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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 37037/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità.

Invero, così come si desume dagli atti, non è stata presentata querela dalla persona offesa e il reato di minaccia grave contestato non è riconducibile nelle ipotesi residuali, procedibili di ufficio, di cui al terzo comma dell'art. 612 cod. pen.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per difetto di querela.

Così deciso oma il 8 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] iere e.tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità. Invero, così come si desume dagli atti, non è stata presentata querela dalla persona offesa e il reato di minaccia grave contestato non è riconducibile nelle ipotesi residuali, procedibili di ufficio, di cui al terzo comma dell'art. 612 cod. pen. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per difetto di querela. Così deciso oma il 8 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] iere e.tensore [OSCURATO:PERSONA]