospeciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico, trova la suacompiuta ed autonoma disciplina nel Regolamento adottato dal Comune(art. 53, d.lgs. 446/1997), è una prestazione caratterizzata dal sinallagma(Cass. n. 24541 del 02/10/2019) e costituisce una entrata di naturaprivata (Cass. sez.

Un. n. 2448 del 01/02/2025; Cass. n. 2448 del01/02/2025).La cartella è di regola il primo atto con il quale si preannuncia laesecuzione forzata sulla base di un titolo; svolge quindi la funzione delprecetto (Cas. n. 3021 del 08/02/2018; Cass. n. 2553 del 30/01/2019);in materia tributaria può svolgere anche la funzione di atto impositivoquando manifesta per la prima volta la pretesa tributaria, ma in questocaso, come sopra si è detto, non si tratta di una entrata tributaria bensìdi un canone dovuto in base al Regolamento comunale per laoccupazione del suolo pubblico, e la cartella è stata notificata -come laparte riferisce- dopo che è stato reso esecutivo il ruolo.9.- La opposizione ad una cartella esattoriale relativa ad unaentrata di diritto privato quale il COSAP non è quindi una opposizionealla esecuzione di natura tributaria (con la relativa disciplina) ma deveinquadrarsi nell'ambito di una comune opposizione all'esecuzione.9.1.- Ne consegue non soltanto la inapplicabilità al processo dellasospensione dei termini feriali in virtù del combinato disposto dall'art. 3della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 O.G., come rilevato dalla parte,Numero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026ma -ancor prima -che la sentenza non era appellabile, secondo quantodisposto dall’art. 616 c.p.c. ratione temporis vigente.Ed invero l’art. 14 della legge n. 52/2006, con una previsioneeliminata dalla successiva legge n. 69/2009 aveva modificato l’art. 616c.p.c. prevedendo che le sentenze in tema di opposizione all'esecuzionenon fossero impugnabili.Non essendovi nella legge n. 52/2006 una norma transitoria, lesentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate tra ilprimo marzo 2006 (data di entrata in vigore della predetta legge n.52/2006) ed il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge n.69/2009) non sono soggette ad appello.

In tal senso le sezioni unite dellaCorte di Cassazione con la sentenza n. 9940/2009 hanno affermato che lanon impugnabilità della sentenza pronunciata nel giudizio di cognizioneintrodotto dall'opposizione all'esecuzione disposta dall'ultimo incisodell'art. 616 c.p.c., novellato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14,in difetto di qualsivoglia diversa previsione normativa, deve ritenersicarattere proprio di ogni decisione depositata dal primo marzo 2006 (datadi entrata in vigore della legge) fino alla sua abrogazione a prescinderedall'epoca (anteriore o posteriore alla novellazione) di introduzione delgiudizio cui inerisce la sentenza da gravare, trattandosi di norma aventecarattere eminentemente processuale, e quindi da applicarsi, secondo ilprincipio tempus regit actum, a tutti gli atti del processo (pertanto ancheall'atto decisionale conclusivo dello stesso) formati dalla data predetta.10.- Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata depositatain data 15/5/2008, nel vigore dell’art 616 c.p.c. come modificato dall’art14 della legge 52/2006.

Di conseguenza l'appello proposto dalla Provincia,ancor prima che tardivo, è inammissibile e si è comunque formato ilgiudicato sulla sentenza di primo grado.Numero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi primoe secondo, la cassazione della sentenza impugnata e decidendo nelmerito, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della partericorrente in euro 5.000,00 per compensi euro 200,00 per spese nondocumentabili per il giudizio di legittimità e in euro 5.532,00 per il giudiziod'appello, ferme restando le spese come liquidate nella sentenza di primogrado, oltre accessori.

P.Q.MAccoglie per quanto di ragione il primo e secondo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel meritodichiara la inammissibilità dell’appello.Condanna la parte controricorrente alle spese del procedimento infavore di parte ricorrente che si liquidano in euro 5.000,00 per compensieuro 200,00 per spese non documentabili per il giudizio di legittimità e ineuro 5.532,00 per il giudizio d'appello, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 29/01/2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteRita Elvira A. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]PROVINCIA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantep.t. (già S.ES.I.T. Puglia S.p.A., già Equitalia S.p.A.)-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 97/2019depositata il 25/02/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, udito il difensore del ricorrente.La società ricorrente, preposta alla gestione dei servizi idrici, concartella di pagamento per la somma di £ 19.656.000, relativa al COSAP,contestando la debenza del canone in relazione all’occupazione delsottosuolo pubblico a mezzo di allacciamenti alla rete fognaria e agliimpianti di acqua potabile.Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 15/5/2008, ha accolto ladomanda, dichiarando la sussistenza di esenzione dal COSAP.Con atto di citazione notificato in data 22 e 24 giugno 2009 laProvincia ha interposto appello, accolto dalla Corte di appello di Potenza,che ha dichiarato dovuto il COSAP, ritenendo non sussistente l’esenzioneinvocata dalla società.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a seimotivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso ed entrambe le partihanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha depositatorequisitoria scritta. Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 ilProcuratore generale ha concluso come da requisitoria, chiedendol'accoglimento dei primi due motivi del ricorso. Il procuratore di partericorrente ha insistito in atti.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta error in procedendorilevante ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per il passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Matera n. 324 del 15/05/2008, in relazionealla disciplina di cui agli artt. 2909 c.c., 327 e 615 c.p.c., e all’art. 3 dellaLegge n. 742/1969 e 91 del R.D. n. 12/1941 (ordinamento giudiziario).Parte ricorrente deduce che il procedimento de quo, di opposizione acartella esattoriale, ha natura di procedimento di opposizioneNumero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e di conseguenza non è sottoposto allasospensione dei termini feriali sicché essendo stata depositata la sentenzadi primo grado in data 15/05/2008 e non notificata, l’impugnazione conpassaggio in giudicato della sentenza.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c., 327 e 615 c.p.c., nonché dell’art. 3 dellalegge n. 742/1969 e 91 del R.D. n. 12/1942 (ordinamento giudiziario) inrelazione al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Matera.Parte ricorrente deduce che ove la Corte dovesse reputare il vizio sub n.1) non ascrivibile nel novero degli errores in procedendo, le circostanzeinnanzi evidenziate comunque comporterebbero una violazione dellenorme indicate nell’epigrafe del motivo, stante il passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Matera n. 324/2008 non rilevato dalla Cortedi appello di Potenza nella sentenza impugnata.3. - Con il terzo motivo del ricorso si lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 17 e 26 del Regolamento della provincia di Materain materia di COSAP approvato con delibera n. 76 del 28.12.1998, dell’art.63 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997. La ricorrente deduce che l’art. 17 delRegolamento prevede esenzione per le occupazioni connesse adallacciamenti fognari o idrici e, più in generale, impianti di pubblici servizie che il canone richiesto riguardava proprio opere rientranti in talicategorie. La Corte d’appello ha invece erroneamente applicato l’art. 26,riferibile ai soggetti che effettuano occupazioni per pubblici servizi diversida quelli idrico–fognanti. Secondo la ricorrente l’interpretazione dellanormativa secondaria resa dalla Corte di appello è errata, in quanto ilcitato art. 17, in maniera chiara, dispone l’esenzione per specificheoccupazioni, ossia quelle «del sottosuolo stradale per allacciamenti allarete fognaria, di acqua potabile e, comunque, le occupazioni di suolorealizzate con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubbliciNumero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026servizi»; ne deriva che l’esenzione afferisce esclusivamente alleoccupazioni riferibili, in generale, a servizi fondamentali per il pubblicoquali quelli idrico-fognanti.4.-Con il quarto motivo del ricorso si denuncia il vizio di motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile rilevante ex art. 360 n. 5c.p.c. La società contesta che la sentenza d’appello da un lato nericonosce il carattere pubblicistico e istituzionale, ma poi nega l’esenzioneprevista per finalità istituzionali (art. 17 Regolamento COSAP), senzaspiegare adeguatamente la ragione di tale contraddizione. La motivazione,quindi, sarebbe contraddittoria e incomprensibile.5.-Con il quinto motivo del ricorso si denuncia la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 343,246 e 112 c.p.c. vizio rilevante aisensi dell’art. 360 n.4 c.p.c. La ricorrente deduce che in primo grado lesue ulteriori eccezioni (carenza di motivazione della cartella; violazioneart. 7 [OSCURATO:PERSONA]) erano state assorbite, non rigettate; inappello era sufficiente riproporle ex art. 346 c.p.c., come ha fatto nellacomparsa di risposta; non era necessario alcun appello incidentale. LaCorte d’appello, invece, ha ritenuto che tali eccezioni fossero precluseperché non veicolate con appello incidentale, violando gli artt. 343, 346 e112 c.p.c., nonché i principi delle S.U. n. 7940/2019 sulla riproposizionedelle eccezioni assorbite.6.-Con il sesto motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. (ex art. 360 n.3 c.p.c.) Il motivo èsubordinato al quinto. La ricorrente deduce che anche assumendo chenon vi sia error in procedendo, la Corte d’appello avrebbe erroneamenteinterpretato gli artt. 343 e 346 c.p.c., poiché le eccezioni non esaminate inprimo grado non richiedevano appello incidentale e dovevano essereesaminate perché ritualmente riproposte nella comparsa di costituzione.L’ulteriore errore ha inciso sul merito, perché la Corte d’appello avrebbeNumero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026dovuto accogliere tali eccezioni (in particolare, sulla carenza dimotivazione della cartella).7.- La controparte ha eccepito la decadenza dalla eccezione digiudicato. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento dei primi duemotivi, rilevando che l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto deltermine “lungo”, non rilevata dal giudice del merito, può essere dichiaratain sede di legittimità con conseguente declaratoria d'ufficio del giudicatointerno, formatosi sulla pronuncia conclusiva del primo grado delprocedimento, ancorché non abbia costituito oggetto di censura nel gradoprecedente ad opera della parte interessata. Ha inoltre rilevato che lacartella di pagamento assomma in sé la natura di titolo esecutivo e diprecetto (rectius: la notificazione della cartella di pagamento assomma lefunzioni di notificazione del titolo esecutivo e del precetto), sia per leentrate di natura tributaria che per le entrate di natura non tributaria,quale quella in esame. Secondo il Procuratore generale è corretta laqualificazione dell’azione svolta quale opposizione all’esecuzione, previstadall’art. 615, comma 1, c.p.c. , cui non è applicabile la sospensione ferialedei termini processuali neppure relativamente ai termini per il giudizio diimpugnazione, con la conseguenza che l’appello proposto dalla Provincia ètardivo.8.- I primi due motivi sono fondati nei termini di cui appresso.8.1.- Sono condivisibili le considerazioni del Procuratore generale inordine alla rilevabilità del giudicato interno anche d'ufficio in grado dilegittimità, nonché sulla natura del presente procedimento quale giudiziodi opposizione alla esecuzione.8.2.- Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte che il giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado èrilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, trattandosi di materiasottratta alla disponibilità delle parti, salvo che, ma non è questo il caso, ilgiudice d’appello abbia valutato la portata dell'atto di appello e, quindi,Numero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026l'esistenza o meno del suddetto giudicato (Cass. n. 13881 del24/09/2002; Cass. n. 3803 del 25/02/2004; Cass. n. 5133 del21/02/2019).8.3.- E’ inoltre corretta la qualificazione del presente giudizio comegiudizio di opposizione alla esecuzione. Il canone di concessione per ilsuolo oggetto di occupazione (COSAP), a differenza della tassa perl'occupazione di aree pubbliche (TOSAP) non è un tributo ma costituisce ilcorrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo ospeciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico, trova la suacompiuta ed autonoma disciplina nel Regolamento adottato dal Comune(art. 53, d.lgs. 446/1997), è una prestazione caratterizzata dal sinallagma(Cass. n. 24541 del 02/10/2019) e costituisce una entrata di naturaprivata (Cass. sez. Un. n. 2448 del 01/02/2025; Cass. n. 2448 del01/02/2025).La cartella è di regola il primo atto con il quale si preannuncia laesecuzione forzata sulla base di un titolo; svolge quindi la funzione delprecetto (Cas. n. 3021 del 08/02/2018; Cass. n. 2553 del 30/01/2019);in materia tributaria può svolgere anche la funzione di atto impositivoquando manifesta per la prima volta la pretesa tributaria, ma in questocaso, come sopra si è detto, non si tratta di una entrata tributaria bensìdi un canone dovuto in base al Regolamento comunale per laoccupazione del suolo pubblico, e la cartella è stata notificata -come laparte riferisce- dopo che è stato reso esecutivo il ruolo.9.- La opposizione ad una cartella esattoriale relativa ad unaentrata di diritto privato quale il COSAP non è quindi una opposizionealla esecuzione di natura tributaria (con la relativa disciplina) ma deveinquadrarsi nell'ambito di una comune opposizione all'esecuzione.9.1.- Ne consegue non soltanto la inapplicabilità al processo dellasospensione dei termini feriali in virtù del combinato disposto dall'art. 3della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 O.G., come rilevato dalla parte,Numero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026ma -ancor prima -che la sentenza non era appellabile, secondo quantodisposto dall’art. 616 c.p.c. ratione temporis vigente.Ed invero l’art. 14 della legge n. 52/2006, con una previsioneeliminata dalla successiva legge n. 69/2009 aveva modificato l’art. 616c.p.c. prevedendo che le sentenze in tema di opposizione all'esecuzionenon fossero impugnabili.Non essendovi nella legge n. 52/2006 una norma transitoria, lesentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate tra ilprimo marzo 2006 (data di entrata in vigore della predetta legge n.52/2006) ed il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge n.69/2009) non sono soggette ad appello. In tal senso le sezioni unite dellaCorte di Cassazione con la sentenza n. 9940/2009 hanno affermato che lanon impugnabilità della sentenza pronunciata nel giudizio di cognizioneintrodotto dall'opposizione all'esecuzione disposta dall'ultimo incisodell'art. 616 c.p.c., novellato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14,in difetto di qualsivoglia diversa previsione normativa, deve ritenersicarattere proprio di ogni decisione depositata dal primo marzo 2006 (datadi entrata in vigore della legge) fino alla sua abrogazione a prescinderedall'epoca (anteriore o posteriore alla novellazione) di introduzione delgiudizio cui inerisce la sentenza da gravare, trattandosi di norma aventecarattere eminentemente processuale, e quindi da applicarsi, secondo ilprincipio tempus regit actum, a tutti gli atti del processo (pertanto ancheall'atto decisionale conclusivo dello stesso) formati dalla data predetta.10.- Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata depositatain data 15/5/2008, nel vigore dell’art 616 c.p.c. come modificato dall’art14 della legge 52/2006. Di conseguenza l'appello proposto dalla Provincia,ancor prima che tardivo, è inammissibile e si è comunque formato ilgiudicato sulla sentenza di primo grado.Numero registro generale 8443/2020Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 19800/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi primoe secondo, la cassazione della sentenza impugnata e decidendo nelmerito, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della partericorrente in euro 5.000,00 per compensi euro 200,00 per spese nondocumentabili per il giudizio di legittimità e in euro 5.532,00 per il giudiziod'appello, ferme restando le spese come liquidate nella sentenza di primogrado, oltre accessori. P.Q.MAccoglie per quanto di ragione il primo e secondo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel meritodichiara la inammissibilità dell’appello.Condanna la parte controricorrente alle spese del procedimento infavore di parte ricorrente che si liquidano in euro 5.000,00 per compensieuro 200,00 per spese non documentabili per il giudizio di legittimità e ineuro 5.532,00 per il giudizio d'appello, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 29/01/2026.Il Consigliere est. Il PresidenteRita Elvira A. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris