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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35103/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/02/2022 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con il decreto in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Novara dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale si era escluso dalla sottoposizione a visto di controllo la corrispondenza intercorsa con il difensore su supporto informatico relativa a mate- riale giudiziario troppo voluminoso.

Senza interferire sul contenuto della corrispon- denza, si era però richiesto di appurare il quantitativo dei CD da inventariare, nonché di verificare che non vi fosse altro materiale o oggetti non consentiti, come disposto dal regolamento interno per i sottoposti al regime ex art. 41 bis 0.1'.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15, 24 e 11 Cost; 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 35 bis 0,P.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc, pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché relativi a provvedimenti emessi a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle _ iiv

111.1.2. spese processuali e della somma di euro tremila ijlIa cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 _.I.1,2.onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/02/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con il decreto in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Novara dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale si era escluso dalla sottoposizione a visto di controllo la corrispondenza intercorsa con il difensore su supporto informatico relativa a mate- riale giudiziario troppo voluminoso. Senza interferire sul contenuto della corrispon- denza, si era però richiesto di appurare il quantitativo dei CD da inventariare, nonché di verificare che non vi fosse altro materiale o oggetti non consentiti, come disposto dal regolamento interno per i sottoposti al regime ex art. 41 bis 0.1'. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15, 24 e 11 Cost; 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 35 bis 0,P. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc, pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché relativi a provvedimenti emessi a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle _ iiv 111.1.2. spese processuali e della somma di euro tremila ijlIa cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 _.I.1,2.onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Decreto Cassazione n. 35103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris