CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 08780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOdat-e-a4viso-a1-1-e-parti-, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Como ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di euro 45.000,00 di multa, per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 per aver indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 elementi passivi corrispondenti ad una fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, ammortizzata per la quota di competenza di ciascun anno di imposta. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando con un unico motivo, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 2 e 3 d. Igs. 74/2000, che un'unica condotta materiale di utilizzazione di una determinata fattura per operazioni inesistenti nella dichiarazione di imposta di un determinato anno, configurante dichiarazione fraudolenta per l'anno di riferimento, possa costituire anche per gli anni successivi un'ulteriore fattispecie penalmente rilevante ai sensi della medesima disposizione di legge. Deduce conseguentemente che l'utilizzazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2012 della fattura emessa dalla GTE il 26.1.2012, il cui valore di € 500.000 era stato riportato nella dichiarazione fiscale, non consentiva di ritenere che l'imputato se ne fosse avvalso anche negli anni 2013 e 2014, non essendo pertanto i fatti contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione punibili o, essendolo semmai solo ai sensi dell'art. 3 del d. Igs. 74/2000 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame la prospettazione del ricorrente, con cui si lamenta che i fatti indicati ai capi 2) e 3) dell'imputazione non costituiscano reato a fronte dell'utilizzazione della medesima fattura già riportata nella dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2012 di cui al capo 1), non risponde ad alcuna delle suddette ipotesi, la cui elencazione è tassativa, a fronte dell'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero il cui contenuto è stato valutato ed integralmente recepito dal Tribunale. Né potrebbe, a tutto voler concedere, ritenersi che si verta in ipotesi di erronea qualificazione del fatto ritenuto in sentenza, la quale può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando si tratti di qualificazione che risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601), profilo questo escluso dalla stessa prospettazione difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno. DEPOSTATO !rq CA • LLEPR (t. , d