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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 1984

Cassazione n. 05953/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/05/1984 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 27/06/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 27 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha, in parziale accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 26 aprile 2013 e 2 marzo 2016, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il provvedimento era stato pronunciato da giudice non competente, in quanto l'ultima condanna divenuta irrevocabile era stata pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 17 giugno 2020.

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte relativa al rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione anche con reati giudicati da altre sentenze di condanna.

4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.

La competenza del giudice dell'esecuzione è determinata, nel caso di esecuzione che riguardi più provvedimenti, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., in base al criterio del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

La giurisprudenza ha chiarito che il parametro cronologico rispetto al quale va compiuta la verifica di detto criterio è quello della data di presentazione della richiesta a giudice dell'esecuzione.

Nel caso in esame la richiesta è stata presentata in data 23 marzo 2022, e a quella data l'ultima condanna divenuta irrevocabile era quella pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in data 17 giugno 2020, che ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 2 marzo 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.Va dunque annullata l'ordinanza impugnata, e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli per provvedere sulla richiesta della parte.

Il ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] rimane assorbito a seguito del pronunciato annullamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/05/1984 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 27/06/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 27 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha, in parziale accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 26 aprile 2013 e 2 marzo 2016, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento era stato pronunciato da giudice non competente, in quanto l'ultima condanna divenuta irrevocabile era stata pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 17 giugno 2020. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte relativa al rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione anche con reati giudicati da altre sentenze di condanna. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. La competenza del giudice dell'esecuzione è determinata, nel caso di esecuzione che riguardi più provvedimenti, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., in base al criterio del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La giurisprudenza ha chiarito che il parametro cronologico rispetto al quale va compiuta la verifica di detto criterio è quello della data di presentazione della richiesta a giudice dell'esecuzione. Nel caso in esame la richiesta è stata presentata in data 23 marzo 2022, e a quella data l'ultima condanna divenuta irrevocabile era quella pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in data 17 giugno 2020, che ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 2 marzo 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.Va dunque annullata l'ordinanza impugnata, e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli per provvedere sulla richiesta della parte. Il ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] rimane assorbito a seguito del pronunciato annullamento. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. Così deci
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