CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 21089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 6415 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portuense, n. 104, presso [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. - Servizi per [OSCURATO:PERSONA]", in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Portuense, n. 104, presso [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3 - 25/31.1.2017 della Corte d'Appello di Cagliari, udita la relazione nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con richiesta ex art. 6 I.fall. depositata in data 13.6.2016 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari domandava dichiararsi il fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. - Servizi per [OSCURATO:PERSONA]". Adduceva, tra l'altro, che lo stato di insoIvenza era palesato dall'esposizione debitoria, per il complessivo importo di euro 822.422,08, da cui la "[OSCURATO:SOCIETA]" era gravata nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., dal mancato deposito dei bilanci degli esercizi successivi al 31.12.2001 e dalla presenza di perdite per lire 6.534.639 e di debiti per lire 363.026.593 nel bilancio al 31.12.2001, ultimo - in ordine cronologico - bilancio depositato. 2. Resisteva la "[OSCURATO:SOCIETA]. - Servizi per [OSCURATO:PERSONA]". Eccepiva che l'esposizione debitoria era oggetto di un contenzioso tributario, nell'ambito del quale si dibatteva in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di interposizione fittizia tra essa resistente ed il notaio [OSCURATO:PERSONA]. Eccepiva segnatamente che si era limitata a fornire la propria attività di servizio ad esclusivo vantaggio del notaio [OSCURATO:PERSONA], così da costituire - in guisa di società "in house" - una mera articolazione dello studio dello stesso notaio e così da esser priva di una propria autonoma giuridica soggettività. Eccepiva altresì l'insussistenza dei presupposti dimensionali di fallibilità. 3. Con sentenza n. 168/2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava il fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. - Servizi per [OSCURATO:PERSONA]". 4. La "[OSCURATO:SOCIETA]. - Servizi per [OSCURATO:PERSONA]" proponeva reclamo. Chiedeva in via preliminare ex art. 295 cod. proc. civ. "ordinare la sospensione della procedura fallimentare" fino a definizione della lite pendente innanzi alla commissione tributaria, lite avente valenza pregiudiziale, siccome "diretta ad accertare l'esistenza di una interposizione fittizia di persona tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il dott. [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. ricorso, pag. 7), siccome, cioè, in quella sede, la Direzione provinciale dell'Agenzia dell'Entrate aveva assunto che essa reclamante non aveva "mai svolto alcuna attività imprenditoriale risultando un mero schermo elusivo diretto a consentire al dott. [OSCURATO:PERSONA] di usufruire di un regime fiscale maggiormente vantaggioso" (così ricorso, pag. 7). Chiedeva nel merito revocarsi la dichiarazione di fallimento. 5. Resisteva il curatore del fallimento densa "[OSCURATO:SOCIETA]. - Servizi per [OSCURATO:PERSONA]". 6. Con sentenza n. 3 - 25/31.1.2017 la Corte d'Appello di Cagliari rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese. Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo di reclamo, concernente l'invocata sospensione, che alla stregua del contenuto del ricorso proposto alla competente commissione tributaria - ricorso concernente un debito tributario di importo pari ad euro 16.800,00 a titolo di maggior i.v.a., oltre l'importo di euro 17.832,00 a titolo di sanzione unica - la reclamante aveva in sede tributaria addotto che costituiva soggetto del tutto autonomo, dotato di una sua dimensione patrimoniale, e dunque aveva fatto valere argomentazioni in toto antitetiche rispetto all'interposizione fittizia ex art. 37, 30 co., d.P.R. n. 600/1973 allegata in sede prefallimentare. Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo di reclamo, concernente l'asserito difetto di un'autonoma giuridica soggettività, che la s.r.l. reclamante, regolarmente iscritta nel registro delle imprese, era da qualificare in guisa di imprenditore commerciale, come tale senz'altro abilitata a svolgere attività commerciale.Evidenziava la corte, in ordine all'ultimo motivo di i-eclamo, concernente l'asserita insussistenza di debiti di ammontare complessivo superiore ad euro 500.000,00, che viceversa - ed al di là del debito di importo pari ad euro 16.800,00, oggetto di specifica contestazione in sede tributaria - i debiti esattoriali erano di ammontare complessivo pari ad euro 824.645,57. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]. - Servizi per [OSCURATO:PERSONA]"; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi - di cui il primo in forma duplice articolato - la cassazione. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. - Servizi per [OSCURATO:PERSONA]" ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. 8. La ricorrente ha depositato memoria. 9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., con riferimento all'invocata sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111, 6° co., Cost., la falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. Deduce che, allorché ha respinto il primo motivo di reclamo, la Corte di Cagliari si è limitata a recepire l'avversa argomentazione difensiva. Deduce perciò che l'impugnato dictum non è sorretto da idonea motivazione. Deduce che le argomentazioni addotte innanzi al giudice tributario avrebbero potuto rivestire valenza a fini fallimentari unicamente qualora fossero state, in sede tributaria, oggetto di accertamento passato in giudicato. Deduce che viceversa il giudice tributario ha disatteso le argomentazioni difensive svolte in quella sede ed ha riscontrato la sussistenza di un'ipotesi di interposizione fittizia ex art. 37, 30 co., d.P.R. n. 600/1973 ovvero la "natura assolutamente simulata della società [OSCURATO:SOCIETA]." (così ricorso, pag. 2 1 ) . 10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. Deduce che il giudizio innanzi al giudice tributario concerne un debito tributario del complessivo ammontare di euro 34.632,00. Deduce nondimeno che l'accertamento dell'interposizione fittizia ex art. 37, 30 co., cit. che quel giudizio involge, ha indubbia valenza di pregiudiziale tecnico-giuridica, giacché prelude alla riferibilità al notaio [OSCURATO:PERSONA] di tutte le obbligazioni iscritte a ruolo a nome di essa ricorrente ed al contempo al disconoscimento di una sua autonoma soggettività, disconoscimento che, a sua volta, osta alla sua sottoposizione a fallimento. Deduce d'altro canto che alla sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. non è di ostacolo la circostanza per cui il giudizio tributario è stato definito in prime cure e pende in grado di impugnazione, ciò viepiù che la questione pregiudiziale pende dinanzi ad un giudice speciale e non si presta ad essere oggetto di accertamento incidentale in sede prefallimentare. 11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione d'ell'art. 37, 3° co., del d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli artt. 1414, 2331 e 2463 cod. civ. Deduce che, allorché la Corte di Cagliari ne ha riconosciuto la veste di imprenditore commerciale, abilitato a svolgere attività commerciale, non ha tenuto conto degli effetti atti a scaturire dall'accertamento di una situazione di i interposizione fittizia ex art. 37, 30 co., d.P.R. n. 600/1973, effetti per nulla circoscrivibili all'ambito fiscale. Deduce invero che l'art. 37, 3° co., cit. integra il disposto dell'art. 1414 cod. civ. nella misura in cui, senza menomazione alcuna del principio della salvaguardia dell'affidamento dei terzi, ascrive all'interponente i redditi del soggetto interposto. Deduce su tale scorta che "la scelta della Corte d'Appello dì Cagliari di interpretare l'art. 37, comma 3, del d.p.r. 600/1973 come disposizione settoriale non può che apparire erronea" (così ricorso,, pag. 30). Deduce quindi che la valenza generale dell'istituto dell'interposizione fittizia ex art. 37, 3° co., cit. induce al superamento del principio per cui le società acquistano veste di imprenditore con l'iscrizione nel registro delle imprese. Deduce altresì che, allorché la Corte di Cagliari ne ha riconosciuto la veste di imprenditore commerciale, abilitato a svolgere attività commerciale, non ha tenuto conto, in primo luogo, che non via era alcuna possibilità che offrisse i propri servizi a soggetti terzi diversi dal notaio [OSCURATO:PERSONA] - tant'è che ha operato all'interno dei locali dello studio dello stesso notaio - in secondo luogo che la qualità di imprenditore postula un riscontro in fatto non già una mera astratta valutazione. 12. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono significativamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi motivi vanno comunque respinti. 13. E' del tutto infondato l'assunto secondo cui, in dipendenza della ricezione tout court della prospettazìone del curatore del fallimento, non sarebbe AA 6 integrata la soglia argomentativa minima idonea a sostanziare la "motivazione" (cfr. ricorso, pag. 19). E' sufficiente il rinvio all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui, nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (cfr. Cass. sez. un.16.1.2015, n. 642; Cass. (ord.) 7.11.2016, n. 22562). Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue. La Corte di Cagliari, in esplicazione della ''sua"potestas iudicandi, in maniera appieno intellegibile e concludente, ha denegato la valerza pregiudiziale del giudizio asseritamente pendente dinanzi al giudice tributario alla luce - lo si è anticipato - delle antitetiche argomentazioni difensive spese dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" nella medesima asserita sede pregiudicante. Ebbene, in tal guisa, la corte ha ineccepibilmente e congruamente motivato. 14. In pari tempo non possono che formularsi i rilievi che seguono. 15. La sospensione del processo contemplata dall'art. 295 cod. proc. civ. per l'ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa, implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento della conclusione di tale altra causa, postula che quest'ultima sia effettivamente pendente ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale (cfr. Cass. 15.2.1999, n. 1237; C:ass. 21.11.2006, n. 24742; Cass. sez. un. (ord.) 12.1.2007, n. 418, secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la proposizione della questione pregiudiziale della legittimità Li 7 della ritenuta di acconto operata dal debitore sostituto d'imposta non legittima la sospensione necessaria del processo, qualora non sia effettivamente pendente la relativa causa innanzi al giudice tributario dotato di competenza giurisdizionale esclusiva, né può essere esaminata "incidenter tantum" dal giudice ordinario tenuto a pronunciarsi sulla causa di opposizione all'esecuzione). Su tale scorta va recepito il rilievo del controricorrente secondo cui vi è difetto di "specificità" ed "autosufficienza". Il controricorrente invero ha condivisibilmente addotto che "di tale sentenza non vi è traccia alcuna negli atti di causa, non è stata mai menzionata nei suoi elementi identificativi, non si sa in che data sia stata emessa, non si conoscono gli estremi del giudizio (...), non si sa se sia stato interposta appello e non se ne conosce il contenuto" (così controricorso, pag. 6. La ricorrente, dal canto suo, si è limitata a dedurre genericamente che il giudizio innanzi alla commissione tributaria solo di recente è stato definito in primo grado (cfr. ricorso, pagg. 7 e 26) ed è attualmente in corso di impugnazione (cfr. ricorso, pag. 26); che "la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] non è ancora passata in giudicato" (così ricorso, pag. 20)). 16. Ai fini della sospensione necessaria del processo non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad una di esse può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (cfr. Cass. (ord.) 11.8.2017, n. 20072; Cass. sez. lav. 18.3.2009, n. 6554; Cass. 29.5.2001, n. 7280, secondo cui il rapporto di pregiudizialità che ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell'altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione). Su tale scorta non può che darsi atto che alla presente vicenda giudiziaria - che ha condotto alla declaratoria di fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. - è evidentemente estraneo il notaio [OSCURATO:PERSONA]; al contempo, gli indefiniti elementi identificativi dell'asserito pregiudicante e pendente giudizio tributario neppure consentono di determinarne con esattezza l'ambito soggettivo, il quadro dei soggetti che vi hanno veste di parte. 17. Si è chiarito, seppur con riferimento alla "pregiudiziale amministrativa", che la sospensione necessaria del processo civile, in pendenza di un giudizio amministrativo tra le stesse parti, la cui decisione sia ritenuta pregiudiziale rispetto al primo, è ammissibile, pur mancandone la corrispondente previsione nel vigente testo dell'art. 295 cod. proc. civ., se imposta dall'esigenza di evitare un conflitto tra giudicati e non anche se il possibile contrasto riguardi i soli effetti pratici delle rispettive pronunce (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 24.5.2013, n. 12901; cfr. altresì Cass. (ord.) 24.9.2013, n. 21794, secondo cui la sospensione necessaria del processo può essere disposta„ a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato). Su tale scorta è da escludere che la decisione che il giudizio tributario asseritamente pendente è destinato a sortire, abbia nella vicenda de qua portata pregiudiziale "in senso stretto". Invero, il giudizio asseritamente pendente innanzi al giudice tributario concerne un debito tributario del complessivo ammontare di euro 34.632,00. Viceversa, la complessiva esposizione debitoria esattoriale della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. è superiore ad euro 800.000,00. Cosicché va in toto condiviso il rilievo dei controricorrente a tenor del quale, seppur il giudice tributario "respingesse il ricorso e dichiarasse l'esistenza della interposizione fittizia, i debiti tributari maturati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. non traslerebbero per ciò stesso in capo all'interponente" (cosi controricorso, pag. 8). 18. Ovviamente le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto non abbia avuto inizio lo svolgimento dell'attività d'impresa (cfr. Cass. 16.12.2013, n. 28015, secondo cui le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale; sicché, mentre, quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione; cfr. Cass. 6.12.2012, n. 21991). Altresì, in dottrina, si è chiarito che "la natura commerciale o non commerciale dell'attività viene a dipendere non solo dal tipo d'operazioni che sono concretamente poste in essere, ma, anche e prima ancora, dalle enunciazioni contenute nell'atto costitutivo, le quali, sia pure a livello meramente potenziale, connotano istituzionalmente la sfera d'azione della società". Ovviamente l'imputazione degli effetti dell'attività giuridica, pur con riferimento all'attività d'impresa, segue (con salvezza di talune deroghe eccezionali) alla stregua del criterio generale della "spendita del nome" (art.1705 cod. civ.). Su tale duplice scorta, nel quadro ed in dipendenza della (ineccepibilmente) disconosciuta valenza pregiudicante del giudizio tributario asseritamente pendente e concernente l'ipotesi di interposizione fittizia di cui all'art. 37, 3 0 co., d.P.R. n. 600/1973 ("in sede di rettifica od/accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"), sono inconcludenti le ulteriori deduzioni della ricorrente. Ovvero il preteso difetto di una sua autonoma soggettività; il preteso erroneo riconoscimento della sua qualità di imprenditore commerciale; l'ascrivibilità degli effetti al soggetto interponente - il notaio [OSCURATO:PERSONA] - nel segno della prefigurazione speciale di cui al 3° co. dell'art. 37 cit. e della più generale regolamentazione degli effetti del fenomeno dell' "apparenza dissimulante" intenzionalmente creata (art. 1414 cod. civ.). 19. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. l'omessa pronuncia sul motivo sub d) del reclamo ex art. 18 l.fall. " Deduce che la Corte di Cagliari ha omesso di pronunciarsi in ordine alle argomentazioni con cui aveva censurato la dichiarazione di fallimento in dipendenza dell'inesatta determinazione della sua complessiva esposizione debitoria. 20. Il quarto motivo di ricorso del pari va respinto. 21. Si prescinde da qualsivoglia rilievo in ordine alla ritualità della denuncia di "omessa pronuncia" (cfr. Cass. sez. un. 24.7.2013, n. 17931, secondo cui nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. dv., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge). Invero ed in realtà, la ricorrente si duole giacché la corte territoriale non ha preso "specifica posizione sulle specifiche argomentazioni proposte" (così ricorso, pag. 35). E però in questi termini sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale l'art. 360, 10 co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall'art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6,2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).22. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 144° co., della legge n. 662/1996, degli artt. 2, 3, 8, 27 e 36 del dec. Igs. n. 446/1997, dell'art. 37 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 1 e 2 l.fall. Deduce, con riferimento ai debiti fiscali, che le esposizioni debitorie che non sono state oggetto di contestazione innanzi al giudice tributario, sono quelle di cui ha avuto conoscenza unicamente a seguito della notifica dell'istanza di fallimento ed in relazione alle quali ha presentato istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate. 23. Il quinto motivo di ricorso parimenti va respinto. 24. Si rileva dapprima che il motivo difetta di specificità e di "autosufficienza". Invero del tutto genericamente la ricorrente prospetta che "l'ammontare dei debiti di cui è gravata (...) risulta solo apparentemente superiore alla soglia dei cinquecentomila euro" (così ricorso, pag. 35). Invero del tutto genericamente la ricorrente adduce che le pretese del Fisco, quand'anche esistenti, si riferiscono verosimilmente ad epoca antecedente al 2011, sicché l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria deve essere decurtato e delle sanzioni e degli interessi di mora, siccome voci prescritte. Il difetto di specificità e di "autosufficienza" viepiù riveste valenza a fronte delle puntuali prospettazioni del controricorrente. Il curatore del fallimento ha infatti posto in risalto che la situazione patrimoniale al giugno 2016 prodotta dalla stessa "[OSCURATO:SOCIETA]" dà conto di debiti di vario genere che ampiamente oltrepassano la soglia quantitativa di cui alla lett. c) del 2° co. dell'art. 1 l.fall. (cfr. controricorso, pagg. 13 e 14).25. Si rileva dipoi che pur con il mezzo in disamina la ricorrente fa leva sulla valenza pregiudiziale della addotta - innanzi al giudice tributario - situazione di interposizione fittizia ex art. 37, 30 co., d.P.R. n. 600/1973 con riferimento alla non corretta iscrizione a ruolo a suo carico dell'esposizioni debitorie esattoriali (cfr. altresì memoria, pag. 4, ove si legge: "(...) debiti tributari (...) possono dirsi sussistenti (..) all'esito del giudizio che definitivamente chiarirà su quale dei soggetti coinvolti grava l'obbligazione fiscale"). E nondimeno la valenza pregiudicante del giudizio tributario asseritamente pendente e concernente l'ipotesi di interposizione fittizia di cui all'art. 37, 3° co., cit. è stata - si è detto - ineccepibilmente disconosciuta. 26. Si rileva infine che con il motivo in disamina la ricorrente sollecita questa Corte al riesame dei documenti prodotti (cfr. ricorso, pag. 36; "la [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato la validità probatoria dell'intera documentazione: così ricorso, pag. 37). E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 27. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va, come da dispositivo, condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio. 28. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:SOCIETA]. - Servizi per [OSCURATO:PERSONA]", a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. - Servizi per [OSCURATO:PERSONA]", le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13,1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento