Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22796/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 76-40109/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sull'accertamento della penale responsabilità, la consistenza ontologica delle attenuanti invocate, oltre alla misura della sanzione irrogata.

Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore dei fatti deriva dalla convergenza di dati indiziari (compatibilità antropometrica e dati di generica coincidenti) che non può ritenersi determinata dal caso.

Motivo per il quale si è palesata non indispensabile la rinnovazione istruttoria chiesta in appello (perizia antropometrica, tenuto conto dei risultati della consulenza di parte), anche in ragione del rito abbreviato eletto dall'imputato.

A fronte di tali convergenze indiziarie la difesa non ha introdotto nel giudizio di merito alcuna (neppure) astratta ipotesi alternativa capace di allontanare l'imputato dai luoghi ove i reati contestati si consumarono, anzi l'analisi delle celle agganciate dall'utenza in uso avvince topograficamente il ricorrente ai fatti.

La motivazione della Corte, conforme a quella di primo grado, appare pertanto del tutto logica e coerente rispetto al compendio di evidenze esaminate nel processo di merito ed in quanto tale non è censurabile nel giudizio di legittimità.

1.2. Del pari è a dirsi quanto al rigetto delle attenuanti richieste; la Corte ha argomentato sul punto valorizzando la plurioffensività seriale delle condotte e la gravità obiettiva dei fatti, accompagnate dall'assenza di elementi favorevoli degni di positiva valutazione.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 76-40109/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sull'accertamento della penale responsabilità, la consistenza ontologica delle attenuanti invocate, oltre alla misura della sanzione irrogata. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore dei fatti deriva dalla convergenza di dati indiziari (compatibilità antropometrica e dati di generica coincidenti) che non può ritenersi determinata dal caso. Motivo per il quale si è palesata non indispensabile la rinnovazione istruttoria chiesta in appello (perizia antropometrica, tenuto conto dei risultati della consulenza di parte), anche in ragione del rito abbreviato eletto dall'imputato. A fronte di tali convergenze indiziarie la difesa non ha introdotto nel giudizio di merito alcuna (neppure) astratta ipotesi alternativa capace di allontanare l'imputato dai luoghi ove i reati contestati si consumarono, anzi l'analisi delle celle agganciate dall'utenza in uso avvince topograficamente il ricorrente ai fatti. La motivazione della Corte, conforme a quella di primo grado, appare pertanto del tutto logica e coerente rispetto al compendio di evidenze esaminate nel processo di merito ed in quanto tale non è censurabile nel giudizio di legittimità. 1.2. Del pari è a dirsi quanto al rigetto delle attenuanti richieste; la Corte ha argomentato sul punto valorizzando la plurioffensività seriale delle condotte e la gravità obiettiva dei fatti, accompagnate dall'assenza di elementi favorevoli degni di positiva valutazione. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 22796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris