CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2019
Cassazione n. 01869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5817/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentat i e difes i dall'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCOMMISSIONE [OSCURATO:PERSONA] n.4594/2019 depositata i l 22/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 4594/2019 depositata in data 22/07/2019 ha rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].BA International di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio che quale legale rappresentante della società appena menzionata, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], socio di CO.BA. International(hinc: i contribuenti) contro la sentenza n. 664/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta aveva accolto solo parzialmente i ricorsi riuniti proposti da contribuenti contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto riprese a titolo di IVA per operazioni inesistenti , relative all’anno d’imposta 2007. Il giudice di prime cure, in particolare, aveva ritenuto non corretto il disconoscimento della fattura n. 381 del 20/12/2007 emessa da Tecnoforniture Italia di [OSCURATO:PERSONA] e c., in quanto era stata prodotta copia della nota di credito ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1973. Al contempo – con riferimento alla ripresa appena richiamata – la CTR ha accolto, invece, l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate. 2. La CTR ha ricostruito i fatti storici, evidenziando che dalla documentazione in atti emergeva che la società contribuenteaveva ottenuto delle provvidenze pubbliche per la realizzazione di un impianto di produzione di videogiochi e mobili per videogiochi. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, tuttavia, incrociando le fatture emesse dalle società appaltatrici dei lavori, aveva verificato maggiori costi, considerato che al momento dell’emissione delle fatture non erano stati completati i lavori del capannone in cui avrebbero dovuto essere collocati i beni venduti. Era stata, quindi, riscontrata la detrazione parte della società contribuente di costi per lavori e per un’analisi competitiva inesistenti. 2.1. Con riferimento all’appello incidentale dei contribuenti, ai fini del presente giudizio, è sufficiente richiamare le argomentazioni della CTR sui seguenti profili: − infondatezza del motivo d’appello incentrato sulla violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto non è necessaria l’allegazione all’avviso di accertamento del PVC di cui il contribuente sia già a conoscenza; − infondatezza del motivo d’appello con il quale viene eccepito il difetto di prova della riferibilità delle fatture oggetto di contestazioni a operazioni fittizie. In particolare, ad avviso dei verificatori il giro di fatture era esclusivamente finalizzato a giustificare le provvidenze finanziarie già ricevute o da ricevere. In tale prospettiva non assume rilievo la consulenza del 2012, riguardante lo stato del capannone, sede dello stabilimento, considerato che i fatti oggetto di contestazione si riferiscono ad annualità diverse e precedenti rispetto a quella appena indicata. Così come spetta all’amministrazione la dimostrazione dell’inesistenza dell’operazione, allo stesso modo è onere della parte contribuente provare di non aver avuto consapevolezza della falsità della stessa. 2.2. L’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate è stato, invece, ritenuto fondato, in quanto: − [OSCURATO:PERSONA] era rappresentante legale di Tecnofornitura e, al contempo, amministratore di fatto di Co.bas; − è inverosimile che, a partire dal febbraio 2005 (quando erano appena iniziati i lavori di costruzione del capannone) fossero emesse fatture per Euro 106.807,24, con la dicitura «acconto per fornitura mobili ed attrezzature per ufficio» senza alcuna altra indicazione tipologica o contratto; − la fattura n. 381 del 2007 non è stata inserita nei costi successivamente rendicontati da Co.bas all’ufficio del responsabile unico. 3. Contro la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con cinquemotivi e hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciataquale error in procedendoin relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., art. 118 d. att. cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ.) 1.1. Con tale motivo viene censurata la motivazione della sentenza impugnata, ad avviso dei ricorrenti, del tutto apparente. La CTR si è, infatti, limitata ad affermare che l’amministrazione finanziaria aveva adeguatamente provato la fondatezza della propria pretesa, mentre nessuna prova era stata fornita dalla controparte. Il giudice di seconde cure avrebbe, invece, dovuto indicare quali fossero gli elementi forniti dall’amministrazione in ordine al carattere fittizio delle operazioni e quali le ragioni per le quali la copiosa documentazione della società contribuente non potesse essere considerataidonea a supportare l’onere probatorio richiesto. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, seconda parte, legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42, comma 2, seconda parte, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. –Error in procedendo – violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per non aver fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la motivazione dell’avviso di accertamento può richiamare, per relationem, un altro atto a condizione che sia a conoscenza del contribuente o che ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso di specie i ricorrenti aveva rilevato che il PVC – richiamato nell’avviso di accertamento impugnato – non era stato portato a conoscenza della società e dei soci, in quanto consegnato all’amministratore giudiziario e non al legale rappresentante o ai soci. Difatti, la nomina dell’amministratore giudiziario non determina l’automatica decadenza dell’amministratore assembleare, con la conseguenza che solo la consegna a quest’ultimo del PVC conclusivo della verifica fiscale poteva integrare quella conoscenza dell’atto tale da esonerare l’ufficio dalla sua allegazione all’atto impositivo impugnato. 3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972. 3.1. Con tale motivo viene censurata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui nessun elemento di prova era stato addotto dai contribuenti, mentre l’amministrazione finanziaria aveva provato la fondatezza della propria pretesa e la legittimità dei propri atti. Viene censurata anche la parte in cui è stato accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla fattura n. 381 del 20/12/2007. I ricorrenti rilevano che, nell’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria contesti l’uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti deve fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è reale. Nella specie l’ufficio non ha fornito alcun elemento, neppure indiziario, da cui evincere che le fatture fossero afferenti a operazioni inesistenti. Non può assurgere a valido elemento di prova il sospetto dei verificatori che il giro delle fatture in questione fosse esclusivamente finalizzato a giustificare le provvidenze finanziarie già ricevute o ancora da ricevere. La CTR, al contrario, ha ritenuto che i ricorrenti non avrebbero fornito la prova contraria, non tenendo conto della copiosa documentazione relativa alla registrazione delle fatture, al loro pagamento e al documento attestante la conservazione. La perizia di stima redatta nel 2012 è stata ritenuta inutile. Inoltre, erano stati prodotti: una perizia del 2008 (attestante che i lavori erano iniziati nel 2004 ed erano terminati nel 2008), i contratti, i rilievi fotograficicomprovanti l’esistenza del capannone,le sentenze penali di assoluzione (perché il fatto non sussiste) dei fornitori di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]), il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Butera, le dichiarazioni del dr. Libari e la documentazione contabile attestante la regolare annotazione della fattura e della nota di credito. I ricorrenti evidenziano, inoltre, che la sentenza del Tribunale di Gela (che ha assolto il sig. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di emissione di fatture false) ha richiamato proprio le dichiarazioni rilasciate dai militari della Guardia di Finanza, che sentiti come testi, riferivano che, nel 2007, i lavori relativi alle fatture n. 20/2007 e 24/2007 erano stati completati al 90%. In merito alla fattura n. 17/2007 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. il giudice penale ha accertato che, contrariamente a quanto supposto dai verificatori, la stessa si trovava annotata nella contabilità dell’emittente e della società contribuente. Rilevava, inoltre, che i militari della Guardia di Finanza, nel ritenere tali fatture relative a operazioni inesistenti, si erano basati solo sulla circostanza di non aver rinvenuto ulteriore documentazione, senza aver eseguito alcun riscontro o sopralluogo. 4. Con il quarto motivo– da individuare, ancorché non numerato in quello illustrato a pag. 25 ss. del ricorso in cassazione - è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 19 e 26 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 4.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per aver ritenuto che la nota di credito emessa da Tecnoforniture di Ba- rone Francesco a storno della fattura n. 381 del 20/12/2020 fosse di comodo, perché il sig. [OSCURATO:PERSONA] era rappresentante legale della Tecnoforniture e, al contempo, amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. ed era inverosimile che le fatture fossero state emesse per un importo complessivo di Euro 106.707,24 a partiredal febbraio 2005, con la dicitura «acconto per fornitura mobili ed at- trezzature per ufficio», senza alcuna altra indicazione tipologica o contratto, quando i lavori di costruzione del capannone erano appena iniziati.Nel corso del sopralluogo non sono stati inoltre rinvenuti im- mobili o attrezzature. La fattura n. 381 del 2007 non è stata inserita nei costi successivamente rendicontati dalla Co.Ba all’ufficio del re- sponsabile unico. 5. Con il quinto motivo è stat a denunciat a , quale error in procedendoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 5.1. Con tale motivo di ricorso– da individuare in quello indicato come n. 4 a pag. 27 ss. del ricorso in cassazione - la sentenza impugnata viene censurata per aver rigettato l’appello incidentale dei contribuenti, senza porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (art. 115 cod. proc. civ.). 5.2. Con tale motivo i ricorrenti rileva no di aver contestato, sin dal primo grado, l’assunto dell’Ufficio, secondo cui i costi dedotti riguardavano operazioni inesistenti perché il capannone nel Comune di Butera non era stato ancora realizzato. A tal fine erano state depositate le fatture relative ai costi contestati e i pagamenti, la perizia tecnica del 06/12/2012, attestante i lavori eseguiti per la realizzazione del capannone ove la società esercita la propria attività, i rilievi fotograficie le note di credito emesse a storno delle fatture. Sono state prodotte anche le sentenze di assoluzione dei fornitori di Co.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Di tale documentazione non è stato tenuto conto, tanto è vero che non è stata evocata nel corpo della sentenza. 6. Passando all’esame del ricorso, il secondo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento degli altri motivi. 6.1. La sentenza impugnata sul punto si è, infatti, limitata a ri- chiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è ne- cessaria l’allegazione all’avviso di accertamento del processo verbale di constatazione che sia già stato portato a conoscenza del contri- buente (Cass., 06/10/2011, n. 20539). Nel caso di specie, tuttavia, era proprio la conoscenza dell’atto richiamato (i.e. il PVC) all’atto impositivo impugnato a venire in rilievo, dal momento che i contri- buenti lamentavano che il PVC fosse stato consegnato all’ammini- stratore giudiziario, senza che la nomina di quest’ultimo determi- nasse la decadenza dell’organo assembleare. La controricorrente (v. pag. 7 cit.) sul punto si è limitata a ribattere che la consegna del PVC fosse stata fatta al rappresentante e incaricato della società, prima della notifica dell’avviso di accertamentoe che l’atto richiamato era stato « depositato in allegato alla costituzione in giudizio di primo grado innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] da parte della “CO.BA. [OSCURATO:PERSONA]”». In tal modo, da un lato, risulta confermato che il PVC non fosse allegato all’avviso di accertamento e, dall’altro lato, non risulta ese- guita da parte del giudice di seconde cure alcuna verifica in ordine all’effettiva esistenza di poteri di rappresentanza in capo al conse- gnatario del PVC, né in ordine al fatto se la nomina dell’amministra- tore giudiziario avesse o meno determinato la decadenza dell’organo amministrativo o la sua sostituzione nel compimento di attività ge- storie relative agli atti impositivi emessi dall’amministrazione finan- ziaria. Non è stata fatta neppure una verifica in ordine al fatto se – come sostenuto dalla controricorrente –l’atto fosse stato effettiva- mente conosciuto dagli odierni ricorrenti ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, o agevolmente conoscibile – secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte -con l’ordinaria diligenza (v. Cass., 28/07/2022, n. 23696; Cass., 06/09/2025, n. 24664), né se l’atto impositivo impugnato riproducesse o meno i contenuti es- senziali del PVC. Non è stata, quindi, fatta una corretta applicazione dei principi della giurisprudenza richiamata dalla stessa CTR nella sentenza im- pugnata, dal momento che la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per essere con- forme all’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 impone che sia proprio chi riveste la qualifica di legale rappresentante ad aver avuto conoscenza dei contenuti dell’atto richiamato, in modo tale da spie- gare adeguatamente le difese della società;il che si riverbera sulla posizione dei soci. È pertanto necessaria una nuova verifica da parte del giudice del rinvio sui profili appena evidenziati. 7. Alla luce di quanto sin qui argomentato deve essere accolto il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, con il conseguente assorbimento degli altri motivi. 7.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del pre- sente giudizio. P.Q.M la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara