CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31 gennaio 2020 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca della misura degli arresti domiciliari per decorrenza dei termini di fase, e contestualmente, su richiesta del Procuratore Generale, gli applicava la misura dell'obbligo di dimora, ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., ritenuta la persistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello cautelare, confermava il suddetto provvedimento, condividendo la valutazione della Corte. Con sentenza del 20 aprile 2021 la Sesta Sezione di questa Corte annullava l'ordinanza del Tribunale, che «aveva omesso di verificare la persistenza delle condizioni di applicabilità della misura sostitutiva, evitando ogni accertamento in concreto e limitandosi a richiamare le originarie verifiche compiute in relazione al provvedimento genetico». In particolare, il ricorso era ritenuto «fondato con riferimento al dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati». Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, respingeva nuovamente l'appello dell'imputato. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza. Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla base degli stessi argomenti ritenuti illogici e carenti nella sentenza di annullamento, omettendo di colmare le lacune ivi segnalate e insistendo sugli stessi principi superati dal giudice di legittimità, così da pretermettere ogni valutazione sulle specifiche censure avanzate con i motivi di appello, fra le quali quelle inerenti al lungo periodo trascorso dall'imputato in regime di arresti domiciliari, allo svolgimento di attività lavorativa a partire dal febbraio 2020, alla rilevanza della ricordata pronuncia di annullamento nel processo di cognizione. L'ordinanza impugnata, come quella annullata dalla Corte di cassazione, non ha verificato la persistenza delle esigenze cautelari, essendosi limitata a richiamare la situazione valutata al momento dell'adozione del provvedimento genetico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato, non risultando la motivazione dell'ordinanza impugnata né illogica né contraddittoria. 2. Ritiene il Collegio che l'ordinanza abbia colmato le lacune motivazionali indicate nella sentenza di annullamento, relative unicamente al profilo delle esigenze cautelari e, in particolare, all'attualità del pericolo di recidiva al momento dell'adozione della misura non custodiale, disposta ai sensi dell'art. 307 del codice di rito. La sopravvenuta sentenza di annullamento della decisione di secondo grado del giudizio di merito, quanto al reato associativo e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per il delitto di abusivo esercizio del credito, è stata richiamata dalla Sesta Sezione per sollecitare un maggior onere motivazionale sul suddetto profilo e non già per una diversa valutazione della gravità indiziaria, come correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha evidenziato che il reato associativo è stato contestato nella cosiddetta forma aperta, cosicché la protrazione della permanenza va riferita al 28 gennaio 2016, quando è stata emessa la sentenza di condanna di primo grado. Ha osservato l'ordinanza che l'arco temporale in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ininterrottamente detenuto, fino alla declaratoria d'inefficacia della misura, va considerato neutro, "non potendo desumersi dal tempo trascorso in vinculis una dissociazione da parte del ricorrente dalla cosca Commisso - storicamente imperante nel territorio di Siderno - di cui è ritenuto essere parte, e, dunque, un periodo cd. silente, sintomatico della rescissione del vincolo associativo". La valutazione espressa dal Tribunale risulta incensurabile, perché - secondo la costante giurisprudenza di legittimità - la presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari opera anche in sede di applicazione di misure cautelari non detentive conseguenti alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare (Sez. 3, n. 5778 del 22/09/2018, Fantini, non mass.; Sez. 5, n. 51116 del 21/09/2017, Rame, non mass.; Sez. 1, n. 48375 del 21/11/2012, Zara, Rv. 254098). Come da ultimo ribadito, tale principio «trova fondamento, anzitutto, nella formulazione letterale della norma, che, nel richiedere la permanenza "delle ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare", si riferisce alla verifica in fase dinamica ed esecutiva delle condizioni di fatto e di diritto esistenti nel momento genetico dell'imposizione della misura custodiale, che comprendono, quindi, anche la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dipendente dal titolo del reato contestato (Sez. 1, n. 45184 del 16/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). La stessa sentenza rescindente, evocando la rilevanza del "tempo silente", ha pure richiamato la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale la difesa non ha dedotto "elementi dai quali desumere che il Gattuso si sia dissociato dal sodalizio". 3. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]