Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12757/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4885 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Caserta, corso Trieste n.- ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nello studio del primo, in via Nomentana, n. 91 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data CweEZ121=2, n. 350/07/13; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. i Fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'estratto di ruolo, correlato ad una serie di cartelle di pagamento relative alle annualità 2003 e 2005, di cui lamentava la mancata, regolare notifica.

La CTP di Napoli rigettava il ricorso.

Non miglior sorte aveva il successivo appello della contribuente, del pari respinto.

Il ricorso per cassazione di Scandisud è affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso.

Ragioni della decisione.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato 0., la contribuente lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per essersi il processo d'appello svolto in difetto di contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ancorché quest'ultima fosse stata parte del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato 1., si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2697, 2698 e 2699 c.c.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato 2., si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1708, comma 2, c.c. e dell'art. 6

I. n. 212 del 2000.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato 3., si evoca la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando in parallelo il difetto di motivazione e la nullità sostanziale della sentenza d'appello per omessa pronuncia su uno dei punti della domanda e per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

Con il quinto motivo di ricorso, rubricato 4., si contesta, a tenore dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 10, comma 3,

I. n. 212 del 2000.Con il sesto motivo, rubricato 5., si assume una ulteriore violazione dell'art. 112, con un conseguente difetto di motivazione ed una nullità da omessa pronuncia nonché una mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

Con il settimo motivo, rubricato 6., si denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 137 e ss. c.p.c. e dell'art. 6

I. n. 212 del 2000.

Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità declinate da Equitalia in controricorso.

Non coglie nel segno la doglianza tesa a contestare la notificazione del ricorso per cassazione presso l'ufficio di Napoli di [OSCURATO:PERSONA], anziché presso la sede centrale di Roma.

La contribuente, invero, ha indirizzato il proprio ricorso verso la parte del processo di primo grado.

Peraltro, in tema di contezioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata anche presso gli uffici periferici dell'agente per la riscossione, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al minimo le ipotesi di inammissibilità.

Va respinta anche l'eccezione relativa al mancato rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c., posto che la mancata trascrizione delle cartelle di pagamento non preclude l'intellegibilità delle censure nei termini sotto espressi.

Non coglie nel segno, infine, l'eccezione che adombra la violazione dell'art. 360- bis c.p.c., attesa la sufficiente specificità delle censure esposte in ricorso, che lasciano evincere la ratio che, nell'ottica della ricorrente, le sorregge.

Tanto premesso, è fondato il primo motivo di censura, che va accolto, con conseguente assorbimento delle altre censure.

Nella specie, ancorché fosse parte del giudizio di primo grado, l'Agenzia delle entrate non consta sia stata processualmente coinvolta nel grado d'appello, essendo mancata la notifica del gravame nei suoi confronti.

Nella specie, la tardiva notifica della cartella è profilo che si riflette sul merito della pretesa.Invero, la precipua censura attinge la cartella, investendo, altresì, la pretesa tributaria.

In tal guisa, trascina nell'alveo del giudizio la posizione, postulando la presenza nel suo ambito dell'Agenzia.

L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica anche alle fattispecie di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.

Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello è suscettibile di determinare la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità" (Cass. n. 8790 del 2019).

La necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.

Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433 del 2017; Cass. n. 3451 del 2021; Cass. n. 3077 del 2021).

La sentenza va, in definitiva, cassata, con la rimessione della causa per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Quest'ultima provvederà, altresì, alle regolazione delle spese del giudizio.

Per questi motivi Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame - previa integrazione del contraddittorio - e per la regolazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4885 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Caserta, corso Trieste n.- ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nello studio del primo, in via Nomentana, n. 91 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data CweEZ121=2, n. 350/07/13; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. i Fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'estratto di ruolo, correlato ad una serie di cartelle di pagamento relative alle annualità 2003 e 2005, di cui lamentava la mancata, regolare notifica. La CTP di Napoli rigettava il ricorso. Non miglior sorte aveva il successivo appello della contribuente, del pari respinto. Il ricorso per cassazione di Scandisud è affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso, rubricato 0., la contribuente lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per essersi il processo d'appello svolto in difetto di contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ancorché quest'ultima fosse stata parte del giudizio di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato 1., si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2697, 2698 e 2699 c.c. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato 2., si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1708, comma 2, c.c. e dell'art. 6 I. n. 212 del 2000. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato 3., si evoca la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando in parallelo il difetto di motivazione e la nullità sostanziale della sentenza d'appello per omessa pronuncia su uno dei punti della domanda e per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato 4., si contesta, a tenore dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 10, comma 3, I. n. 212 del 2000.Con il sesto motivo, rubricato 5., si assume una ulteriore violazione dell'art. 112, con un conseguente difetto di motivazione ed una nullità da omessa pronuncia nonché una mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Con il settimo motivo, rubricato 6., si denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 137 e ss. c.p.c. e dell'art. 6 I. n. 212 del 2000. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità declinate da Equitalia in controricorso. Non coglie nel segno la doglianza tesa a contestare la notificazione del ricorso per cassazione presso l'ufficio di Napoli di [OSCURATO:PERSONA], anziché presso la sede centrale di Roma. La contribuente, invero, ha indirizzato il proprio ricorso verso la parte del processo di primo grado. Peraltro, in tema di contezioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata anche presso gli uffici periferici dell'agente per la riscossione, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al minimo le ipotesi di inammissibilità. Va respinta anche l'eccezione relativa al mancato rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c., posto che la mancata trascrizione delle cartelle di pagamento non preclude l'intellegibilità delle censure nei termini sotto espressi. Non coglie nel segno, infine, l'eccezione che adombra la violazione dell'art. 360- bis c.p.c., attesa la sufficiente specificità delle censure esposte in ricorso, che lasciano evincere la ratio che, nell'ottica della ricorrente, le sorregge. Tanto premesso, è fondato il primo motivo di censura, che va accolto, con conseguente assorbimento delle altre censure. Nella specie, ancorché fosse parte del giudizio di primo grado, l'Agenzia delle entrate non consta sia stata processualmente coinvolta nel grado d'appello, essendo mancata la notifica del gravame nei suoi confronti. Nella specie, la tardiva notifica della cartella è profilo che si riflette sul merito della pretesa.Invero, la precipua censura attinge la cartella, investendo, altresì, la pretesa tributaria. In tal guisa, trascina nell'alveo del giudizio la posizione, postulando la presenza nel suo ambito dell'Agenzia. L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica anche alle fattispecie di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello è suscettibile di determinare la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità" (Cass. n. 8790 del 2019). La necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433 del 2017; Cass. n. 3451 del 2021; Cass. n. 3077 del 2021). La sentenza va, in definitiva, cassata, con la rimessione della causa per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, alla CTR della Campania, in diversa composizione. Quest'ultima provvederà, altresì, alle regolazione delle spese del giudizio. Per questi motivi Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame - previa integrazione del contraddittorio - e per la regolazione delle spese
Sentenza Cassazione n. 12757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris