CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 23 maggio 2014, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici, ex artt.110, 48, 479 c.p., per essersi sostituito ad [OSCURATO:PERSONA], durante l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida, così inducendo in errore il pubblico ufficiale nella formazione del relativo verbale, ed, escluso l'aumento per la recidiva semplice contestata e riconosciute le attenuanti generiche, condannava lo stesso alla pena, sospesa, di mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 24 settembre 2019, in parziale riforma della predetta sentenza, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'Adeola, confermando l'impugnata sentenza nel resto. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso l'Adeola, deducendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta: 3.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 48 e 479 c.p., 192, 530, 533, 573 e 576 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di falsità del pubblico ufficiale in atto pubblico per induzione in errore da parte dell'imputato, perché nel caso di specie non è stato redatto dal pubblico ufficiale alcun atto pubblico attestante la presenza del correo sostituito, così difettando un elemento del fatto tipico di cui all'art. 479 c.p.; 3.2.con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) in relazione agli artt. 56, 48 e 479 c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per non avere la Corte territoriale ritenuto che nel caso di specie poteva semmai configurarsi il reato di falso di cui all'imputazione soltanto nella forma tentata, atteso che l'Adeola veniva immediatamente scoperto, ammetteva subito l'addebito e nessun atto falso venne concretamente formato; 3.3. con il terzo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) in relazione all'art. 62 bis c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) perché la Corte territoriale ha illogicamente motivato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, sulla base dell'errato assunto che il ricorrente abbia riportato altre sentenze penali di condanna, tanto meno successivamente al fattó per cui è processo. 4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato.1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato reitera in questa sede la medesima doglianza sviluppata in appello, secondo cui nel caso di specie non sarebbe stato redatto dal pubblico ufficiale alcun atto pubblico attestante la presenza del correo sostituito. Il ricorrente, invero, non si confronta in alcun modo con quanto messo in risalto dai giudici di merito, al fine di ritenere integrata la fattispecie in contestazione, secondo cui il pubblico ufficiale ha riportato nel verbale di esame per il conseguimento della patente di categoria B i dati anagrafici risultanti dai documenti esibiti dall'Adeola e relativi alle generalità dell'Aia, indotto a fare ciò dall'altrui inganno, frutto del previo accordo tra quest'ultimi due. Con tale valutazione che dà conto esattamente della redazione di un verbale di esame nel quale è stata trasfusa da parte dell'esaminatore l'indicazione della (contraffatta) identità il ricorrente non si confronta affatto incorrendo nel vizio di insuperabile genericità del ricorso in virtù del quale in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 2. Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso in merito alla ricorrenza nella fattispecie di un tentativo di falso. Ed invero, il ricorrente non considera la natura del reato ex artt. 110, 48, 479 c.p. venendo in considerazione un reato istantaneo di pericolo, che non pare ammettere un "iter criminis", dovendosi far riferimento alla condotta di presentazione del documento non corrispondente al soggetto che sostenne l'esame, e non all'effettivo conseguimento del risultato voluto dai correi. 3. Quanto all'ultimo motivo, esso è generico, atteso che l'imputato non sviluppa censure pertinenti a quanto evidenziato dalla Corte territoriale che ha giustificato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, per la presenza nel certificato già di due condanne passate in giudicato per delitti. Il ricorrente all'uopo si è limitato ad addurre che non risulta che egli abbia riportato sentenze penali di condanna, tanto meno successivamente al fatto per cui è processo, laddove nel certificato penale risultano due precedenti e comunque avrebbe dovuto addurre a sostegno della doglianza elementi specifici a conforto della erroneità della valutazione del primo giudice. 4.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. ..,4\01a° Così deci