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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02680/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città in data 15/09/2020 con la quale Monfregolo e Russo venivano condannati alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto in concorso ai sensi degli art. 81, 110, 112, 629, comma secondo in riferimento all'art. 628, comma terzo, n.1 e 3, art. 416-bis.1, cod. pen. 2.

Monfregolo e Russo hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo ciascuno tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso Monfregolo.

3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione per manifesta illogicità della stessa; il Monfregolo era stato assolto dal delitto contestato di estorsione della targa, mentre era stato condannato dai giudici di merito per la tentata estorsione della pistola, nonostante quel segmento di condotta fosse già stato oggetto dell'esercizio della azione penale; la Corte di appello si è attestata su una motivazione apparente, nonostante l'unitarietà della contestazione; la condotta relativa alla tentata estorsione dell'arma si doveva ritenere servente rispetto alla estorsione dell'arma.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria in considerazione del mancato rilievo dell'inattendibilità e tendenza al mendacio della persona offesa; tale elemento emerge inequivocabilmente quanto all'episodio della targa sostitutiva, il cui originale non era mai stato consegnato, e che aveva coinvolto come dichiarato dal Chiacchio esclusivamente il Russo e non il Monfregolo; la delega per l'utilizzo della targa sostitutiva era del tutto inutile perché questa targa non poteva essere utilizzata se non da dipendenti della autofficina del Chiacchio; in concreto si deve rilevare come, attese tali circostanze, manchi l'evento dell'eventuale estorsione; difatti l'oggetto estorto sarebbe la targa di prova che tuttavia non veniva mai consegnata, con conseguente assenza dell'ingiusto profitto.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa in relazione alla richiesta esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.; la Corte di appello motiva sul punto solo in relazione a [OSCURATO:PERSONA], omettendo qualsiasi considerazione quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed ometteva di confrontarsi con le doglianze difensive.

4. Ricorso Russo.

4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata letteralmente dedotta violazione di legge ex art. 606, lett. e). cod. proc. pen.; il tema dell'estorsione della pistola e della targa era stato posto dinnanzi ai giudici di merito e sul punto i concetti espressi nelle due sentenze sono assolutamente contrastanti e inconciliabili tra loro.

Nella prospettazione difensiva entrambi i giudicati hanno chiarito che l'iniziale richiesta estorsiva della targa fosse finalizzata alla successiva richiesta estorsiva della pistola; pur volendo considerare raggiunta la prova di tale programma criminoso, lo stesso viene poi annullato dall'assoluzione relativa al primo fatto; inoltre la Corte non ha assolutamente motivato sul motivo di gravame che rilevava il travisamento della prova in ordine all'autore della richiesta estorsiva, da individuare nel Monfregolo, la presenza del Russo sui luoghi non era indicativa e sono state travisate le dichiarazioni del Chiacchio in ordine alla richiesta del Russo sulla necessità che lo stesso si procurasse la pistola comprandola per consegnarla poi al Monfregolo; né si poteva affermare che il Russo conoscesse in qualsiasi modo le intenzioni del coimputato.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la decisione per aver ritenuto la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.; le espressioni pronunciate in pochi minuti non potevano far ritenere che ci si trovasse di fronte ad esponenti di un clan camorristico locale e tale elemento non poteva essere desunta dalla sola percezione della minaccia da parte dell'offeso.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la disparità di trattamento sanzionatorio tra i due imputati in ordine alla pena comminata al Russo superiore di sei mesi rispetto al Monfregolo; in subordine è stata articolata richiesta affinchè questa Corte conceda in linea subordinata le attenuanti generiche, valutato il comportamento processuale, con riduzione della pena perché in continuazione con altra sentenza.

5. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado.

I ricorrenti nell'impugnare la sentenza non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello in senso conforme al giudice di primo grado e si limitano a fornire una lettura alternativa delle circostanze emerse in giudizio non consentita in questa sede.

Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti, che si presentano del tutto reiterativi dei motivi di appello senza reale confronto con la decisione impugnata e, nel caso del Russo, del tutto generici anche nella formulazione e nelle conclusioni nell'ambito delle quali si richiamano richieste del tutto estranee al giudizio di legittimità.

In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

Si deve, inoltre osservare, come i motivi proposti si caratterizzino per il loro essere del tutto sovrapponibili, e reiterativi, dei motivi proposti in sede di appello.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

3. Quanto al primo motivo di ricorso del Monfegolo la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa nel sostenere la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., non si è confrontata con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito l'andamento del procedimento e la scelta del pubblico ministero, nel pieno espletamento della propria discrezionalità nell'esercizio della azione penale, tenuto conto di un dato risolutivo, ovvero la circostanza che in relazione alla vicenda fattuale oggetto di contestazione non è intervenuta alcuna pronuncia, né sussiste alcun giudizio pendente che preluda l'esercizio della azione penale, in mancanza degli elementi che potrebbero condurre ad una applicazione del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen.

La Corte di appello ha inoltre chiarito, con motivazione logica e persuasiva, come il Pubblico ministero con l'imputazione oggetto del presente procedimento, al contrario di quanto dedotto dalla difesa, si sia attenuto esattamente alle indicazioni richiamate dalla difesa, ed oggetto dell'originario provvedimento del Gip, articolando una contestazione che teneva effettivamente conto del reale andamento della condotta estorsiva nelle sue diverse componenti.

Con tale motivazione, che ha specificato che attiene esclusivamente al tema della prova, ritenuta non sufficiente quanto all'episodio della targa, il ricorrente non si confronta.

Il tema nel suo complesso è stato posto in modo generico, in difetto di allegazioni quanto all'affermata ricorrenza di ne bis in idem, senza confrontarsi con il costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il principio del divieto di un secondo giudizio di cui all'art. 649 cod. proc. pen. impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali, con il possibile riesame in direzione di ipotesi di delitto rimaste estranee al giudizio precedente (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze, Rv. 281799-01; Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260133-01; Sez. 2, n. 51127 del 28/11/2013, Ayachi, Rv. 258222-01; Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, Virruso, Rv. 246953-01; Sez. 4, n.10180 del 11/11/2004, Antoci, Rv. 231134-01).

In tal senso si è anche puntualizzato che la condotta, già definitivamente valutata in precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice, anche eventualmente ricorrendo una ipotesi di concorso formale di reati (Sez. 6, n. 1157 del 09/10/2007, Nocchiero, Rv. 238422-01).

3.1. Il secondo motivo di ricorso si caratterizza all'evidenza per la proposizione di una lettura alternativa del merito quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa.

La difesa ripropone il tema del diverso esito delle dichiarazioni della stessa in relazione ai due episodi della targa e della pistola e non tiene in alcun conto della specifica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha precisato che proprio la dichiarazione che escludeva di fatto la ricorrenza dell'intento estorsivo nel caso della targa sostitutiva era indice di particolare attendibilità e dell'assenza di intento calunniatorio del Chiacchio.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, riproponendo i propri argomenti difensivi, di merito, in senso assolutamente identico all'originario motivo di appello.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, 5 gst Battaglia, Rv. 275100-01).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

3.2. Gli stessi principi valgono per il terzo motivo proposto, che ancora una volta propone una propria parcellizzata e limitata lettura delle complessive argomentazioni spese dalla Corte di appello, tra l'altro in senso conforme al giudice di primo grado, sicché è all'evidenza impossibile ritenere mancante, assente, la motivazione sul punto.

La Corte di appello ha, difatti, ricostruito contesto, epoca, modalità della condotta posta in essere in relazione alla posizione dei due ricorrenti e alla loro evidente evocazione del sodalizio criminale di stampo mafioso di riferimento, oltre all'evidente incidenza e condizionamento di tale complessivo atteggiamento sulla persona offesa, sostanzialmente descrivendo un contesto ambientale di decisa rilevanza, probatoriamente riscontrato dalle dichiarazioni della persona offesa.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta.

4. Anche i motivi proposti dal Russo sono manifestamente infondati.

Il primo motivo di ricorso reitera, richiamando la violazione di legge - ma evocando il parametro normativo del vizio di motivazione, esponendosi già solo per questo modo di dedurre il motivo generico ed aspecifico all'inammissibilità - il tema della impossibilità di procedere per un fatto per il quale sarebbe stata già esercitata l'azione penale.

Valgono anche in questo caso le considerazioni di cui al punto

3. Le altre deduzioni, relative al ruolo del Russo, all'incidenza della sua presenza sui luoghi, alla sua consapevole partecipazione alle intenzioni del Monfregolo, si appalesano all'evidenza come aspecifiche richieste di rilettura nel merito no consentite in questa sede, senza evidenziare alcuna effettiva carenza o "manifesta" illogicità della motivazione.

Devono in tal senso essere ribaditi anche in questo caso i principi richiamati al precedente punto 3.1.

4.1. Anche il secondo motivo di ricorso si caratterizza per la sua assoluta genericità, addirittura in mancanza di allegazione ed evocazione del parametro del vizio deducibile in sede di legittimità, contestando in punto di mero fatto la valutazione della Corte di appello in tema di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Valgono anche in questo caso le considerazioni già esplicitate per il Monfregolo in presenza di una chiara e persuasiva motivazione della Corte di appello con la quale il ricorrente non si confronta in alcun modo.

4.2. Quanto al terzo motivo di ricorso deve essere rilevata anche in questo caso la stessa assoluta genericità - in mancanza di evocazione del parametro normativo deducibile in sede di legittimità e tenuto conto delle conclusioni articolate con le quali si chiede l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, previo riconoscimento della disparità di trattamento con il Monfregolo - con conseguente inammissibilità dello stesso.

Nel proporre una propria parcellizzata lettura del dato relativo al trattamento sanzionatorio, il ricorrente non si confronta con la completa e persuasiva motivazione della Corte di appello sul punto, che ha richiamato la presenza a carico dello stesso di precedente sentenza di condanna, con compiuto esercizio della discrezionale scelta della pena base da parte del giudice di primo grado.

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città in data 15/09/2020 con la quale Monfregolo e Russo venivano condannati alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto in concorso ai sensi degli art. 81, 110, 112, 629, comma secondo in riferimento all'art. 628, comma terzo, n.1 e 3, art. 416-bis.1, cod. pen. 2. Monfregolo e Russo hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo ciascuno tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Monfregolo. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione per manifesta illogicità della stessa; il Monfregolo era stato assolto dal delitto contestato di estorsione della targa, mentre era stato condannato dai giudici di merito per la tentata estorsione della pistola, nonostante quel segmento di condotta fosse già stato oggetto dell'esercizio della azione penale; la Corte di appello si è attestata su una motivazione apparente, nonostante l'unitarietà della contestazione; la condotta relativa alla tentata estorsione dell'arma si doveva ritenere servente rispetto alla estorsione dell'arma. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria in considerazione del mancato rilievo dell'inattendibilità e tendenza al mendacio della persona offesa; tale elemento emerge inequivocabilmente quanto all'episodio della targa sostitutiva, il cui originale non era mai stato consegnato, e che aveva coinvolto come dichiarato dal Chiacchio esclusivamente il Russo e non il Monfregolo; la delega per l'utilizzo della targa sostitutiva era del tutto inutile perché questa targa non poteva essere utilizzata se non da dipendenti della autofficina del Chiacchio; in concreto si deve rilevare come, attese tali circostanze, manchi l'evento dell'eventuale estorsione; difatti l'oggetto estorto sarebbe la targa di prova che tuttavia non veniva mai consegnata, con conseguente assenza dell'ingiusto profitto. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa in relazione alla richiesta esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.; la Corte di appello motiva sul punto solo in relazione a [OSCURATO:PERSONA], omettendo qualsiasi considerazione quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed ometteva di confrontarsi con le doglianze difensive. 4. Ricorso Russo. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata letteralmente dedotta violazione di legge ex art. 606, lett. e). cod. proc. pen.; il tema dell'estorsione della pistola e della targa era stato posto dinnanzi ai giudici di merito e sul punto i concetti espressi nelle due sentenze sono assolutamente contrastanti e inconciliabili tra loro. Nella prospettazione difensiva entrambi i giudicati hanno chiarito che l'iniziale richiesta estorsiva della targa fosse finalizzata alla successiva richiesta estorsiva della pistola; pur volendo considerare raggiunta la prova di tale programma criminoso, lo stesso viene poi annullato dall'assoluzione relativa al primo fatto; inoltre la Corte non ha assolutamente motivato sul motivo di gravame che rilevava il travisamento della prova in ordine all'autore della richiesta estorsiva, da individuare nel Monfregolo, la presenza del Russo sui luoghi non era indicativa e sono state travisate le dichiarazioni del Chiacchio in ordine alla richiesta del Russo sulla necessità che lo stesso si procurasse la pistola comprandola per consegnarla poi al Monfregolo; né si poteva affermare che il Russo conoscesse in qualsiasi modo le intenzioni del coimputato. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la decisione per aver ritenuto la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.; le espressioni pronunciate in pochi minuti non potevano far ritenere che ci si trovasse di fronte ad esponenti di un clan camorristico locale e tale elemento non poteva essere desunta dalla sola percezione della minaccia da parte dell'offeso. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la disparità di trattamento sanzionatorio tra i due imputati in ordine alla pena comminata al Russo superiore di sei mesi rispetto al Monfregolo; in subordine è stata articolata richiesta affinchè questa Corte conceda in linea subordinata le attenuanti generiche, valutato il comportamento processuale, con riduzione della pena perché in continuazione con altra sentenza. 5. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado. I ricorrenti nell'impugnare la sentenza non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello in senso conforme al giudice di primo grado e si limitano a fornire una lettura alternativa delle circostanze emerse in giudizio non consentita in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti, che si presentano del tutto reiterativi dei motivi di appello senza reale confronto con la decisione impugnata e, nel caso del Russo, del tutto generici anche nella formulazione e nelle conclusioni nell'ambito delle quali si richiamano richieste del tutto estranee al giudizio di legittimità. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Si deve, inoltre osservare, come i motivi proposti si caratterizzino per il loro essere del tutto sovrapponibili, e reiterativi, dei motivi proposti in sede di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3. Quanto al primo motivo di ricorso del Monfegolo la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa nel sostenere la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., non si è confrontata con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito l'andamento del procedimento e la scelta del pubblico ministero, nel pieno espletamento della propria discrezionalità nell'esercizio della azione penale, tenuto conto di un dato risolutivo, ovvero la circostanza che in relazione alla vicenda fattuale oggetto di contestazione non è intervenuta alcuna pronuncia, né sussiste alcun giudizio pendente che preluda l'esercizio della azione penale, in mancanza degli elementi che potrebbero condurre ad una applicazione del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. La Corte di appello ha inoltre chiarito, con motivazione logica e persuasiva, come il Pubblico ministero con l'imputazione oggetto del presente procedimento, al contrario di quanto dedotto dalla difesa, si sia attenuto esattamente alle indicazioni richiamate dalla difesa, ed oggetto dell'originario provvedimento del Gip, articolando una contestazione che teneva effettivamente conto del reale andamento della condotta estorsiva nelle sue diverse componenti. Con tale motivazione, che ha specificato che attiene esclusivamente al tema della prova, ritenuta non sufficiente quanto all'episodio della targa, il ricorrente non si confronta. Il tema nel suo complesso è stato posto in modo generico, in difetto di allegazioni quanto all'affermata ricorrenza di ne bis in idem, senza confrontarsi con il costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il principio del divieto di un secondo giudizio di cui all'art. 649 cod. proc. pen. impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali, con il possibile riesame in direzione di ipotesi di delitto rimaste estranee al giudizio precedente (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze, Rv. 281799-01; Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260133-01; Sez. 2, n. 51127 del 28/11/2013, Ayachi, Rv. 258222-01; Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, Virruso, Rv. 246953-01; Sez. 4, n.10180 del 11/11/2004, Antoci, Rv. 231134-01). In tal senso si è anche puntualizzato che la condotta, già definitivamente valutata in precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice, anche eventualmente ricorrendo una ipotesi di concorso formale di reati (Sez. 6, n. 1157 del 09/10/2007, Nocchiero, Rv. 238422-01). 3.1. Il secondo motivo di ricorso si caratterizza all'evidenza per la proposizione di una lettura alternativa del merito quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa. La difesa ripropone il tema del diverso esito delle dichiarazioni della stessa in relazione ai due episodi della targa e della pistola e non tiene in alcun conto della specifica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha precisato che proprio la dichiarazione che escludeva di fatto la ricorrenza dell'intento estorsivo nel caso della targa sostitutiva era indice di particolare attendibilità e dell'assenza di intento calunniatorio del Chiacchio. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, riproponendo i propri argomenti difensivi, di merito, in senso assolutamente identico all'originario motivo di appello. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, 5 gst Battaglia, Rv. 275100-01). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 3.2. Gli stessi principi valgono per il terzo motivo proposto, che ancora una volta propone una propria parcellizzata e limitata lettura delle complessive argomentazioni spese dalla Corte di appello, tra l'altro in senso conforme al giudice di primo grado, sicché è all'evidenza impossibile ritenere mancante, assente, la motivazione sul punto. La Corte di appello ha, difatti, ricostruito contesto, epoca, modalità della condotta posta in essere in relazione alla posizione dei due ricorrenti e alla loro evidente evocazione del sodalizio criminale di stampo mafioso di riferimento, oltre all'evidente incidenza e condizionamento di tale complessivo atteggiamento sulla persona offesa, sostanzialmente descrivendo un contesto ambientale di decisa rilevanza, probatoriamente riscontrato dalle dichiarazioni della persona offesa. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. 4. Anche i motivi proposti dal Russo sono manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso reitera, richiamando la violazione di legge - ma evocando il parametro normativo del vizio di motivazione, esponendosi già solo per questo modo di dedurre il motivo generico ed aspecifico all'inammissibilità - il tema della impossibilità di procedere per un fatto per il quale sarebbe stata già esercitata l'azione penale. Valgono anche in questo caso le considerazioni di cui al punto 3. Le altre deduzioni, relative al ruolo del Russo, all'incidenza della sua presenza sui luoghi, alla sua consapevole partecipazione alle intenzioni del Monfregolo, si appalesano all'evidenza come aspecifiche richieste di rilettura nel merito no consentite in questa sede, senza evidenziare alcuna effettiva carenza o "manifesta" illogicità della motivazione. Devono in tal senso essere ribaditi anche in questo caso i principi richiamati al precedente punto 3.1. 4.1. Anche il secondo motivo di ricorso si caratterizza per la sua assoluta genericità, addirittura in mancanza di allegazione ed evocazione del parametro del vizio deducibile in sede di legittimità, contestando in punto di mero fatto la valutazione della Corte di appello in tema di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Valgono anche in questo caso le considerazioni già esplicitate per il Monfregolo in presenza di una chiara e persuasiva motivazione della Corte di appello con la quale il ricorrente non si confronta in alcun modo. 4.2. Quanto al terzo motivo di ricorso deve essere rilevata anche in questo caso la stessa assoluta genericità - in mancanza di evocazione del parametro normativo deducibile in sede di legittimità e tenuto conto delle conclusioni articolate con le quali si chiede l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, previo riconoscimento della disparità di trattamento con il Monfregolo - con conseguente inammissibilità dello stesso. Nel proporre una propria parcellizzata lettura del dato relativo al trattamento sanzionatorio, il ricorrente non si confronta con la completa e persuasiva motivazione della Corte di appello sul punto, che ha richiamato la presenza a carico dello stesso di precedente sentenza di condanna, con compiuto esercizio della discrezionale scelta della pena base da parte del giudice di primo grado. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedott
Sentenza Cassazione n. 02680/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris