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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 ottobre 2022

Cassazione n. 16577/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Isola di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 dalla Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi, per il ricorrente, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 3 ottobre 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, ha: -) confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omessa dichiarazione per l'anno 2011; -) dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per identica fattispecie limitatamente all'annualità 2010, perché estinto per prescrizione; -) rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, precisamente, è stata affermata perché lo stesso, quale amministratore di fatto della società "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.", avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per l'anno 2011, con evasione dell'IRES per un importo ampiamente superiore alla soglia di punibilità e dell'IVA per 1.200.851,78 euro.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 195, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di penale responsabilità.

Si deduce che vi sono stati travisamento e manifesta illogicità nell'apprezzamento delle prove con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti convergenti nel sostenere che il ricorrente era solo il commercialista della società "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l."

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 507 e 516 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza e alla effettuazione della verifica di un'autonoma ipotesi ricostruttiva dei fatti da parte del giudice.

Si deduce che l'allargamento d'ufficio del tema di prova «alle frodi di società plurime gestite a livello contabile» ha modificato l'imputazione originaria dei tratti essenziali dell'addebito.

Si aggiunge che illegittima è l'attività compiuta di verifica di autonome ipotesi ricostruttive dei fatti, anche per l'ampliamento dell'oggetto del giudizio ad altre società e ad altri periodi storici.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di omessa dichiarazione.

Si deduce che: a) l'unico reato oggi in contestazione è stato consumato il 30 dicembre 2012, quando la contabilità della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." già non era più in possesso dell'attuale ricorrente, così come affermato dalla stessa Corte di appello; b) gli accertamenti hanno riguardato il solo periodo 2005-2.008, con esclusione del 2012; c) il periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] è stata legale rappresentante della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." è terminato nel 2009; d) nel 2012, legale rappresentante della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." era [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla pena irrogata.

Si deduce che la sentenza impugnata non ha valutato elementi positivi, quali la condotta processuale improntata a particolare lealtà o comunque le condizioni personali o sociali meritevoli di attenzione.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla richiesta di applicazione della continuazione con i fatti oggetto della sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano.

Si deduce la totale assenza di motivazione relativamente alla richiesta di applicazione della continuazione con i fatti oggetto della sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano, richiesta effettuata in sede di discussione il 13 giugno 2022.

Si segnala che i reati oggetto della sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano attengono anch'essi a fatti relativi agli anni di imposta 2010 e 2011, alla società "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.", ed a condotte dell'attuale ricorrente come amministratore di fatto di tale ente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, e prive di specificità o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connesse, le quali contestano sia il travisamento della prova con riferimento alle testimonianze assunte, laddove evidenzierebbero come il ricorrente fosse semplicemente il commercialista della ditta "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.", sia la violazione di legge e la manifesta illogicità nella valutazione degli elementi istruttori e nelle conclusioni raggiunte.

2.1. Per quanto concerne il denunciato vizio di travisamento della prova, occorre muovere dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità.In linea generale, è diffusa l'affermazione secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di una informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01, e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01).

Questa indicazione, talvolta, riceve un "temperamento".

Si finfatti più volte precisato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01).

Ciò posto, nella specie, va evidenziato che: -) la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado, pervenendo ad identico giudizio di condanna per il reato per il quale si procede, ed ha espressamente condiviso le valutazioni del Tribunale in ordine alle valutazioni delle risultanze istruttorie, pur offrendo una autonoma motivazione; -) la sentenza impugnata non ha richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame; -) non può dirsi che sia la Corte d'appello, sia il Tribunale siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

2.2. Con riguardo ai denunciati vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità nella valutazione degli elementi istruttori e nelle conclusioni raggiunte, va rilevato che la sentenza impugnata espone conclusioni correttamente motivate, perché fondate su dati probatori univoci, apprezzati in modo congruo, sulla base di massime di esperienza accettabili.Precisamente, la Corte d'appello, quanto al fatto oggettivo dell'omessa dichiarazione, e al superamento delle soglie di punibilità, rappresenta che la ditta di cui è ritenuto amministratore di fatto l'attuale ricorrente, la "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.": -) non ha presentato dichiarazioni fiscali dall'anno 2009 al 2012, e quindi nemmeno per l'anno 2011, per il quale è stata pronunciata condanna; -) ha avuto tra il 2009 ed il 2011 un centinaio di dipendenti; -) nell'anno 2009, per quanto risulta dai dati contenuti in un hard disk sequestrato presso la società "RO.MI." di cui l'attuale ricorrente era amministratore unico, ha avuto un volume di affari pari a 4.985.112,83 euro, e avrebbe dovuto versare IRES per 1.370.906,03 euro nonché IVA per 1.661.264,56 euro; -) sulla base del rapporto tra fatturato accertato nel 2009 e numero di dipendenti, per il 2011 ha avuto, ragionevolmente, un volume di affari pari a 6.119,758,89 euro, e avrebbe dovuto versare IRES per un importo nettamente superiore alla soglia di punibilità nonché IVA per 1.200.851,78 euro.

La medesima Corte d'appello, poi, quanto alla posizione dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di fatto della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.", osserva che: -) questa impresa era inserita in un sistema di società coinvolte in operazioni di fatture per operazioni inesistenti tutte facenti capo allo studio "RO.MI." gestito da [OSCURATO:PERSONA]; -) i soggetti delegati ad operare sui conti correnti di tali società, e sottoscrittori degli assegni tratti su tali conti erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una impiegata della "RO.MI."; -) la "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." risultava essere stata amministrata dal 10 agosto 2009 al 1° dicembre 2011 da [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di studio di [OSCURATO:PERSONA] ed imputato per reati connessi, nonché persona descritta dallo stesso Arcuti come una casalinga poco scolarizzata, priva di esperienze, gravemente depressa, la quale non aveva mai gestito la società; -) anche il successivo amministratore di "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.", [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non essersi mai occupato della stessa ed ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come il «ragioniere»; -) gli amministratori di altre due società coinvolte nel sistema fraudolento, e precisamente [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA]", e [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di "D & D", hanno detto, la prima, di lavorare come badante e di aver assunto la carica societaria su richiesta di una ragazza impiegata presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], e, il secondo, di aver sempre svolto l'attività di autotrasportatore e di poter indicare [OSCURATO:PERSONA] come colui che «aveva in mano tutto».

A fronte di questi elementi, risultano meramente asserite, o comunque sono prive di concludenza, le osservazioni secondo cui: -) nel dicembre 2012, l'attuale ricorrente non era più in possesso della contabilità della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l."; -) gli accertamenti hanno riguardato il solo periodo 2005- 2008, con esclusione del 2012; -) il periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] è stata legale rappresentante della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." è terminato nel 2009; -) nel 2012, legale rappresentante della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." era [OSCURATO:PERSONA].

3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano il difetto di correlazione tra accusa e sentenza e l'illegittimità dell'allargamento di ufficio del tema di prova «alle frodi di società plurime gestite a livello contabile».

Per quanto riguarda il difetto di correlazione tra accusa e sentenza è sufficiente rilevare che l'imputazione di omessa dichiarazione per l'anno 2011 formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." è rimasta immutata sin dal decreto che dispone il giudizio, e che in relazione al fatto descritto nella stessa è stata pronunciata in primo grado la condanna poi confermata in appello.

Relativamente all'attività istruttoria di ufficio disposta dal Tribunale, incensurabile è l'osservazione compiuta dalla Corte d'appello, secondo la quale il Tribunale ha inteso procedere ad una ricostruzione unitaria della vicenda relativa a tutte le società facenti capo allo studio dell'attuale ricorrente, per meglio comprendere quanto accaduto con riferimento ad una di esse, appunto la "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.".

4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure enunciate nel quarto motivo che contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi, ha osservato che la pena è stata fissata in un anno e quattro mesi di reclusione, ossia in misura superiore di soli quattro mesi rispetto al minimo edittale, e molto al di sotto della media edittale, in ragione della gravità delle condotte, reiterate per tre anni e per importi notevolmente superiori alle soglie di punibilità, come tali pure sintomatiche di dolo di non comune intensità.

La • sentenza impugnata, ancora, sviluppando un'argomentazione assolutamente incensurabile in sede di legittimità, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando, oltre che la gravità delle condotte e l'intensità del dolo, anche i significativi precedenti penali dell'attuale ricorrente, nonché la sottoposizione del medesimo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.5.

Manifestamente infondate, infine, sono le censure proposte con il quinto motivo, che contestano l'omessa risposta alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli oggetto della sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano.

5.1. Come già osservato in giurisprudenza, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (così Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424-01).

Inoltre, si è condivisibilmente osservato che, in tema di ricorso per cassazione, non è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione non sia stata proposta con atto di appello, o non sia divenuta attuale dopo il termine per la proposizione di quest'ultimo, non comportando la stessa effetti sulla legalità della pena e potendo il predetto riconoscimento essere valutato d'ufficio nell'esercizio di una mera facoltà giudiziale (così Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745-01).

5.2. Nella specie, la sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano risulta depositata in appello, ma senza alcuna attestazione di definitività.

Precisamente, dagli atti a disposizione, emerge solo che, all'udienza del 13 giugno 2022, con dichiarazione raccolta a verbale, «il difensore dichiara essere divenuta definitiva» tale sentenza.

L'attestazione della irrevocabilità della sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano, però, era un dato indispensabile perché la sentenza impugnata dovesse pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della continuazione tra i reati da essa giudicati e quelli oggetto della pronuncia del 9 aprile 2021.

Innanzitutto, infatti, solo la certezza dell'irrevocabilità della sentenza avente ad oggetto i reati di cui si chiede l'unificazione a titolo di continuazione con quelli oggetto del processo in corso consente al giudice di quest'ultimo di procedere a valutare se sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'istituto.

In. secondo luogo, poi, anche a dare per accertata l'irrevocabilità della sentenza avente ad oggetto i reati di cui si chiede l'unificazione a titolo di continuazione, occorrerebbe comunque verificare se, nel processo in corso, la richiesta della difesa potesse essere formulata già nell'atto di appello.

E, nella specie, l'incertezza non appare costituire un'ipotesi astratta, perché la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 10 luglio 2021, ed il pertinente atto di appello risulta depositato il 21 ottobre 2021, mentre la sentenza avente ad ( oggetto reati di cui si chiede l'unificazione a titolo di continuazione è indicata come pronunciata il 9 aprile 2021.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Isola di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 dalla Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi, per il ricorrente, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 3 ottobre 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, ha: -) confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omessa dichiarazione per l'anno 2011; -) dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per identica fattispecie limitatamente all'annualità 2010, perché estinto per prescrizione; -) rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche. La colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, precisamente, è stata affermata perché lo stesso, quale amministratore di fatto della società "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.", avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per l'anno 2011, con evasione dell'IRES per un importo ampiamente superiore alla soglia di punibilità e dell'IVA per 1.200.851,78 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 195, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di penale responsabilità. Si deduce che vi sono stati travisamento e manifesta illogicità nell'apprezzamento delle prove con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti convergenti nel sostenere che il ricorrente era solo il commercialista della società "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 507 e 516 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza e alla effettuazione della verifica di un'autonoma ipotesi ricostruttiva dei fatti da parte del giudice. Si deduce che l'allargamento d'ufficio del tema di prova «alle frodi di società plurime gestite a livello contabile» ha modificato l'imputazione originaria dei tratti essenziali dell'addebito. Si aggiunge che illegittima è l'attività compiuta di verifica di autonome ipotesi ricostruttive dei fatti, anche per l'ampliamento dell'oggetto del giudizio ad altre società e ad altri periodi storici. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di omessa dichiarazione. Si deduce che: a) l'unico reato oggi in contestazione è stato consumato il 30 dicembre 2012, quando la contabilità della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." già non era più in possesso dell'attuale ricorrente, così come affermato dalla stessa Corte di appello; b) gli accertamenti hanno riguardato il solo periodo 2005-2.008, con esclusione del 2012; c) il periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] è stata legale rappresentante della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." è terminato nel 2009; d) nel 2012, legale rappresentante della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." era [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla pena irrogata. Si deduce che la sentenza impugnata non ha valutato elementi positivi, quali la condotta processuale improntata a particolare lealtà o comunque le condizioni personali o sociali meritevoli di attenzione. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla richiesta di applicazione della continuazione con i fatti oggetto della sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano. Si deduce la totale assenza di motivazione relativamente alla richiesta di applicazione della continuazione con i fatti oggetto della sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano, richiesta effettuata in sede di discussione il 13 giugno 2022. Si segnala che i reati oggetto della sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano attengono anch'essi a fatti relativi agli anni di imposta 2010 e 2011, alla società "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.", ed a condotte dell'attuale ricorrente come amministratore di fatto di tale ente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, e prive di specificità o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connesse, le quali contestano sia il travisamento della prova con riferimento alle testimonianze assunte, laddove evidenzierebbero come il ricorrente fosse semplicemente il commercialista della ditta "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.", sia la violazione di legge e la manifesta illogicità nella valutazione degli elementi istruttori e nelle conclusioni raggiunte. 2.1. Per quanto concerne il denunciato vizio di travisamento della prova, occorre muovere dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità.In linea generale, è diffusa l'affermazione secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di una informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01, e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01). Questa indicazione, talvolta, riceve un "temperamento". Si finfatti più volte precisato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01). Ciò posto, nella specie, va evidenziato che: -) la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado, pervenendo ad identico giudizio di condanna per il reato per il quale si procede, ed ha espressamente condiviso le valutazioni del Tribunale in ordine alle valutazioni delle risultanze istruttorie, pur offrendo una autonoma motivazione; -) la sentenza impugnata non ha richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame; -) non può dirsi che sia la Corte d'appello, sia il Tribunale siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. 2.2. Con riguardo ai denunciati vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità nella valutazione degli elementi istruttori e nelle conclusioni raggiunte, va rilevato che la sentenza impugnata espone conclusioni correttamente motivate, perché fondate su dati probatori univoci, apprezzati in modo congruo, sulla base di massime di esperienza accettabili.Precisamente, la Corte d'appello, quanto al fatto oggettivo dell'omessa dichiarazione, e al superamento delle soglie di punibilità, rappresenta che la ditta di cui è ritenuto amministratore di fatto l'attuale ricorrente, la "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.": -) non ha presentato dichiarazioni fiscali dall'anno 2009 al 2012, e quindi nemmeno per l'anno 2011, per il quale è stata pronunciata condanna; -) ha avuto tra il 2009 ed il 2011 un centinaio di dipendenti; -) nell'anno 2009, per quanto risulta dai dati contenuti in un hard disk sequestrato presso la società "RO.MI." di cui l'attuale ricorrente era amministratore unico, ha avuto un volume di affari pari a 4.985.112,83 euro, e avrebbe dovuto versare IRES per 1.370.906,03 euro nonché IVA per 1.661.264,56 euro; -) sulla base del rapporto tra fatturato accertato nel 2009 e numero di dipendenti, per il 2011 ha avuto, ragionevolmente, un volume di affari pari a 6.119,758,89 euro, e avrebbe dovuto versare IRES per un importo nettamente superiore alla soglia di punibilità nonché IVA per 1.200.851,78 euro. La medesima Corte d'appello, poi, quanto alla posizione dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di fatto della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.", osserva che: -) questa impresa era inserita in un sistema di società coinvolte in operazioni di fatture per operazioni inesistenti tutte facenti capo allo studio "RO.MI." gestito da [OSCURATO:PERSONA]; -) i soggetti delegati ad operare sui conti correnti di tali società, e sottoscrittori degli assegni tratti su tali conti erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una impiegata della "RO.MI."; -) la "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." risultava essere stata amministrata dal 10 agosto 2009 al 1° dicembre 2011 da [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di studio di [OSCURATO:PERSONA] ed imputato per reati connessi, nonché persona descritta dallo stesso Arcuti come una casalinga poco scolarizzata, priva di esperienze, gravemente depressa, la quale non aveva mai gestito la società; -) anche il successivo amministratore di "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.", [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non essersi mai occupato della stessa ed ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come il «ragioniere»; -) gli amministratori di altre due società coinvolte nel sistema fraudolento, e precisamente [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA]", e [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di "D & D", hanno detto, la prima, di lavorare come badante e di aver assunto la carica societaria su richiesta di una ragazza impiegata presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], e, il secondo, di aver sempre svolto l'attività di autotrasportatore e di poter indicare [OSCURATO:PERSONA] come colui che «aveva in mano tutto». A fronte di questi elementi, risultano meramente asserite, o comunque sono prive di concludenza, le osservazioni secondo cui: -) nel dicembre 2012, l'attuale ricorrente non era più in possesso della contabilità della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l."; -) gli accertamenti hanno riguardato il solo periodo 2005- 2008, con esclusione del 2012; -) il periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] è stata legale rappresentante della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." è terminato nel 2009; -) nel 2012, legale rappresentante della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." era [OSCURATO:PERSONA]. 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano il difetto di correlazione tra accusa e sentenza e l'illegittimità dell'allargamento di ufficio del tema di prova «alle frodi di società plurime gestite a livello contabile». Per quanto riguarda il difetto di correlazione tra accusa e sentenza è sufficiente rilevare che l'imputazione di omessa dichiarazione per l'anno 2011 formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l." è rimasta immutata sin dal decreto che dispone il giudizio, e che in relazione al fatto descritto nella stessa è stata pronunciata in primo grado la condanna poi confermata in appello. Relativamente all'attività istruttoria di ufficio disposta dal Tribunale, incensurabile è l'osservazione compiuta dalla Corte d'appello, secondo la quale il Tribunale ha inteso procedere ad una ricostruzione unitaria della vicenda relativa a tutte le società facenti capo allo studio dell'attuale ricorrente, per meglio comprendere quanto accaduto con riferimento ad una di esse, appunto la "C.M.R. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.". 4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure enunciate nel quarto motivo che contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi, ha osservato che la pena è stata fissata in un anno e quattro mesi di reclusione, ossia in misura superiore di soli quattro mesi rispetto al minimo edittale, e molto al di sotto della media edittale, in ragione della gravità delle condotte, reiterate per tre anni e per importi notevolmente superiori alle soglie di punibilità, come tali pure sintomatiche di dolo di non comune intensità. La • sentenza impugnata, ancora, sviluppando un'argomentazione assolutamente incensurabile in sede di legittimità, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando, oltre che la gravità delle condotte e l'intensità del dolo, anche i significativi precedenti penali dell'attuale ricorrente, nonché la sottoposizione del medesimo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.5. Manifestamente infondate, infine, sono le censure proposte con il quinto motivo, che contestano l'omessa risposta alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli oggetto della sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano. 5.1. Come già osservato in giurisprudenza, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (così Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424-01). Inoltre, si è condivisibilmente osservato che, in tema di ricorso per cassazione, non è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione non sia stata proposta con atto di appello, o non sia divenuta attuale dopo il termine per la proposizione di quest'ultimo, non comportando la stessa effetti sulla legalità della pena e potendo il predetto riconoscimento essere valutato d'ufficio nell'esercizio di una mera facoltà giudiziale (così Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745-01). 5.2. Nella specie, la sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano risulta depositata in appello, ma senza alcuna attestazione di definitività. Precisamente, dagli atti a disposizione, emerge solo che, all'udienza del 13 giugno 2022, con dichiarazione raccolta a verbale, «il difensore dichiara essere divenuta definitiva» tale sentenza. L'attestazione della irrevocabilità della sentenza del 9 aprile 2021 della Corte di appello di Milano, però, era un dato indispensabile perché la sentenza impugnata dovesse pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della continuazione tra i reati da essa giudicati e quelli oggetto della pronuncia del 9 aprile 2021. Innanzitutto, infatti, solo la certezza dell'irrevocabilità della sentenza avente ad oggetto i reati di cui si chiede l'unificazione a titolo di continuazione con quelli oggetto del processo in corso consente al giudice di quest'ultimo di procedere a valutare se sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'istituto. In. secondo luogo, poi, anche a dare per accertata l'irrevocabilità della sentenza avente ad oggetto i reati di cui si chiede l'unificazione a titolo di continuazione, occorrerebbe comunque verificare se, nel processo in corso, la richiesta della difesa potesse essere formulata già nell'atto di appello. E, nella specie, l'incertezza non appare costituire un'ipotesi astratta, perché la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 10 luglio 2021, ed il pertinente atto di appello risulta depositato il 21 ottobre 2021, mentre la sentenza avente ad ( oggetto reati di cui si chiede l'unificazione a titolo di continuazione è indicata come pronunciata il 9 aprile 2021. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione de