Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 11299/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G.

Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 04/02/2022 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e in continuazione con i fatti giudicati con sentenza dello stesso Tribunale del 03/04/2014, la pena di giustizia in ordine al delitto di usura, disponendo la confisca, anche per equivalente, della somma di euro mille.

Con un unico motivo, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 445 cod. proc. pen. e 644 cod. pen.

In particolare, premesso che l'applicazione della misura di sicurezza non aveva formato oggetto dell'accordo delle parti, evidenzia come nel caso in esame il Tribunale avesse disposto la confisca del profitto del reato, pari alla misura degli interessi usurari (euro mille), nonostante la cambiale rilasciata dalla persona offesa a garanzia del pagamento del debito (euro duemila quale sorte capitale ed euro mille a titolo di interessi), pur essendo stata posta all'incasso, non fosse stata mai pagata dalla persona offesa.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PIRRELI, con requisitoria del 27/01/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La denuncia di violazione di legge che il ricorrente ricollega all'ipotesi di confisca di un profitto inesistente si fonda, anzitutto, su un profilo di merito che non risulta essere stato asseverato dalla sentenza impugnata, né specificamente allegato; la doglianza, pertanto, si traduce in una censura di fatto il cui esame è precluso in questa sede.

La cambiale, inoltre, vale sempre come riconoscimento di debito che il creditore-prenditore può far valere per esercitare l'azione monitoria.

2. Né ricorre un vizio di motivazione, avendo la Corte di legittimità precisato che, in tema di patteggiamento, sebbene il capo della sentenza con cui sia stata disposta la confisca può essere ricorribile - laddove la misura di sicurezza non abbia formato oggetto dell'accordo delle parti - per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01), l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 04/02/2022 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e in continuazione con i fatti giudicati con sentenza dello stesso Tribunale del 03/04/2014, la pena di giustizia in ordine al delitto di usura, disponendo la confisca, anche per equivalente, della somma di euro mille. Con un unico motivo, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 445 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. In particolare, premesso che l'applicazione della misura di sicurezza non aveva formato oggetto dell'accordo delle parti, evidenzia come nel caso in esame il Tribunale avesse disposto la confisca del profitto del reato, pari alla misura degli interessi usurari (euro mille), nonostante la cambiale rilasciata dalla persona offesa a garanzia del pagamento del debito (euro duemila quale sorte capitale ed euro mille a titolo di interessi), pur essendo stata posta all'incasso, non fosse stata mai pagata dalla persona offesa. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PIRRELI, con requisitoria del 27/01/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La denuncia di violazione di legge che il ricorrente ricollega all'ipotesi di confisca di un profitto inesistente si fonda, anzitutto, su un profilo di merito che non risulta essere stato asseverato dalla sentenza impugnata, né specificamente allegato; la doglianza, pertanto, si traduce in una censura di fatto il cui esame è precluso in questa sede. La cambiale, inoltre, vale sempre come riconoscimento di debito che il creditore-prenditore può far valere per esercitare l'azione monitoria. 2. Né ricorre un vizio di motivazione, avendo la Corte di legittimità precisato che, in tema di patteggiamento, sebbene il capo della sentenza con cui sia stata disposta la confisca può essere ricorribile - laddove la misura di sicurezza non abbia formato oggetto dell'accordo delle parti - per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01), l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 11299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris