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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38179/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, reso in data 21 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la riabilitazione delle conseguenze giuridiche della sentenza del 22 maggio 2012 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 10 giugno 2016.

A ragione della decisione poneva il difetto di prova del pagamento delle spese processuali e delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

2. Avverso detta ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il giudice specializzato ha trascurato di valutare la ricevuta di pagamento relativa all'importo di 1.927, 69 euro versate in favore dell' Agenzia delle Entrate che prova l'assolvimento dell'obbligo di pagamento delle spese processuali.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2.

L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), di. 23 dicembre 2013, n. 146, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, recante "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tra l'altro, che «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione» procede «a norma dell'articolo 667 comma 4».

Il richiamato articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reso nella materia attinente alla richiesta di riabilitazione, è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione (Sez. 1., n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, RV. 262251).

Si è invero chiarito che «tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li ha enunciati in plurime decisioni rimarcandone l'applicazione anche quando il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente - sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le tante sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle quali è espressamente richiamata la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc.

Raccuglia, Rv. 238046; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, dep. 29/03/2012, Filomena, Rv. 252572; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbì, Rv. 254812; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, dep. 12/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256144; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, dep. 04/12/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, dep. 21/03/2014, [OSCURATO:PERSONA]. dello Stato in proc.

Matuozzo e altri, Rv. 259454)» (in motivazione di Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, RV. 262251, citata).

3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all'indirizzo consolidato di questa Corte la riqualificazione da parte del giudice dell'atto di impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato.

4. Nella specie, il ricorrente, che ha chiesto la riabilitazione delle conseguenze giuridiche della sentenza della corte d'appello di Roma del 22 maggio 2012, irrevocabile il 10 giugno 2016, avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma proporre opposizione dinanzi allo stesso Tribunale ai sensi della medesima norma.

5. L'impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, reso in data 21 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la riabilitazione delle conseguenze giuridiche della sentenza del 22 maggio 2012 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 10 giugno 2016. A ragione della decisione poneva il difetto di prova del pagamento delle spese processuali e delle obbligazioni civili derivanti dal reato. 2. Avverso detta ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice specializzato ha trascurato di valutare la ricevuta di pagamento relativa all'importo di 1.927, 69 euro versate in favore dell' Agenzia delle Entrate che prova l'assolvimento dell'obbligo di pagamento delle spese processuali. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), di. 23 dicembre 2013, n. 146, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, recante "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tra l'altro, che «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione» procede «a norma dell'articolo 667 comma 4». Il richiamato articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza. Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reso nella materia attinente alla richiesta di riabilitazione, è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione (Sez. 1., n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, RV. 262251). Si è invero chiarito che «tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li ha enunciati in plurime decisioni rimarcandone l'applicazione anche quando il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente - sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le tante sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle quali è espressamente richiamata la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv. 238046; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, dep. 29/03/2012, Filomena, Rv. 252572; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbì, Rv. 254812; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, dep. 12/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256144; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, dep. 04/12/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, dep. 21/03/2014, [OSCURATO:PERSONA]. dello Stato in proc. Matuozzo e altri, Rv. 259454)» (in motivazione di Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, RV. 262251, citata). 3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge. Infatti, conformemente all'indirizzo consolidato di questa Corte la riqualificazione da parte del giudice dell'atto di impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato. 4. Nella specie, il ricorrente, che ha chiesto la riabilitazione delle conseguenze giuridiche della sentenza della corte d'appello di Roma del 22 maggio 2012, irrevocabile il 10 giugno 2016, avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma proporre opposizione dinanzi allo stesso Tribunale ai sensi della medesima norma. 5. L'impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così
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