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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31474/2026

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ella Corte d'appello di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza in data 26 novembre 2025, la Corte d’appello di Lecce, infunzione di giudice dell’esecuzione - giudicando in sede di rinvio in conseguenzadell’annullamento della prima ordinanza della Corte di appello del 20 settembre2023 per effetto della sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 36739 del2024, e dell’annullamento della seconda ordinanza della Corte di appello del 31gennaio 2025 per effetto della sentenza della Corte di cassazione Sez. 5, n.27262 del 2025 - in accoglimento dell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], hariconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce del 01/04/2011,confermata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 26/09/2012;- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce del 22/09/2010,confermata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza del 13/07/2012;- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Brindisi del 14/12/2012,parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Lecce del 21/1/ 2015;- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce del 20/03/2013,parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza del31/10/2014;- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce del 22/01/2013,confermata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 12/01/2016.Per l’effetto, l’ordinanza ha rideterminato la pena complessiva del reatocontinuato in 29 anni e 4 mesi di reclusione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge nella quantificazione dellapena base, che è stata individuata in quella contenuta nella sentenza del giudicedella cognizione al lordo della riduzione per l'abbreviato, mentre invece essaavrebbe dovuto essere individuata al netto della riduzione del rito.Con il secondo motivo deduce che è stato violato il divieto di nonquantificare gli aumenti di pena per i reati satelliti in misura superiore a quellifissati dal giudice della cognizione; ciò è avvenuto, in particolare, per i reatioggetto della sentenza del punto 2), che hanno comportato sedici aumenti percontinuazione, ovvero uno in più di quelli per cui è stata pronunciata condanna;inoltre, sempre con riferimento a tale sentenza, il giudice dell’esecuzione hadifferenziato gli aumenti a seconda della tipologia di reato e, per i reati di cuiall'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ha calcolato un mese in più per ciascunodi essi.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione perché la determinazionedegli aumenti per i reati satellite è retta soltanto dalla frase “si ritiene congruo”,che non consente di verificare la correttezza dell'esercizio del poterediscrezionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato, nei limiti di quanto indicato in motivazione, infondatoper il resto.1.

Il primo motivo è infondato.Il ricorso non interpreta correttamente il principio di Sez.

U, n. 7029 del28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 – 01, secondo cui “ai finidell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sedeesecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essereconsiderata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione piùgrave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccomeindicata nel dispositivo di sentenza”, che ha la funzione individuare il reato piùgrave tra quelli che entrano a far parte del reato continuato, problema che nelcaso in esame non è in questione, ma, salvo che nel caso che tra essi vi sia unapena perpetua, non ha rilievo agli effetti del calcolo della pena.Come ha precisato in motivazione la stessa sentenza Giampà, infatti, puressendo vero che “la corretta lettura dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.richiede che, nella sequenza delle operazioni per la determinazione deltrattamento sanzionatorio del reato continuato in fase esecutiva, la riduzione peril giudizio abbreviato assume rilievo in limine, dovendosi avere riguardo alla penaconcretamente inflitta in esito all'applicazione della riduzione premiale del rito, eciò con riferimento sia al reato base che ai reati satellite e prima, eventualmente,dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.”, però, ilrispetto della sequenza logica ha rilievo soltanto nel caso in cui entri nel reatocontinuato un delitto punito con pena perpetua, in quanto “nessuna incidenza sidetermina per le pene temporanee, essendo sostanzialmente irrilevante, per lamedesimezza del risultato finale, che la riduzione per il rito venga effettuata suisingoli addendi (le frazioni di pena da unificare) ovvero sulla pena finale”.Nessuna conseguenza si produce nel caso in esame agli effettidell’applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen., in quanto “in sededi esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorioconseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, chehanno formato oggetto, rispettivamente, di giudizio abbreviato e di giudizioordinario, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera necessariamente prima- e non dopo, come in sede di cognizione - dell'applicazione del criteriomoderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza delquale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.

Inmotivazione, la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criteriomoderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazionideterminata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione,discende dall'intangibilità del giudicato” (Sez. 5, n. 2675 del 22/10/2025, dep.2026, Alvaro, Rv. 289166 - 01), e nel caso oggetto del giudizio, effettuata lariduzione di pena per il rito abbreviato, la pena complessiva è, in ogni caso,inferiore agli anni trenta di reclusione previsti dalla norma indicata.2.

Il secondo motivo è fondato.La sentenza n. 2 ha calcolato la pena in questo modo: concesse attenuantigeneriche equivalenti alle aggravanti, pena base per il reato di cui al capo a),anni 20 di reclusione; aumentata per la continuazione ad anni 22 e mesi 6 direclusione (due mesi di reclusione per ciascun reato aggiunto in continuazione);pena ridotta di un terzo per la scelta del rito.I reati satellite della continuazione interna alla sentenza n. 2 erano,pertanto, effettivamente quindici, di cui tredici di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del1990 e due in materia di armi.Nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione i reati satellite della sentenza n. 2diventano sedici, e quello in più è un reato in materia di armi; compare,pertanto, nel calcolo degli aumenti per i reati satellite un reato in più, la cuipena, frutto di un errore materiale, deve, pertanto, essere eliminata.Inoltre, nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, oltre all’errore materialeindicato, vi è anche una violazione di legge.Nell’individuare la pena per i reati della continuazione interna alla sentenzan. 2, essa, infatti, quantifica l’aumento apportato alla pena per il reato più graveex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in tre mesi di reclusione per ciascuno deireati in materia di droga ed in un mese di reclusione per ciascuno dei reati inmateria di armi.Per quanto riguarda questi ultimi, nella sentenza di cognizione l'aumento erastato di due mesi di reclusione, per cui non vi è alcuna questione, avendo ilcondannato beneficiato della riduzione di un mese di reclusione per ciascunreato; per quanto riguarda, invece, i reati dell’art. 73 il giudice dell'esecuzione hafinito per infliggere per ciascun episodio criminoso un mese di reclusione in piùrispetto alla sentenza di cognizione, in violazione della previsione dell’art. 671,comma 2, cod. proc. pen., che dispone che, quando applica la disciplina delconcorso formale o del reato continuato, “il giudice dell'esecuzione provvededeterminando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte conciascuna sentenza o ciascun decreto”.Nell’interpretare questa disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha,infatti, ritenuto che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazionedel trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della disciplina delreato continuato, non incontra un limite massimo soltanto nella pena finale, maanche nei passaggi intermedi, in quanto non può quantificare gli aumenti di penaper i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizionecon la decisione di condanna (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016,dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01).In conclusione, devono pertanto essere eliminati dal calcolo contenutonell’ordinanza impugnata tredici aumenti nel limite di un mese per la violazionedi legge relativa ai reati di cui all’art. 73 ed un aumento di un mese per il reatodella legge armi, operazioni entrambe cui può provvedere direttamente questaCorte, senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.,rideterminando la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito.Per effetto della eliminazione di questi quattordici mesi e della diminuenteper il rito abbreviato, la pena complessiva del reato continuato deve essere,pertanto, rideterminata in ventotto anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, inquanto, sottratti quattordici mesi alla pena di quarantaquattro anni di reclusioneindividuata dal giudice dell'esecuzione, la pena base complessiva diventaquarantadue anni e dieci mesi di reclusione, ridotta per il rito abbreviato, allapena finale di ventotto anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.3.

Il terzo motivo è infondato.L'ordinanza distingue gli aumenti per continuazione da applicare alla penadel reato più grave indicandoli uno per uno, ed è, quindi, rispettosa del principiodi diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema direato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite”(Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).Il ricorso deduce che non sono stati indicati, se non con una clausola di stile,i criteri dell’aumento di pena, ma l’argomento è infondato, perché la stessapronuncia Pizzone appena citata sostiene che “il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene”, e, nel caso in esame, è stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, sono stati rispettati i limiti massimi previsti dall'art. 81cod. pen. e non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Infatti, gli aumenti di pena sono contenuti, talché si è del tutto fuori dallapossibilità di rinvenire nel calcolo operato dal giudice dell’esecuzione un cumulomateriale surrettizio delle pene.Non era, pertanto, necessaria una motivazione più specifica e dettagliatasugli aumenti di pena, in quanto deve ritenersi escluso in radice ogni possibileabuso del potere discrezionale (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato,Rv. 284005).4.

In definitiva, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata senza rinvio limitatamente alladeterminazione della pena complessiva, nei limiti indicati in motivazione; ilricorso è infondato per il resto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazionedella pena per la riconosciuta continuazione e ridetermina la predetta pena incomplessivi anni ventotto, mesi sei e giorni venti di reclusione.

Rigetta nel restoil ricorso.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza in data 26 novembre 2025, la Corte d’appello di Lecce, infunzione di giudice dell’esecuzione - giudicando in sede di rinvio in conseguenzadell’annullamento della prima ordinanza della Corte di appello del 20 settembre2023 per effetto della sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 36739 del2024, e dell’annullamento della seconda ordinanza della Corte di appello del 31gennaio 2025 per effetto della sentenza della Corte di cassazione Sez. 5, n.27262 del 2025 - in accoglimento dell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], hariconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce del 01/04/2011,confermata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 26/09/2012;- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce del 22/09/2010,confermata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza del 13/07/2012;- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Brindisi del 14/12/2012,parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Lecce del 21/1/ 2015;- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce del 20/03/2013,parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza del31/10/2014;- sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce del 22/01/2013,confermata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 12/01/2016.Per l’effetto, l’ordinanza ha rideterminato la pena complessiva del reatocontinuato in 29 anni e 4 mesi di reclusione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge nella quantificazione dellapena base, che è stata individuata in quella contenuta nella sentenza del giudicedella cognizione al lordo della riduzione per l'abbreviato, mentre invece essaavrebbe dovuto essere individuata al netto della riduzione del rito.Con il secondo motivo deduce che è stato violato il divieto di nonquantificare gli aumenti di pena per i reati satelliti in misura superiore a quellifissati dal giudice della cognizione; ciò è avvenuto, in particolare, per i reatioggetto della sentenza del punto 2), che hanno comportato sedici aumenti percontinuazione, ovvero uno in più di quelli per cui è stata pronunciata condanna;inoltre, sempre con riferimento a tale sentenza, il giudice dell’esecuzione hadifferenziato gli aumenti a seconda della tipologia di reato e, per i reati di cuiall'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ha calcolato un mese in più per ciascunodi essi.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione perché la determinazionedegli aumenti per i reati satellite è retta soltanto dalla frase “si ritiene congruo”,che non consente di verificare la correttezza dell'esercizio del poterediscrezionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato, nei limiti di quanto indicato in motivazione, infondatoper il resto.1. Il primo motivo è infondato.Il ricorso non interpreta correttamente il principio di Sez. U, n. 7029 del28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 – 01, secondo cui “ai finidell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sedeesecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essereconsiderata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione piùgrave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccomeindicata nel dispositivo di sentenza”, che ha la funzione individuare il reato piùgrave tra quelli che entrano a far parte del reato continuato, problema che nelcaso in esame non è in questione, ma, salvo che nel caso che tra essi vi sia unapena perpetua, non ha rilievo agli effetti del calcolo della pena.Come ha precisato in motivazione la stessa sentenza Giampà, infatti, puressendo vero che “la corretta lettura dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.richiede che, nella sequenza delle operazioni per la determinazione deltrattamento sanzionatorio del reato continuato in fase esecutiva, la riduzione peril giudizio abbreviato assume rilievo in limine, dovendosi avere riguardo alla penaconcretamente inflitta in esito all'applicazione della riduzione premiale del rito, eciò con riferimento sia al reato base che ai reati satellite e prima, eventualmente,dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.”, però, ilrispetto della sequenza logica ha rilievo soltanto nel caso in cui entri nel reatocontinuato un delitto punito con pena perpetua, in quanto “nessuna incidenza sidetermina per le pene temporanee, essendo sostanzialmente irrilevante, per lamedesimezza del risultato finale, che la riduzione per il rito venga effettuata suisingoli addendi (le frazioni di pena da unificare) ovvero sulla pena finale”.Nessuna conseguenza si produce nel caso in esame agli effettidell’applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen., in quanto “in sededi esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorioconseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, chehanno formato oggetto, rispettivamente, di giudizio abbreviato e di giudizioordinario, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera necessariamente prima- e non dopo, come in sede di cognizione - dell'applicazione del criteriomoderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza delquale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. Inmotivazione, la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criteriomoderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazionideterminata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione,discende dall'intangibilità del giudicato” (Sez. 5, n. 2675 del 22/10/2025, dep.2026, Alvaro, Rv. 289166 - 01), e nel caso oggetto del giudizio, effettuata lariduzione di pena per il rito abbreviato, la pena complessiva è, in ogni caso,inferiore agli anni trenta di reclusione previsti dalla norma indicata.2. Il secondo motivo è fondato.La sentenza n. 2 ha calcolato la pena in questo modo: concesse attenuantigeneriche equivalenti alle aggravanti, pena base per il reato di cui al capo a),anni 20 di reclusione; aumentata per la continuazione ad anni 22 e mesi 6 direclusione (due mesi di reclusione per ciascun reato aggiunto in continuazione);pena ridotta di un terzo per la scelta del rito.I reati satellite della continuazione interna alla sentenza n. 2 erano,pertanto, effettivamente quindici, di cui tredici di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del1990 e due in materia di armi.Nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione i reati satellite della sentenza n. 2diventano sedici, e quello in più è un reato in materia di armi; compare,pertanto, nel calcolo degli aumenti per i reati satellite un reato in più, la cuipena, frutto di un errore materiale, deve, pertanto, essere eliminata.Inoltre, nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, oltre all’errore materialeindicato, vi è anche una violazione di legge.Nell’individuare la pena per i reati della continuazione interna alla sentenzan. 2, essa, infatti, quantifica l’aumento apportato alla pena per il reato più graveex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in tre mesi di reclusione per ciascuno deireati in materia di droga ed in un mese di reclusione per ciascuno dei reati inmateria di armi.Per quanto riguarda questi ultimi, nella sentenza di cognizione l'aumento erastato di due mesi di reclusione, per cui non vi è alcuna questione, avendo ilcondannato beneficiato della riduzione di un mese di reclusione per ciascunreato; per quanto riguarda, invece, i reati dell’art. 73 il giudice dell'esecuzione hafinito per infliggere per ciascun episodio criminoso un mese di reclusione in piùrispetto alla sentenza di cognizione, in violazione della previsione dell’art. 671,comma 2, cod. proc. pen., che dispone che, quando applica la disciplina delconcorso formale o del reato continuato, “il giudice dell'esecuzione provvededeterminando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte conciascuna sentenza o ciascun decreto”.Nell’interpretare questa disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha,infatti, ritenuto che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazionedel trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della disciplina delreato continuato, non incontra un limite massimo soltanto nella pena finale, maanche nei passaggi intermedi, in quanto non può quantificare gli aumenti di penaper i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizionecon la decisione di condanna (cfr. Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016,dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01).In conclusione, devono pertanto essere eliminati dal calcolo contenutonell’ordinanza impugnata tredici aumenti nel limite di un mese per la violazionedi legge relativa ai reati di cui all’art. 73 ed un aumento di un mese per il reatodella legge armi, operazioni entrambe cui può provvedere direttamente questaCorte, senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.,rideterminando la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito.Per effetto della eliminazione di questi quattordici mesi e della diminuenteper il rito abbreviato, la pena complessiva del reato continuato deve essere,pertanto, rideterminata in ventotto anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, inquanto, sottratti quattordici mesi alla pena di quarantaquattro anni di reclusioneindividuata dal giudice dell'esecuzione, la pena base complessiva diventaquarantadue anni e dieci mesi di reclusione, ridotta per il rito abbreviato, allapena finale di ventotto anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.3. Il terzo motivo è infondato.L'ordinanza distingue gli aumenti per continuazione da applicare alla penadel reato più grave indicandoli uno per uno, ed è, quindi, rispettosa del principiodi diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema direato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite”(Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).Il ricorso deduce che non sono stati indicati, se non con una clausola di stile,i criteri dell’aumento di pena, ma l’argomento è infondato, perché la stessapronuncia Pizzone appena citata sostiene che “il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene”, e, nel caso in esame, è stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, sono stati rispettati i limiti massimi previsti dall'art. 81cod. pen. e non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Infatti, gli aumenti di pena sono contenuti, talché si è del tutto fuori dallapossibilità di rinvenire nel calcolo operato dal giudice dell’esecuzione un cumulomateriale surrettizio delle pene.Non era, pertanto, necessaria una motivazione più specifica e dettagliatasugli aumenti di pena, in quanto deve ritenersi escluso in radice ogni possibileabuso del potere discrezionale (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato,Rv. 284005).4. In definitiva, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata senza rinvio limitatamente alladeterminazione della pena complessiva, nei limiti indicati in motivazione; ilricorso è infondato per il resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazionedella pena per la riconosciuta continuazione e ridetermina la predetta pena incomplessivi anni ventotto, mesi sei e giorni venti di reclusione. Rigetta nel restoil ricorso.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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