CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 03981/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che non si confronta con l'adeguata argomentazione con cui la Corte di appello nel confermare la condanna ex art. 368 cod. pen. ha evidenziato che quando in Questura sporse denuncia contro la moglie, asserendo che la stessa gli impediva di vedere i suoi figli e che non sapeva dove questi fossero, l'imputato era stato già stato (il giorno prima) informato dai carabinieri che la moglie e figli erano stati collocati in una struttura protetta; ritenuto che la Corte ha adeguatamente argomentato come Astefane i sia da ritenere in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana per comprendere quanto comunicatogli dai Carabinieri (si esprime in italiano senza difficoltà e ha sostanzialmente ammesso di avere ben compreso che la moglie non era scappata sottraendogli i figli); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]