CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 09415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31459/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SGROI, [OSCURATO:PERSONA] -resistentecon mandato- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 157/2018depositata il 24/04/2018 , R.G.N. 521/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 24.4.2018 n. 157, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa in liquidazione avverso la sentenza del tribunale di Bergamo che aveva respinto integralmente, riuniti due distinti procedimenti, l’opposizione proposta da quest’ultima società avverso l’avviso di accertamento del 6.6.2013, nonché avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps (notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e avverso l’avviso unico di accertamento notificato il 24.5.2016, in quanto il giudice di primo grado aveva ritenuto corretto il recupero, nella quota imponibile ai fini del calcolo dei contributi, di quanto corrisposto ai lavoratori per l’indennità “trasferte Italia” avvenuta dopo un accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, in riferimento agli anni d’imposta dal 2007 al 2010. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, rigettava l’eccezione di decadenza sia perché tardivamente proposta e sia perché infondata, a tacere del fatto che l’eventuale decadenza non avrebbe precluso all’Istituto l’accertamento della pretesa nel giudizio di cognizione introdotto con ricorso in opposizione. La Corte territoriale rigettava, altresì, l’eccezione di carenza di motivazione e confermava la pretesa impositiva, alla luce del principio di autonomia tra le obbligazioni contributive di cui è titolare in via esclusiva l’Inps e le pretese tributarie, di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, secondo la Corte d’appello, non potevano ritenersi vincolanti, nella specie, gli accordi conciliativi intervenuti tra la società appellante e l’Agenzia delle Entrate, in quanto l’accordo tra la società privata e l’amministrazione fiscale non aveva effetti sulla pretesa contributiva che, invero, non si risolveva in mero calcolo presuntivo d ella retribuzione ma involgeva l’assoggettamento di una determinata retribuzione all’imponibile a fini contributivi. Nel merito, la Corte di merito riteneva la pretesa dell’Inps fondata, trattandosi di somme solo formalmente corrisposte ai lavoratori,per indennità di trasferta, ma in effetti volte a remunerare il lavoro straordinario, come risulta nte dai documenti contabili ed extracontabili, dai rapportini rilevatori della presenza giornaliera dei soci lavoratori presso la sede della società ( documentazione acquisita in fase ispettiva dalla Guardia di Finanza) e dalla prova acquisita della stretta corrispondenza della voce trasferta con le ore di straordinario e dell’utilizzo improprio di tale voce, esente da contribuzione, al solo scopo di retribuire ore di straordinario evadendo la relativa contribuzione. Avverso la predetta sentenza , [OSCURATO:PERSONA] ietà coop erativa in liquidazione ricorre per cassazione, con ricorso affidato a dieci motivi, avverso il quale l’Inps non ha spiegato difese scritte. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. 37 c.p.c. e dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/92, in combinata lettura tra di essi, in relazione al recupero a imposizione dei contributi previdenziali, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per non avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario. Con il secondo motivo, in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, la società pone il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., anche in rapporto con gli artt. 102 della Costituzione e con le disposizioni VI e VII transitorie della Costituzione nonché con l’art. 117 della Costituzione, in rapporto all’art. 6 CEDU, perché a seguito dell’ampliamento e della costituzionalizzazione della giurisdizione del giudice tributario riferita ai “tributi di ogni genere e specie comunque denominati” -e, quindi, con riferimento a “prestazioni patrimoniali imposte” ex art. 23 Cost., prima appartenenti alla giurisdizione ordinaria - l a contribu zione previdenziale non p uò continuare a d essere attratt a dinanzi al giudice ordinario. Assume che il calcolo del contributo previdenziale è strettamente dipendente dal computo della base imponibile reddituale e, quindi, dall’applicazione della normativa sulle imposte sui redditi (TUIR) ovvero dalla materia tributaria. Con il terzo motivo, in via subordinata al mancato accoglimento dei primi due motivi, laddove si ritenga che sulla giurisdizione del giudice tributario si sia creato il giudicato implicito, la società deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 37 c.p.c. e dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/92, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., anche in rapporto agli artt. 102 della Costituzione, alle disposizioni VI e VII transitorie della Costituzione, all’art. 117 della Costituzione e all’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto la decisione del giudice incompetente, ovverosia privo di giurisdizione, è frutto di “cattiva amministrazione” della giustizia, di eccesso di potere giurisdizionale e , come tale , v iziata (il ricorrente evidenzia che il giudice d’appello ha deciso sulla base delle testimonianze, mentre nel processo tributario il legislatore ha prescritto che la giusta imposizione debba emergere attraverso la sola prova documentale). Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, la società dubita della legittimità costituzionale dell’art. 37 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., anche in rapporto agli artt. 102 Cost., alle disposizioni VI e VII transitorie della Costituzione, all’art. 117 della Costituzione e all’art. 6 CEDU, peravere la Corte di merito, escluso il formarsi del giudicato sulla questione di giurisdizione, deciso su materia, quale la contribuzione previdenziale, appartene nte alla giurisdizione di altro giudice (nella specie, quello tributario), e pronunciato sentenza obiettivamente ingiusta perché resa da un giudice non competente a decidere. Con il quinto motivo, la società deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 314/97, rubricato “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”, in relazione agli effetti degli istituti di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 218/97 e 48 del d.lgs. n. 546/92, per avere la Corte d’appello escluso la necessità di conformare la pretesa contributiva alla base imponibile reddituale definitivamente accertata dall’Agenzia delle Entrate ed escluso, per il calcolo dei contributi dovuti, che la medesima base imponibile reddituale fosse stata definitivamente accertata dall’Agenzia delle Entrate. In buona sostanza, secondo la società ricorrente il contributo previdenziale non sarebbe altro che un tributo rapportato, come le imposte sui redditi, alla stessa base imponibile reddituale, mentre la decisione della Corte d’appello violerebbe il principio dell’armonizzazione degli imponibili fiscali e contributivi, di cui all’accertamento unificato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462/97,in relazione all’art. 10 della legge n. 241/97. Con il sesto motivo la società dubita della legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 314/97, con riferimento agli artt. 3, 23, 97, 111 e 117 Cost. quest’ultimo in rapporto all’art. 6 della CEDU, perché la mancata realizzazione dell’unificazione formale dell’accertamento della base reddituale, diversamente dall a disciplina del lavoro autonomo, ex art. 1 del d.lgs. n. 462/97, in relazione all’art. 10 della legge n. 241/97, pregiudica la determinazione uniforme della base imponibile reddituale ai fini delle imposte sui redditi e ai fini del tributo previdenziale, creando irragionevoli duplicazioni di basi imponibili, dinanzi a presupposti unici. Con il settimo motivo la società deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. 437 c.p.c., anche in combinata lettura con l’art.345 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte ritenuto inammissibili alcune questioni, sollevate in grado di appello ed erroneamente ritenute come dedotte per la prima volta. Con l’ottavo motivo la società deduce violazione di legge, in particolare, dell’art.51 comma 6 del Tuir, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., peravere la Corte d’appello erroneamente escluso il riconoscimento della indennità di trasferta nel limite del 50% dell’importo fisso, assoggettato ad esenzione, solo perché i lavoratori non svolgevano una trasferta intesa come spostamento eccezionale e temporaneo fuori dalla propria sede di lavoro, quando invece, ai sensi della norma cit., tale indennità spettava per l’espletamento di attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi ed anche se corrisposta con carattere di continuità. Con il nono motivo la società ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 quinquies del D.L. n. 193/16, convertito nella legge n. 225/16 di interpretazione autentica in materia di determinazione di lavoratori in trasferta e trasfertisti, ex art. 51 commi 5 e 6 Tuir, con riferimento agli artt. 3, 23 e 117 Cost. e all’art. 6 CEDU, perché l’accertato surplusdi retribuzione, collegato ad attività di trasferta abituale dei lavoratori sarebbe tassabile per intero, in relazione a tutte le pregresse fattispecie, anteriori alla predetta disposizione di interpretazione autentica di cui alla rubrica. Assume che tale disposizione, di interpretazione autentica (art. 7 quinquies del d.l. n. 193/16) , ha ristretto il campo delle maggiorazioni di retribuzione, per cui i lavoratori che hanno ottenuto una maggiorazione di retribuzione ante legem nell’ambito di una fattispecie di trasfertismo abituale, ex art. 51 comma 6 Tuir, vedrebbero la stessa tassata al 100%; successivamente, l’adeguamento automatico del datore/lavoratore alla condizione, prima non tassativa, di sussistenza di determinate caratteristiche e della misura fissa della retribuzione, comporterebbe il riconoscimento ai lavoratori dell’esenzione al 50% della maggiorazione di retribuzione, con evidente disparità basata sul mero dato temporale. Con il decimo motivo, in via subordinata, la società deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 51 comma 5 Tuir in combinato disposto con l’art. 7 quinquies del D.L. n. 193/16, convertito nella legge n. 225/16 di interpretazione autentica in materia di determinazione di lavoratori in trasferta e trasfertisti, ex art. 51 commi 5 e 6 Tuir, perché il giudice del merito, una volta accertata la qualificazione di maggiorazione di retribuzione dell’indennità in oggetto, non avrebbe pot uto escludere la sussistenza delle condizioni di esenzione ex art. 5 comma 1 Tuir, atteso che anche tale indennità afferiva sempre a una base imponibile reddituale, quindi, costituiva sempre reddito, salva la sussistenza delle condizioni per fruire dell’esenzione. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo, oggetto di esame congiunto, sono inammissibili perché sollevano la questione di giurisdizione sui contributi previdenziali oggetto di controversia, in quanto assimilabili alle imposte e/o tributi da corrispondere all’Agenzia delle Entrate e quindi, in tesi, anch’essi di competenza e conoscibili dalla giurisdizione tributaria, con censure che non si confrontano con l’accertamento espresso dalla Corte d’appello, nel senso che della debenza dei contributi richiesti non per le indennità di trasferta, voce esente da contribuzione previdenziale, ma per le prestazioni svolte a titolo di lavoro straordinario, per le quali non era stata corrisposta la relativa obbligazione contribu tiva, di competenza, pacificamente, della giurisdizione ordinaria. Inoltre, la questione di giurisdizione è comunque inammissibile, in quanto,come riferito dallo stesso ricorrente, alle pagine 24 e ss. del ricorso, al tribunale era già stata devoluta la questione di giurisdizione da parte dell’Inps (anche se in riferimento alla possibilità di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del verbale ispettivo Inps, in tesi, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo) e, sul rigetto implicito , non era stata sollevata ulteriore censura, con (implicito) consolidamento del dedotto e deducibile. Quanto ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale, per quanto già detto non resta che affermarne l’infondatezza,per essere la materia della contribuzione previdenziale pacificamente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario,in funzione del giudice del lavoro, e la r elativa imposizione partecipa della natura delle obbligazioni pubbliche equiparabili a quelle tributarie nei soli profili inerenti all'origine legale e alla destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass., Sez.Un. n. 10232 del 2003). Il quinto motivo è infondato, in quanto, pur in presenza di una legislazione volta ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, tuttavia, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, non sussiste alcunapregiudiziale tributaria per l’accertamento della base imponibile a fini contributivi, né una gerarchia tra organi giudicanti appartenenti a diversi plessi giurisdizionali, cosicché gli accertamenti in sede tributaria non sono vincolanti, per il giudice del lavoro , in relazione ai crediti contributivi dell’Inps, anche se provengono da un medesimo verbale ispettivo inviato in ragione delle distinte competenze facenti capo all’Inps e all’Agenzia delle Entrate. Il sesto motivo è inammissibile in quanto la società ricorrente non evidenzia quale sia la rilevanza,nel presente giudizio, del dubbio di legittimità costituzionale, alla luce del fatto che i corrispettivi, formalmente imputati ad indennità di trasferta, sono stati invece conteggiati, alla stregua delle emergenze istruttorie (documentazione contabile ed extracontabile, rapportini, deposizioni testimoniali), come corrispettivi delle ore di straordinario prestate dai dipendenti della società cooperativa, per i quali era dovuta integralmente l a contribuzione , successivamente pretesa e di competenza, incontrastabilmente, del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il settimo motivo è inammissibile, per mancanza di decisività, in quanto l’affermazione della Corte territoriale, che il mezzo d’impugnazione pretenderebbe d’incrinare, non costituisce pronuncia effettivamente sfavorevole della quale fondatamente dolersi, trattandosi di passaggio argomentativo snodatosi con la pretermissione preordinata alla esclusiva confutazione nel merito. Inammissibili risultano l’ottavo e il decimo motivo in quanto non si confrontano con l’accertamento svolto dalla Corte d’appello , come giàdianzi ribadito, in ordine agli importi contestati che non andavano a remunerare prestazioni (fossero esse in via permanente o meno) rese fuori dalla ordinaria sede di lavoro, ma costituivano il corrispettivo di attività di lavoro straordinario, come emerso dalla documentazione, contabile ed extracontabile reperita nel corso dell’accertamento ispettivo. Del pari inammissibile è la questione di legittimità costituzionale sollevata con il nono motivo, prima ancora che manifestamente infondata, perché non rilevante nel presente giudizio, in quanto, come già ampiamente rimarcato nei paragrafi che precedono, nella vicenda oggetto di controversia si dibatte in ordine alla contribuzione relativa a lavoro straordinarioe non già di contribuzione relativa ad indennità di trasferta. La questione è, del pari infondata, in quanto la nuova norma d’interpretazione autentica delinea i requisiti affinché tale indennità possa beneficiare della esenzione fino al 50% della maggiore retribuzione, non previsti per il periodo precedente alla sua entrata in vigore; pertanto, tali somme rimangono, per il periodo precedente all’entrata in vigore d ella legge d’interpretazione autentica , necessariamente soggette alla contribuzione per intero, senza che possa fondatamente ipotizzarsi alcuna violazione dell’art. 23 Cost., per avere il legislatore, nella sua discrezionalità, disciplina to diversamente situazione differenti (l’esenzione parziale spetta solo al ricorrere dei nuovi requisiti), nel pieno rispetto dell’art. 3 Cost. La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps e dell’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , esonera il Coll egio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensiai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupp