CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14866/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4,/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza del reato presupposto rispetto a quello di ricettazione, al vizio della motivazione in ordine al dolo ed in relazione alla mancata concessione della attenuante della ricettazione lieve, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 02; Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741 - 01; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, Souhi, Rv. 276871 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 (in ordine al reato presupposto) e 3 (in relazione al diniego della attenuante); che il mancato approfondimento in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato discende dal fatto che il motivo di appello sul punto estremamente generico e, per questo, non meritevole di risposta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il